N. 309 ORDINANZA 5 - 20 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego  pubblico  -  Delibera  legislativa della Regione Siciliana -
  Disposizioni  concernenti  i  componenti  degli uffici stampa delle
  istituzioni  locali,  degli  enti  strumentali della Regione, delle
  aziende  del  servizio  sanitario  e del Presidente della Regione e
  relativo  trattamento  economico  -  Ricorso  del Commissario dello
  Stato  - Sopravvenuta promulgazione e pubblicazione della legge con
  omissione  di  tutte  le  disposizioni censurate - Cessazione della
  materia del contendere.
- Delibera   legislativa   della   Regione   Siciliana  approvata  il
  20 gennaio  2006  (Disegno  di legge n. 1095 - Stralcio X), art. 1,
  commi 1, 2, 3 e 4, ultimi due periodi.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114.
(GU n.30 del 26-7-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,
3  e  4,  quest'ultimo  limitatamente  agli ultimi due periodi, della
delibera  legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio
2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio X), promosso con ricorso del
Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana, notificato il
27 gennaio  2006,  depositato  in  cancelleria  il 3 febbraio 2006 ed
iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 luglio 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  e  depositato presso la
cancelleria  della  Corte  il  27 gennaio  2006, il Commissario dello
Stato  per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97
e   114   della   Costituzione,   dell'art. 1,  commi 1,  2,  3  e  4
(quest'ultimo  limitatamente agli ultimi due periodi), della delibera
legislativa   (disegno  di  legge  n. 1095  -  stralcio  X)  adottata
dall'Assemblea  regionale siciliana, recante «Riproposizione di norme
in materia di uffici stampa»;
        che  il  ricorrente riferisce che, a seguito dell'impugnativa
proposta  dal  medesimo  Commissario  il  14 dicembre 2005 avverso la
precedente delibera (disegno di legge dell'11 novembre 2005, n. 1084,
recante  «Misure  finanziarie  urgenti e variazioni al bilancio della
Regione  per  l'esercizio  finanziario  2005.  Disposizioni  varie»),
l'Assemblea   regionale   siciliana,   per   consentire   l'immediata
operativita'   delle  disposizioni  non  oggetto  di  gravame,  aveva
autorizzato  il  Presidente  della  Regione a promulgare la legge con
omissione delle parti impugnate;
        che  con  la  delibera  legislativa  oggi impugnata la stessa
Assemblea  regionale  ha  riproposto,  con modifiche ed integrazioni,
quanto  contenuto  nell'art. 19,  commi 1  e  2,  del predetto d.d.l.
n. 1084 del 2005;
        che,  a  giudizio  del  Commissario  dello  Stato,  anche  il
provvedimento legislativo odiernamente impugnato, come il precedente,
deve  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo,  poiche'  introduce
forme di stabilizzazione del personale che in atto svolge o che abbia
svolto le funzioni di addetto stampa o portavoce o, ancora, attivita'
giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata, presso testate
editate dagli enti pubblici destinatari delle norme;
        che,  invero,  i  commi 1  e  4  dell'art. 1 prevedono che le
istituzioni  locali,  gli  enti strumentali della regione, le aziende
del  servizio  sanitario regionale e il presidente della regione, nel
nominare   i  componenti  dei  propri  uffici  stampa,  debbono  «con
priorita» avvalersi del personale prima indicato;
        che,  secondo  il  rimettente, poiche' dal combinato disposto
delle  norme  richiamate,  anche indirettamente, dal provvedimento in
esame,  si  evince  che  la nomina dei componenti degli uffici stampa
avviene  in via fiduciaria e, dunque, con amplissima discrezionalita'
e  senza  necessita'  di alcuna valutazione comparativa o motivazione
nella scelta, l'attuale previsione di un criterio di priorita' appare
confliggente  con  i  principi  posti  dagli  articoli 3  e  97 della
Costituzione,  in  considerazione  del  predetto carattere fiduciario
dell'incarico;
        che,  inoltre,  secondo  il Commissario ricorrente tale norma
costituirebbe  una  forma  di  jus  specialis,  volta  a  tutelare le
aspettative  delle unita' che hanno o che abbiano avuto, anche per un
breve    periodo,    rapporti    contrattuali    con   le   pubbliche
amministrazioni,  compromettendo,  per  la  generalita'  dei soggetti
titolati,  la  possibilita' di ricoprire gli incarichi in questione e
menomando   la   potesta'   dell'ente  pubblico  di  avvalersi  delle
