N. 315 SENTENZA 18 - 27 luglio 2006
Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilita' del conflitto perche' proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Reiezione dell'eccezione. - Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31). Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilita' per omessa indicazione del petitum e dei parametri costituzionali - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Univoca deduzione della menomazione delle attribuzioni funzionali - Reiezione dell'eccezione. - Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31). Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Como - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attivita' di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non riconducibilita' delle dichiarazioni al procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potesta' contestata - Annullamento della delibera di insindacabilita'. - Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31). - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.31 del 2-8-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002, relativa all'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti della signora Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Como - Sezione penale, notificato il 17 giugno 2003, depositato in cancelleria il 28 giugno 2003 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti 2003. Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati. Ritenuto in fatto Con ricorso in data 15 giugno 2002, il Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti - imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per avere rilasciato, nel corso della trasmissione televisiva «TG Sera», trasmessa dalla RAI alle ore 20,30 del 16 settembre 1997, una intervista, in cui, tra l'altro, dichiarava :«L'Ariosto e' un teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare...», in tal modo offendendo la reputazione di Stefania Ariosto -, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione del 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31), che ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni riguardo alle quali e' stata formulata la predetta imputazione. Secondo il Tribunale ricorrente, la descritta condotta del deputato Previti non potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, dal momento che le dichiarazioni di cui si tratta sono state pronunciate fuori dal Parlamento e dal contesto di iniziative parlamentari tipiche, non essendo individuabile alcuno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato il cui contenuto esse riproducano, e potendo le stesse, eventualmente, essere ricollegate, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, ad un'attivita' politica in senso lato, quale quella relativa alla «polemica politica inerente al procedimento penale - nel quale il deputato in questione era coimputato - cosiddetto IMI--SIR», in cui figurava come teste la predetta Ariosto. Tale collegamento non puo', secondo il ricorrente, costituire valido oggetto di immunita' parlamentare. Ne' varrebbe, in contrario, il richiamo alla circostanza che il deputato Previti, durante l'esame della richiesta di autorizzazione all'arresto cautelare inoltrata dalla Procura della Repubblica di Milano in data 3 settembre 1997, poi ripresentata il 12 dicembre 1997, fosse stato ascoltato in data 8 gennaio 1998 in sede parlamentare, producendo una memoria difensiva, nella quale avanzava la tesi che la Ariosto si fosse resa strumento di un complotto politico e di alcuni giudici contro lui stesso: si sarebbe trattato, infatti, di audizione e di scritti successivi al momento dell'intervista in questione. Del resto, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento nel proprio interesse non potrebbero in nessun caso rientrare tra gli atti tipici della funzione parlamentare, in quanto volte ad ottenere il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare nei propri confronti. Pertanto, la richiamata deliberazione della Camera avrebbe illegittimamente interferito nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorita' giudiziaria: donde, la richiesta alla Corte di annullare la delibera. Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 210 del 2003. Il Tribunale di Como ha provveduto a notificare alla Camera dei deputati, e, successivamente, a ritualmente depositare tale ordinanza e l'atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte. Si e' costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo la inammissibilita' del ricorso per la mancanza dei requisiti dell'atto introduttivo, e concludendo, nel merito, per la infondatezza dello stesso. Nella imminenza della udienza pubblica, la difesa della Camera ha depositato memoria con la quale, nel ribadire le conclusioni gia' raggiunte, ha individuato una serie di interrogazioni ed interpellanze presentate da diversi parlamentari, alcuni dei quali appartenenti allo stesso gruppo del deputato Previti, aventi ad oggetto la vicenda concernente le deposizioni della Ariosto, a dimostrazione del carattere politico che aveva assunto il dibattito sull'argomento. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Como ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31), con la quale e' stato affermato che le dichiarazioni per le quali il deputato Cesare Previti e' imputato per il reato di diffamazione della signora Stefania Ariosto nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Como concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. 2. - Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita' del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 210 del 2003. 3. - L'eccezione di inammissibilita' dell'atto introduttivo del conflitto sollevata dalla difesa della Camera per l'incertezza della forma, in quanto l'atto si autoqualifica ricorso nell'intestazione e ordinanza nella parte conclusiva, e' infondata. