MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2006 

Modifica  del  decreto  ministeriale 14 settembre 2001, contenente le
disposizioni  per  il  ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della
vinificazione   per   la   produzione   dei  prodotti  agroalimentari
tradizionali.
(GU n.147 del 27-6-2006)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre
2001,  modificato  dal decreto ministeriale 1° agosto 2003 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003, relativo alle
modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vitivinicoli di
consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria;
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, concernente
«Regolamento   recante   norme   per  l'individuazione  dei  prodotti
tradizionali  di  cui  all'art.  8,  comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173»;
  Considerata  la  necessita' di modificare le disposizioni nazionali
ai  fini  di  consentire ai produttori che ottengono una quantita' di
vino  e/o  mosti  non  superiori  a  80 ettolitri  di avvalersi della
facolta' prevista all'art. 49, paragrafo 4, del Reg. CE n. 1623/2000;
  Considerata  altresi' l'opportunita' di consentire ai produttori di
destinare  sotto  controllo  le vinacce per la produzione di prodotti
agroalimentari tradizionali o DOP o IGP;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  4  del  decreto  ministeriale 14 settembre 2001, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003, e' sostituito dal
seguente:
    1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del «Regolamento» i
produttori  che ottengono nei loro impianti individuali una quantita'
di  vino  e/o  mosti  non superiori ad 80 ettolitri possono assolvere
all'obbligo   della  «prestazione  obbligatoria»  destinando  i  loro
sottoprodotti al «ritiro sotto controllo»;
  2. I produttori che si avvalgono della facolta' prevista all'art. 3
del   presente   decreto   ed   al  paragrafo  precedente  comunicano
all'ufficio   competente  per  territorio  dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi:
    a) la  natura  e  la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui
sono   depositati   nonche'  il  giorno  e  l'ora  dell'inizio  delle
operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano;
    b) la  quantita'  di  vinacce  destinate all'utilizzazione per la
produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco
previsto  all'art.  3  del  decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.
350,  il  luogo  in  cui  sono  depositate,  il giorno e l'ora in cui
avverra'  la cessione, l'indirizzo dello stabilimento in cui verranno
utilizzate ed il prodotto ottenuto;
  3.   La   comunicazione   prevista  al  paragrafo precedente  viene
effettuata  direttamente  ovvero  tramite telegramma, telefax o posta
elettronica  e  si  intende  utilmente  effettuata  qualora  pervenga
all'ufficio  almeno  settantadue ore prima del giorno di inizio delle
operazioni.   L'ufficio,   previo   accertamento,  da  eseguirsi  per
sondaggio,   rilascera'   un  apposito  attestato  al  produttore,  a
richiesta;
  4.  Le  operazioni di ritiro sotto controllo o di destinazione alla
produzione  di  prodotti  tipici  avvengono  entro gli stessi termini
stabiliti   al   successivo  art.  6,  concernente  la  consegna  dei
sottoprodotti in distilleria.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 2 maggio 2006

                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive
registro n. 3, foglio n. 256