Modificazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, concernente: disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.(GU n.27 del 8-7-2006)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 10 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'Art. 15 1. Il comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, e' sostituito dal seguente: «1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, comma 2. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, e' redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 2 maggio 2006 LORENZETTI