N. 304 ORDINANZA 5 - 20 luglio 2006

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  parlamentare  per  il  reato di diffamazione - Deliberazione di
  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  resa  dalla Camera dei
  deputati  -  Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato
  dal  Tribunale di Catania - Denunciata mancanza di nesso funzionale
  tra  le  opinioni  espresse  e  l'attivita'  parlamentare - Termine
  perentorio  per  la  notificazione  del ricorso e dell'ordinanza di
  ammissibilita'  -  Inosservanza - Sospensione feriale dei termini -
  Inapplicabilita'  ai  giudizi  davanti  alla Corte costituzionale -
  Improcedibilita' del conflitto.
- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002.
- Costituzione,  art. 68  primo  comma;  legge  11 marzo 1953, n. 87,
  art. 22; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36.
(GU n.30 del 26-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
18 dicembre   2002  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Benito Paolone nei confronti dell'on. Enzo Bianco,
promosso   con  ricorso  del  Tribunale  di  Catania,  notificato  il
15 ottobre  2003,  depositato  in  cancelleria  il 3 novembre 2003 ed
iscritto al n. 34 del registro conflitti 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 luglio 2006 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto   che   il   Tribunale   di   Catania,  in  composizione
monocratica,  con  ricorso  del  16 gennaio  2003, pervenuto a questa
Corte  il  28 gennaio 2003, ha promosso conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati in
riferimento  alla  deliberazione dell'Assemblea del 18 dicembre 2002,
in  base  alla  quale  talune  affermazioni  pronunciate dal deputato
Benito  Paolone  nei confronti di Vincenzo Bianco, per le quali pende
dinanzi al medesimo giudice procedimento penale per il delitto di cui
all'articolo 595  del codice penale, concernono opinioni espresse dal
deputato  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  di  parlamentare, con
conseguente  insindacabilita'  a norma dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione;
        che il giudice ricorrente premette, in punto di fatto, che il
deputato Paolone e' stato tratto a giudizio, con decreto di citazione
del  29 ottobre  2001,  per  rispondere  del  delitto di diffamazione
aggravata,  per  aver  offeso  l'onore  e  la reputazione di Vincenzo
Bianco,  nella  qualita' di Sindaco del comune di Catania, proferendo
al  suo  indirizzo  talune espressioni - analiticamente riportate nel
ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  -  nel corso di un comizio
elettorale  tenutosi nella piazza Cavour di Catania nell'ambito della
campagna  elettorale  svoltasi,  in  epoca  anteriore  e  prossima al
30 novembre 1997, per la elezione del sindaco di detto comune «e piu'
precisamente  nel  corso  di una discussione afferente temi attinenti
alla   gestione   amministrativa   della   citta'   e   alle   scelte
urbanistiche»;
        che  evidenzia  ancora  il  ricorrente  che,  nel  corso  del
giudizio   penale   instauratosi,  il  Presidente  della  Camera  dei
deputati,  in  data  24 dicembre  2002,  ha  trasmesso  al  Tribunale
procedente   la   deliberazione   assunta   dall'Assemblea   in  data
18 dicembre  2002, la quale aveva dichiarato che le affermazioni rese
dal  deputato  Paolone  erano  da considerare espresse nell'esercizio
delle   proprie   funzioni   di   membro  del  Parlamento,  ai  sensi
dell'art. 68 della Costituzione;
        che,  tanto  premesso,  il  ricorrente  sostiene che, «per le
modalita'  del fatto, per il contesto politico [...], per la campagna
elettorale  in  atto»,  deve  essere  escluso  qualsiasi collegamento
funzionale  tra  le espressioni pronunciate dal deputato Paolone e la
sua  «attivita' parlamentare vera e propria», non potendosi ascrivere
al  novero  degli  atti  tipici  della  funzione parlamentare «quelle
attivita'  che,  se  pur in senso lato connesse con l'esercizio delle
funzioni   parlamentari,   ne  risultano  tuttavia  estranee  poiche'
concernenti  attivita'  extra  parlamentare  svolta  all'interno  dei
partiti  (manifestazioni  di  pensiero  espresse  in  comizi, cortei,
trasmissioni radio televisive o durante lo svolgimento di scioperi)»;
        che  il  ricorrente  chiede,  pertanto,  l'annullamento della
delibera di insindacabilita' della Camera dei deputati;
        che   il   conflitto  e'  stato  dichiarato  ammissibile  con
ordinanza n. 248 del 2003, con la quale e' stata disposta la notifica
del  ricorso  introduttivo  del  giudizio,  unitamente  alla predetta
ordinanza,  alla  Camera  dei deputati, in persona del suo Presidente
entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione;
        che,   ricevuta  in  data  17 luglio  2003  la  comunicazione
dell'ordinanza  di  ammissibilita'  del  conflitto,  il  Tribunale di
Catania  ne  ha  notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo
del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente
in  data 15 ottobre 2003, depositando, poi, gli atti notificati nella
cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 novembre 2003;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio la Camera dei deputati,
