N. 309 ORDINANZA 5 - 20 luglio 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Delibera legislativa della Regione Siciliana - Disposizioni concernenti i componenti degli uffici stampa delle istituzioni locali, degli enti strumentali della Regione, delle aziende del servizio sanitario e del Presidente della Regione e relativo trattamento economico - Ricorso del Commissario dello Stato - Sopravvenuta promulgazione e pubblicazione della legge con omissione di tutte le disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (Disegno di legge n. 1095 - Stralcio X), art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, ultimi due periodi. - Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114.(GU n.30 del 26-7-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio X), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2006 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2006. Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte il 27 gennaio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi), della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 - stralcio X) adottata dall'Assemblea regionale siciliana, recante «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa»; che il ricorrente riferisce che, a seguito dell'impugnativa proposta dal medesimo Commissario il 14 dicembre 2005 avverso la precedente delibera (disegno di legge dell'11 novembre 2005, n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»), l'Assemblea regionale siciliana, per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, aveva autorizzato il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate; che con la delibera legislativa oggi impugnata la stessa Assemblea regionale ha riproposto, con modifiche ed integrazioni, quanto contenuto nell'art. 19, commi 1 e 2, del predetto d.d.l. n. 1084 del 2005; che, a giudizio del Commissario dello Stato, anche il provvedimento legislativo odiernamente impugnato, come il precedente, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, poiche' introduce forme di stabilizzazione del personale che in atto svolge o che abbia svolto le funzioni di addetto stampa o portavoce o, ancora, attivita' giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata, presso testate editate dagli enti pubblici destinatari delle norme; che, invero, i commi 1 e 4 dell'art. 1 prevedono che le istituzioni locali, gli enti strumentali della regione, le aziende del servizio sanitario regionale e il presidente della regione, nel nominare i componenti dei propri uffici stampa, debbono «con priorita» avvalersi del personale prima indicato; che, secondo il rimettente, poiche' dal combinato disposto delle norme richiamate, anche indirettamente, dal provvedimento in esame, si evince che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in via fiduciaria e, dunque, con amplissima discrezionalita' e senza necessita' di alcuna valutazione comparativa o motivazione nella scelta, l'attuale previsione di un criterio di priorita' appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del predetto carattere fiduciario dell'incarico; che, inoltre, secondo il Commissario ricorrente tale norma costituirebbe una forma di jus specialis, volta a tutelare le aspettative delle unita' che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, compromettendo, per la generalita' dei soggetti titolati, la possibilita' di ricoprire gli incarichi in questione e menomando la potesta' dell'ente pubblico di avvalersi delle professionalita' a suo giudizio ritenute migliori; che, infine, il comma 1, disponendo l'applicazione tout court della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della presidenza della regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio, da un canto comprimerebbe l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare o assegnare le risorse con cui farvi fronte, e dall'altro attribuirebbe il trattamento di una qualifica superiore, senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacita' dei destinatari e in assenza del puntuale riscontro della necessita' della stessa qualifica; che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con nota del 13 febbraio 2006, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa n. 1095 - stralcio X, e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 7, con omissione di tutte le disposizioni e parti di testo oggetto di censura; che con memoria del 13 giugno 2006 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte il 27 gennaio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi) della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 - stralcio X) adottata dall'Assemblea regionale siciliana, recante «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa», nella parte in cui la previsione, ivi contenuta, di un criterio di priorita' a vantaggio di coloro che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare carattere dell'incarico, compromettendo per la generalita' dei soggetti titolati la possibilita' di ricoprire gli incarichi in questione, e menoma la potesta' dell'ente pubblico di avvalersi delle professionalita', dallo stesso ritenute migliori; e inoltre perche' il comma 1, disponendo l'applicazione tout court della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della presidenza della regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio, da un canto comprimerebbe l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare o assegnare le risorse con cui farvi fronte, e dall'altro attribuirebbe il trattamento di una qualifica superiore senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacita' dei destinatari e in assenza del puntuale riscontro della necessita' della stessa qualifica; che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con nota del 13 febbraio 2006, successivamente all'impugnazione della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 - stralcio X), e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 7, con omissione di tutte le disposizioni e parti di testo oggetto di censura; che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresi', ex multis, ordinanze numeri 111, 206, 147 e 171 del 2006); che si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Mazzella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 luglio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0692