professionalita' a suo giudizio ritenute migliori;
        che, infine, il comma 1, disponendo l'applicazione tout court
della   qualifica   di  redattore  capo e  del  relativo  trattamento
economico,  previsto  per  il  personale  dell'ufficio  stampa  della
presidenza  della  regione,  agli addetti degli uffici corrispondenti
presso  i  comuni, gli enti strumentali della regione, le istituzioni
locali   e  le  aziende  del  servizio,  da  un  canto  comprimerebbe
l'autonomia  organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori
oneri  senza  indicare o assegnare le risorse con cui farvi fronte, e
dall'altro  attribuirebbe  il trattamento di una qualifica superiore,
senza  subordinarla  alla verifica del possesso dei requisiti e della
capacita'  dei  destinatari e in assenza del puntuale riscontro della
necessita' della stessa qualifica;
        che,  come  comunicato  dal  Commissario  dello  Stato per la
Regione  Siciliana,  con  nota  del 13 febbraio 2006, successivamente
all'impugnazione,  la  delibera  legislativa n. 1095 - stralcio X, e'
stata    promulgata   e   pubblicata   come   legge   della   Regione
Siciliana 6 febbraio   2006,   n. 7,   con   omissione  di  tutte  le
disposizioni e parti di testo oggetto di censura;
        che  con  memoria  del  13  giugno 2006 l'Avvocatura generale
dello Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia
del contendere.
    Considerato  che,  con  ricorso notificato e depositato presso la
cancelleria  della  Corte  il  27 gennaio  2006, il Commissario dello
Stato  per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97
e   114   della   Costituzione,   dell'art. 1,  commi 1,  2,  3  e  4
(quest'ultimo  limitatamente  agli ultimi due periodi) della delibera
legislativa   (disegno  di  legge  n. 1095  -  stralcio  X)  adottata
dall'Assemblea  regionale siciliana, recante «Riproposizione di norme
in  materia  di uffici stampa», nella parte in cui la previsione, ivi
contenuta,  di  un  criterio  di  priorita' a vantaggio di coloro che
hanno  o  che  abbiano  avuto,  anche  per un breve periodo, rapporti
contrattuali  con  le  pubbliche amministrazioni, appare confliggente
con  i  principi  posti  dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in
considerazione     del     particolare    carattere    dell'incarico,
compromettendo   per   la   generalita'   dei  soggetti  titolati  la
possibilita'  di  ricoprire  gli  incarichi in questione, e menoma la
potesta'  dell'ente  pubblico  di  avvalersi  delle professionalita',
dallo  stesso  ritenute  migliori;  e  inoltre  perche'  il  comma 1,
disponendo  l'applicazione  tout  court  della qualifica di redattore
capo e  del relativo trattamento economico, previsto per il personale
dell'ufficio  stampa  della  presidenza  della  regione, agli addetti
degli  uffici  corrispondenti  presso  i comuni, gli enti strumentali
della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio, da un
canto  comprimerebbe  l'autonomia  organizzativa  degli  enti locali,
imponendo  loro  maggiori oneri senza indicare o assegnare le risorse
con  cui  farvi  fronte, e dall'altro attribuirebbe il trattamento di
una qualifica superiore senza subordinarla alla verifica del possesso
dei  requisiti  e  della  capacita'  dei destinatari e in assenza del
puntuale riscontro della necessita' della stessa qualifica;
        che,  come  comunicato  dal  Commissario  dello  Stato per la
Regione  Siciliana,  con  nota  del 13 febbraio 2006, successivamente
all'impugnazione della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095
-  stralcio  X),  e'  stata  promulgata e pubblicata come legge della
Regione  Siciliana 6 febbraio  2006,  n. 7, con omissione di tutte le
disposizioni e parti di testo oggetto di censura;
        che,  secondo  la  giurisprudenza  costante  di questa Corte,
«l'intervenuto  esaurimento  del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale rispetto al testo
deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude  definitivamente  la
possibilita'  che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione   acquistino  o  esplichino  una  qualsiasi  efficacia,
privando  di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita' costituzionale»
(sentenza  n. 351  del 2003; v. altresi', ex multis, ordinanze numeri
111, 206, 147 e 171 del 2006);
        che  si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia
del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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