N. 313 SENTENZA 18 - 27 luglio 2006

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Giudizio  su  conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso
  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri - Costituzione tardiva
  della Regione resistente - Inammissibilita'.
- Legge   11 marzo   1953,  n. 87,  artt. 25,  secondo  comma,  e  41
  (combinato disposto).
Ambiente  - Delibera della Giunta regionale della Regione Calabria in
  materia di caccia - Modifica del calendario venatorio 2003/2004 per
  determinate specie animali - Conflitto di attribuzione proposto dal
  Presidente  del  Consiglio  dei ministri - Denunciata previsione di
  una  proroga  della  stagione  venatoria  oltre il termine previsto
  dalla  legge  statale  ed  in  assenza  di  peculiari  esigenze del
  territorio  calabrese - Sussistenza - Violazione di uno standard di
  tutela   uniforme   della  fauna  valido  per  l'intero  territorio
  nazionale  riservato  alla  competenza  esclusiva dello Stato - Non
  spettanza   alla  Regione  del  potere  esercitato  -  Annullamento
  dell'atto invasivo.
- Delibera  della Giunta della Regione Calabria del 17 febbraio 2004,
  n. 88.
- Costituzione,   art. 117,   secondo   comma,   lettera   s);  legge
  11 febbraio 1992, n. 157, art. 18.
(GU n.31 del 2-8-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
della  delibera della Giunta regionale della Calabria del 17 febbraio
2004,  n. 88,  con la quale viene consentito, in deroga al divieto di
caccia,  il  prelievo, nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004 (nelle
giornate di sabato e domenica), di alcune specie selvatiche, promosso
con  ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
16 aprile  2004,  depositato  in  cancelleria  il  29 aprile  2004 ed
iscritto al n. 8 del registro conflitti 2004.
    Visto   l'atto   di  costituzione  fuori  termine  della  Regione
Calabria;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20  giugno 2006  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 16 aprile 2004 e depositato il
29 aprile  successivo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della Regione
Calabria,  in  relazione  alla  delibera n. 88, emessa il 17 febbraio
2004  dalla  Giunta regionale, nella parte in cui prevede la modifica
del  calendario venatorio in violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
    L'Avvocatura  premette  che con la citata delibera la Regione, in
applicazione   del   Piano  faunistico  venatorio  regionale  del  25
giugno 2003,  n. 222,  ha  autorizzato  il  prelievo  in deroga nelle
giornate  di  sabato  e  domenica, nel periodo 21 febbraio - 21 marzo
2004, di varie specie animali.
    A  parere  della  difesa  erariale,  il  provvedimento impugnato,
sarebbe, da un lato, viziato da carenza di potere, in quanto adottato
in  assenza  dei  presupposti  previsti  dalla  legge statale e dalla
normativa  comunitaria;  dall'altro,  risulterebbe  adottato senza il
preventivo  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica
(INFS),   previsto  dall'art. 9  della  direttiva  79/409/CEE  e,  in
particolare,  dall'art. 19-bis  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio).
    La   delibera   impugnata  sarebbe,  inoltre,  in  contrasto  con
l'art. 18 della citata legge n. 157 del 1992, che fissa al 31 gennaio
il  termine  per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e
di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.
    2.  -  Si  e'  costituita  la  Regione  Calabria chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso
per  conflitto  di attribuzione nei confronti della Regione Calabria,
in  ordine  alla  delibera  n. 88,  emessa  il 17 febbraio 2004 dalla
Giunta   regionale,  per  violazione  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione.
    A  parere  del Governo il provvedimento impugnato, nel modificare
il  calendario  venatorio,  non  avrebbe  rispettato i limiti fissati
dalla  legge  11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  dalla
normativa  comunitaria  e,  comunque, sarebbe stato emesso in assenza
del  preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS) previsto dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.
    2.  -  Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilita'
della  costituzione  della  Regione Calabria in quanto avvenuta fuori
del  termine  di  cui  al  combinato disposto degli artt. 25, secondo
comma,   e   41   della  legge  11 marzo  1953,  n. 87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
    3. - Il ricorso e' fondato.
    La  Giunta della Regione Calabria con la delibera del 17 febbraio
2004,   n. 88  ha  disposto  la  modifica  del  calendario  venatorio
2003/2004,  prevedendo la possibilita' di cacciare determinate specie
animali nel periodo dal 21 febbraio al 21 marzo del 2004, in tal modo
allungando il periodo della attivita' venatoria.
    In proposito questa Corte ha piu' volte ribadito (sentenze n. 226
del  2003  e  n. 536  del  2002)  che  la delimitazione temporale del
prelievo  venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992
e'  da  considerare  come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la
riproduzione  delle  specie  cacciabili, corrispondendo quindi, sotto
questo    aspetto,    all'esigenza    di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema,  il  cui  soddisfacimento l'art. 117, secondo comma,
lettera s),  della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva
dello  Stato, in particolare, mediante la predisposizione di standard
minimi  e  uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un
lato,   l'elencazione  delle  specie  cacciabili  e,  dall'altro,  la
disciplina delle modalita' di caccia.
    Il  provvedimento  impugnato  ha  inciso proprio su questo nucleo
minimo  di salvaguardia della fauna selvatica, prorogando la stagione
venatoria  oltre  il termine previsto dalla legge statale, in assenza
di  peculiari  esigenze del territorio calabrese, e, quindi, ha cosi'
violato   uno   standard  di  tutela  uniforme  valido  per  l'intero
territorio  nazionale  e pertanto riservato alla competenza esclusiva
dello Stato.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non  spettava  alla Regione Calabria modificare il
calendario venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato;
    Annulla,  per  l'effetto,  la delibera della Giunta della Regione
Calabria 17 febbraio 2004, n. 88.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.
                      Il cancelliere:Fruscella
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