eccependo  preliminarmente  l'improcedibilita'  del conflitto, stante
l'inosservanza,   da   parte   dell'organo  ricorrente,  del  termine
perentorio  fissato per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza
che ammette il conflitto;
        che,  in  punto di ammissibilita', la Camera eccepisce: a) la
mancata    indicazione,    nell'epigrafe    dell'atto,    dell'organo
giurisdizionale  da cui il ricorso stesso proviene; b) la mancanza di
un riferimento a disposizioni costituzionali coinvolte o attribuzioni
costituzionali  violate  e  di  una specifica doglianza relativa alla
menomazione  della  sfera di competenza del ricorrente; c) il difetto
di  motivazione  circa  l'estraneita'  delle  dichiarazioni  rese dal
deputato Paolone rispetto alla funzione parlamentare;
        che,  nel  merito,  la  Camera  chiede  che  il  ricorso  sia
dichiarato  infondato  e  rileva:  a)  che  non puo' essere condiviso
l'assunto  del  giudice  ricorrente,  per  cui  le  dichiarazioni del
deputato  Paolone  concernerebbero attivita' extraparlamentari svolte
all'interno  dei  partiti;  b)  che,  anzi,  sussiste una connessione
specifica tra le dichiarazioni incriminate e l'attivita' parlamentare
posta  in  essere  dal  deputato  e  consistente  in  atti ispettivi,
precedenti   e   successivi   alla   vicenda   giudiziaria,  relativi
all'operato di Vincenzo Bianco quale sindaco di Catania;
        che,  con  successiva memoria depositata in prossimita' della
camera  di  consiglio, la Camera dei deputati ha ribadito l'eccezione
di improcedibilita' del conflitto e le conclusioni gia' rassegnate.
    Considerato  che il Tribunale di Catania ha promosso conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati   in   riferimento  alla  deliberazione  dell'Assemblea  del
18 dicembre  2002, in base alla quale talune affermazioni pronunciate
dal  deputato  Benito Paolone, per le quali pende procedimento penale
per  il delitto di cui all'articolo 595 del codice penale, concernono
opinioni  espresse  dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni di
parlamentare,    con    conseguente    insindacabilita'    a    norma
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
        che   il   conflitto  e'  stato  dichiarato  ammissibile  con
ordinanza n. 248 del 2003, con la quale e' stata disposta la notifica
del  ricorso  introduttivo  del  giudizio,  unitamente  alla predetta
ordinanza,  alla  Camera  dei deputati, entro il termine di 60 giorni
dalla comunicazione;
        che  il  Tribunale  di  Catania ha ricevuto in data 17 luglio
2003  la comunicazione dell'ordinanza di ammissibilita' del conflitto
e  ne  ha  notificato  copia,  unitamente al ricorso introduttivo del
giudizio,   alla   Camera  dei  deputati  in  data  15 ottobre  2003,
depositando,  poi,  gli atti notificati nella cancelleria della Corte
costituzionale il successivo 3 novembre 2003;
        che la Camera dei deputati ha eccepito l'improcedibilita' del
conflitto,  per  l'inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del
termine  perentorio  fissato  per  la  notificazione  del  ricorso  e
dell'ordinanza che ammette il conflitto;
        che tale eccezione e' fondata e deve essere accolta;
        che nella specie, infatti, il ricorso e l'ordinanza risultano
notificati  il  15 ottobre  2003  e  cioe'  ben oltre la scadenza del
termine di sessanta giorni dalla comunicazione (avvenuta il 17 luglio
2003) fissato nell'ordinanza medesima;
        che questa Corte ha gia' ripetutamente affermato che, poiche'
sussiste,  in  generale,  «l'esigenza costituzionale che il giudizio,
una  volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle
parti  confliggenti»  (sentenza  n. 116  del 2003), il termine per la
notificazione  alla  controparte  del  ricorso  e  dell'ordinanza che
ammette  il  conflitto  e' da osservarsi a pena di decadenza, secondo
quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo
unico  delle  leggi sul Consiglio stesso, approvato con regio decreto
26  giugno 1924,  n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla
Corte  costituzionale in virtu' del richiamo di cui all'art. 22 della
legge  11 marzo  1953,  n. 87  (sentenze  n. 88 del 2005 e n. 200 del
2001; ordinanza n. 386 del 1985);
        che  non  varrebbe in ogni caso invocare, in senso contrario,
la  sospensione  del  decorso  dei  termini  processuali  nel periodo
feriale  di  cui  alla  legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei
termini  processuali  nel periodo feriale), trattandosi di disciplina
inapplicabile  ai giudizi davanti a questa Corte (cfr. sentenze n. 88
del  2005,  n. 35  del  1999  e n. 233 del 1993; ordinanza n. 126 del
1997);
        che  non  puo',  pertanto,  procedersi allo svolgimento della
fase  di  merito  del  giudizio  sul  conflitto  di attribuzione, non
essendo  stato  rispettato il termine perentorio per la notificazione
del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita'.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
fra  poteri  dello  Stato  proposto  dal  Tribunale  di  Catania  nei
confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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