MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 3 agosto 2006, n. 2/2006 DGAMTC 

Applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005.
(GU n.183 del 8-8-2006)
 
 Vigente al: 8-8-2006  
 

                              Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              artigianato e agricoltura
                              All'Unioncamere
                              Al Ministero dei trasporti
                              Al Ministero dell'interno
                              Al   Ministero   del   lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                                e, per conoscenza
                              Alla Confindustria
                              All'Anfia
                              All'UNRAE
                              Alla Federaicpa
                              Alla Confartigianato
                              Alla C.N.A.

  L'introduzione   nell'Unione  europea  del  cosiddetto  «tachigrafo
digitale» e' stata disposta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  consiglio, nella parte in cui si
prevedeva  che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta
dopo  ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee dell'atto da adottare in
virtu'  dell'art.  17,  paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85
(...)  dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme
alle  disposizioni  di  cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n.
3821/85». La data di tale introduzione, in virtu' dell'emanazione del
regolamento  (CE)  n.  1360/2002  della commissione (pubblicato nella
G.U.C.E.  del  5 agosto  2002)  che  adeguava per la settima volta al
progresso  tecnico  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del consiglio
relativo  all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su
strada,  era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in
ventiquattro  mesi  dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque
al  5 agosto  2004. Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del
Parlamento europeo e del consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare
il  predetto  art.  2, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n.
2135/1998,  ha  previsto che dal ventesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione,  i  veicoli immessi in circolazione per la prima volta
dovranno  essere  muniti di un apparecchio di controllo conforme alle
disposizioni  di  cui  all'allegato  I  B  del  regolamento  (CEE) n.
3821/85.
  La  predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella
G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, e' entrata in vigore il 1° maggio 2006.
  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore della predetta disciplina, il
decreto  ministeriale  21 febbraio  2006,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale   -   serie   generale  -  n.  73  del  28 marzo  2006,  in
considerazione   della   non   preventivabilita'  dei  tempi  tecnici
necessari  per gli operatori ai fini dell'adempimento delle procedure
per  il  rilascio  della autorizzazioni ai centri tecnici di cui agli
articoli 6  e  7 del decreto 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 108 dell'11 maggio 2005, recante
modalita'   e   condizioni   per   il   rilascio  delle  omologazioni
dell'apparecchio  di  controllo  e  delle carte tachigrafiche nonche'
delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione,
ha  dettato  disposizioni  integrative  del predetto decreto 11 marzo
2005,   prevedendo,  tra  l'altro  che  «il  possesso  dei  necessari
requisiti  di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di
ciascun  tecnico  puo'  essere  altresi'  attestato, relativamente ai
tachigrafi   digitali   di   ciascun  fabbricante,  dalle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, conformemente agli
indirizzi   dettati   dall'Unioncamere,  anche  mediante  le  proprie
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese
le  loro  aziende  speciali,  le  cui  sedi  siano  accreditate  allo
svolgimento  di  attivita'  di  formazione  alle  imprese  secondo la
legislazione regionale».
  Cio'  premesso,  in considerazione della predetta entrata in vigore
delle  disposizioni  di  rango  comunitario,  e  con riferimento alla
necessita'  di  consentire  agli  operatori  di  poter adempiere agli
obblighi  ivi  previsti,  occorre  evidenziare  che le prime esigenze
applicative  hanno  gia'  manifestato  taluni  profili  problematici,
riferiti,  in  particolare, agli effetti restrittivi della situazione
di mercato derivante dalla frammentazione delle attivita' autorizzate
ai  centri  tecnici  per  i  prodotti dei diversi fabbricanti, con la
conseguente   drastica   riduzione   delle   officine  effettivamente
utilizzabili  dagli  operatori,  che ha determinato la scelta, invero
non  ottimale dal punto di vista degli operatori economici nazionali,
di  consentire  il  possibile  utilizzo  alternativo  dei  tachigrafi
digitali e analogici.
  Si  pone  pertanto  l'esigenza  di  disciplinare e limitare al piu'
breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovra'
comunque   eccedere   la   fine   del  corrente  anno,  in  relazione
all'esigenza  di  favorire la rapida attivazione di una completa rete
sul  territorio nazionale e la conseguente, tempestiva, piena entrata
a regime della nuova disciplina entro il predetto termine.
  Sulla  base  delle  pregresse  considerazioni,  si specifica quanto
segue:
    1) Al  fine  di  permettere un iter autorizzativo che si realizzi
nei tempi piu' brevi possibili:
      a) la  fase  di  esame  dell'istanza  da parte della competente
Camera  di  commercio  sara'  svolta  in  parallelo  con  quella  del
Ministero  dello  sviluppo economico che, al ricevimento da parte del
predetto   ente   di  una  copia  della  istanza  di  autorizzazione,
comunichera' il codice identificativo del centro tecnico;
      b) la  Camera  di  commercio,  sulla  base  della  richiesta di
emissione    della    carta   dell'officina   presentata   unitamente
all'istanza,   provvedera'  all'esame  tecnico  e  contemporaneamente
all'inoltro della richiesta della carta dell'officina;
      c) quanto  sopra  e' finalizzato a consentire il rilascio della
carta  dell'officina al richiedente, del quale sia stato accertato il
diritto,  entro  un  termine  che non dovra' superare, salvo motivate
eccezioni  per singola pratica, un massimo di venti giorni dalla data
di presentazione della domanda;
    2)  al  fine  di  assicurare  l'effettiva  operativita' di centri
tecnici per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 12 ed ai
capitoli  V  e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85,
le  domande di autorizzazione dei centri tecnici, oltre a specificare
i  tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali si richiede
l'autorizzazione,  dovranno  richiedere  l'effettuazione di tutti gli
interventi  tecnici  come  definiti di cui all'art. 2, lettera h) del
precitato decreto 11 marzo 2005;
    3) al  fine  di consentire l'adempimento dell'obbligo comunitario
da  parte  degli operatori che abbiano proceduto all'immatricolazione
di   veicoli  dotati  dell'apparecchio  di  controllo  conforme  alle
disposizioni  di  cui  all'allegato  I  B  del  regolamento  (CEE) n.
3821/85,  fino  al  31 dicembre 2006 i soggetti che siano autorizzati
per lo svolgimento di tutti gli interventi tecnici di cui all'art. 2,
lettera h),  del decreto 11 marzo 2005, per il tachigrafo digitale di
un  fabbricante,  possono  effettuare  le operazioni di «calibratura»
definite  al capitolo I, lettera f) dell'allegato I B del regolamento
(CEE)   n.   3821/85   e   successive   modificazioni,   compresa  la
determinazione  degli  errori  di  cui  al capitolo VI, numero 5, del
precitato   regolamento  (CEE),  anche  sui  tachigrafi  digitali  di
fabbricanti   diversi   da   quello   per   il   quale   e'  concessa
l'autorizzazione,   comunque   utilizzando   strumenti  sottoposti  a
controlli legali;
    4)  fermo  restando  quanto disposto al punto 1, i centri tecnici
autorizzati,  in ragione della conoscenza tecnica gia' in possesso di
ciascun  responsabile tecnico e di ciascun tecnico, potranno svolgere
le  operazioni  descritte  al  precedente  punto  3 sin dalla data di
pubblicazione della presente circolare;
    5)  tali  misure  sono  da  considerarsi  transitorie  e  tese  a
consentire l'entrata in vigore di una completa ed organica disciplina
della materia entro il 31 dicembre 2006.

    Roma, 3 agosto 2006

                        Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani