MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 luglio 2006 

Importazione  di  medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo e
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo.
(GU n.183 del 8-8-2006)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti  gli  articoli 2,  13,  14,  50  e  52  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1997  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante modalita' di importazione di
specialita' medicinali registrate all'estero;
  Visto  l'art.  158,  commi 6 e 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006,  n.  219,  di  conferma delle disposizioni del predetto decreto
ministeriale   11 febbraio   1997  e  della  loro  applicabilita'  ai
medicinali  sottoposti  alla  disciplina  del  testo  unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
ferma  restando  la  necessita',  per  l'introduzione  nel territorio
nazionale   di  questi  ultimi  prodotti,  di  un'autorizzazione  del
Ministero della salute;
  Vista  la  lista  delle  sostanze psicotrope sottoposte a controllo
internazionale  prevista  dall'International  Narcotics Control Board
(INCB)  in  applicazione  della Convenzione sulle sostanze psicotrope
del  1971,  nella quale e' iscritto il delta-9-tetraidrocannabinolo e
le sue varianti stereochimiche;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del 10 marzo 2006
concernente   «Importazione,   per  motivi  terapeutici,  di  farmaci
registrati       all'estero      contenenti      principi      attivi
delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo»;
  Considerato   che   la  procedura  di  inserimento  delle  sostanze
delta-9-tetraidrocannabinolo   e   trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
nella  tabella II del testo unico prevede l'acquisizione del previsto
parere  del  Consiglio  Superiore  di Sanita', attualmente in fase di
ricostituzione;
  Considerato che i medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo
e   trans-delta-9-tetraidrocannabinolo   sono   somministrati,   come
sintomatici, a pazienti affetti da patologie fortemente invalidanti;
  Ritenuto  di  dover continuare a garantire l'approvvigionamento nel
territorio      nazionale     di     medicinali     a     base     di
delta-9-tetraidrocannabinolo  e  trans-delta-9-tetraidrocannabinolo a
tutela dei pazienti che dovessero avere bisogno di tali medicinali;
                               Ordina
  Nelle  more  della conclusione della procedura di inserimento delle
sostanze                delta-9-tetraidrocannabinolo                e
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo  nella  tabella II del testo unico
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  e  comunque  non  oltre il 30 novembre 2006, l'Ufficio Centrale
Stupefacenti    del   Ministero   della   salute   puo'   autorizzare
l'importazione di medicinali a base di delta-9-tetraidrocannabinolo o
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo  per  la somministrazione, a scopo
terapeutico,  in mancanza di alternative terapeutiche, a pazienti che
necessitano di tali medicinali.
  Il  presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 18 luglio 2006

                                                   Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 240