MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 luglio 2006 

Rideterminazione   delle   tariffe   minime   per  le  operazioni  di
facchinaggio nella provincia di Brescia per il biennio 2006-2007.
(GU n.189 del 16-8-2006)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brescia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di
determinazione   delle   tariffe  minime  di  facchinaggio,  funzioni
precedentemente   svolte   dalle   commissioni   provinciali  per  la
disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre  1996,  n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali nella direzione provinciale del lavoro attribuendo
i  compiti  gia' svolti dall'U.P.L.M.O., tra i quali quelli di cui al
predetto   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  al  servizio
politiche del lavoro della predetta direzione,
  Vista  la  lettera  circolare  2 febbraio  1995  prot. 25157/70 del
Ministero  del  lavoro  inerente il regolamento sulla semplificazione
dei  procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio
e di determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
  Visto  il  precedente decreto direttoriale in materia del 16 giugno
2005   relativo   al   biennio  2004/2005,  emanato  dalla  direzione
provinciale del lavoro di Brescia;
  Considerata  la  sopravvenuta  normativa che determina il principio
del  riferimento  alla  contrattazione  collettiva  di  lavoro per la
determinazione   dei  trattamenti  economici  e  normativi  dei  soci
lavoratori  e  il  progressivo  aumento dei valori relativi ai salari
convenzionali  fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1972;
  Considerate  le indicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali
datoriali  e  dei  lavoratori  del  settore  e dalle associazioni del
movimento   cooperativo,   tutte   orientate,   stante  l'adeguamento
sostanzioso   apportato   nell'anno   2005,  verso  un  aggiornamento
dell'importo   delle   tariffe   di  facchinaggio  in  considerazione
esclusivamente  degli  indici ISTAT del costo della vita riservandosi
di riconsiderare gli altri fattori, cosi' come sopra evidenziati, nel
prossimo biennio;
                              Decreta:
  Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, per il biennio
2006/2007,  nella  provincia di Brescia, vengono rideterminate con il
seguente incremento:
    dal  1° gennaio  2006 al 31 dicembre 2007 di una percentuale pari
al  3,2% (1,7% indice ISTAT 2005 piu' tasso di inflazione programmato
per l'anno 2006: 1,5%): euro 15,48.
    Brescia, 20 luglio 2006
                                    Il direttore provinciale: Vettori