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, con riguardo ai conflitti proposti da un'autorita' giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l'atto introduttivo abbia, anziche' la forma del ricorso, quella dell'ordinanza, qualora, al di la' del nomen iuris, l'ordinanza, come nella specie, possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso (sentenze n. 193 del 2005 e n. 298 del 2004). 4. - La difesa della Camera deduce altresi' la mancanza dei requisiti prescritti per l'atto introduttivo, con particolare riferimento alla omessa indicazione dei parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le attribuzioni del ricorrente e alla mancata menzione della richiesta di dichiarazione di non spettanza alla Camera del potere esercitato e di annullamento della relativa delibera. L'eccezione di omessa precisazione del petitum va disattesa sulla base della costante giurisprudenza per la quale «va rigettata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per avere il ricorrente omesso di chiedere alla Corte una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere in contestazione, cioe' della deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse da un parlamentare. Infatti non vi e' alcuna norma - costituzionale o ordinaria - che imponga di adottare forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente introduce nel giudizio davanti alla Corte» (sentenza n. 164 del 2005). Ne' rileva che le censure non abbiano investito nella sua totalita' la deliberazione di insindacabilita', ma si siano concentrate su alcuni profili della medesima (v., per analoghe affermazioni, sentenza n. 146 del 2005). Con riguardo alla mancata evocazione dei parametri costituzionali, l'eccezione deve essere respinta in quanto, nella specie, risulta chiara ed univoca la deduzione relativa alla menomazione delle attribuzioni funzionali, come completo risulta il petitum. 5. - Nel merito, il ricorso e' fondato. Spetta a questa Corte valutare se le dichiarazioni rese dal deputato Previti, di cui la Camera dei deputati ha dichiarato l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, siano legate da nesso funzionale con le attivita' svolte da tale deputato nella sua qualita' di membro della Camera, ed in particolare se esse siano «sostanzialmente riproduttive di una opinione espressa in sede parlamentare» (v., ex plurimis, sentenze n. 260 del 2006, n. 28 del 2005; n. 20 del 2000). In tale indagine, non assumono rilievo - nonostante le contrarie deduzioni della difesa della Camera circa l'invocabilita' di atti posteriori alle dichiarazioni, ovvero formulate da altri membri della Camera - ne' gli atti attribuibili ad altri parlamentari (v. sentenze numeri 193, 164 e 146 del 2005 e n. 347 del 2004), ne' quelli posti in essere dallo stesso deputato in data posteriore alle dichiarazioni oggetto del presente giudizio (sentenze numeri 223, 164, 146 e 28 del 2005; numeri 347 e 246 del 2004; n. 521 del 2002 e n. 289 del 1998). La circostanza, poi, che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengano allo stesso gruppo dell'on. Previti non puo' influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilita'. Questa Corte ha recentemente affermato - ed il principio deve essere confermato - che «e' vero che le guarentigie previste dall'art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori. Da questa esatta rilevazione non si puo' trarre tuttavia la conseguenza che [...] esista una tale fungibilita' tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilita' civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l'art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilita' del gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo» (sentenza n. 249 del 2006). Sulla base di tale principio deve, pertanto, escludersi la rilevanza delle interrogazioni e interpellanze presentate nei due rami del Parlamento dal 5 giugno 1996 al 14 luglio 1997 da parlamentari diversi dal deputato Previti, pur se tutte relative a valutazioni dei comportamenti della teste Stefania Ariosto. Con riferimento, poi, alle prime dichiarazioni addebitate al deputato Previti, le stesse risalgono al 16 settembre 1997 e, cioe', ad un'epoca anteriore alla audizione dello stesso innanzi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, in relazione alla quale lo stesso Previti deposito' una memoria scritta, in data 8 gennaio 1998. L'indicata successione degli eventi esclude l'applicabilita' dei principi enunciati nella sentenza n. 223 del 2005, che ha ritenuto coperte dalla garanzia di insindacabilita' le dichiarazioni che - mentre e' in corso il procedimento parlamentare, disciplinato dall'art. 18 del regolamento della Camera - il deputato, destinatario della misura cautelare da autorizzare, renda a proposito di essa, fuori dalla sede del Parlamento, prima di essere ascoltato dalla Giunta (o di avere altrimenti esercitato al riguardo le sue funzioni parlamentari), in quanto le stesse sono collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare, si' da restarne in tal senso qualificate. In conclusione, per nessuna delle dichiarazioni rese all'esterno del Parlamento sussiste il nesso funzionale con l'esercizio dell'attivita' parlamentare. Le dichiarazioni del deputato Previti non rientrano, pertanto, nell'esercizio della funzione parlamentare e non sono garantite dall'insindacabilita'. Conseguentemente, l'impugnata delibera della Camera dei deputati ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Como, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 2002 (doc. IV-quater, n. 31). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006. Il cancelliere:Fruscella 06C0710