MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2006 

Misure  per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione, per far
fronte  a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del
gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007.
(GU n.193 del 21-8-2006)

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000)  ed in particolare l'art. 18, che
stabilisce  che  le  imprese  di  vendita  del gas hanno l'obbligo di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
  Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
dispone   che   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  ora  Ministero  dello  sviluppo economico provvede
alla  sicurezza,  all'economicita'  e alla programmazione del sistema
nazionale  del gas e persegue tali obiettivi anche mediante specifici
indirizzi   con   la  finalita'  di  salvaguardare  il  funzionamento
coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilita'
del sistema nazionale del gas;
  Visto  l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
dispone   che   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  puo'  adottare misure temporanee di salvaguardia in
caso  di  crisi  del  mercato  dell'energia  o di gravi rischi per la
sicurezza della collettivita';
  Visti  i  dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica
durante   il   periodo   invernale   2005/2006,   che  ha  comportato
l'erogazione  dello  stoccaggio  di  modulazione e di 1,2 miliardi di
metri cubi dallo stoccaggio strategico;
  Viste  le risultanze delle analisi svolte, per il periodo invernale
2006/2007,  dal  Comitato  tecnico  di  emergenza  e monitoraggio del
sistema  del  gas  di  cui  all'art. 8 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: il Comitato), che
evidenziano un ricorso totale, in caso di inverno globalmente freddo,
allo stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo stoccaggio
strategico;
  Considerato  che,  su parere favorevole del Comitato, in attuazione
delle   disposizioni   previste  dalla  procedura  di  emergenza  per
fronteggiare  la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale
in  caso  di  eventi  climatici  sfavorevoli  approvata  con  decreto
ministeriale  in  data  12 dicembre 2005 (di seguito: la procedura di
emergenza  climatica),  al fine di accelerare la ricostituzione dello
stoccaggio strategico erogato e la fase di iniezione dello stoccaggio
di  modulazione,  sono state sospese per tutto il periodo 1° aprile -
30 giugno 2006 le penali relative ai punti di entrata negli stoccaggi
nonche'  i corrispettivi per superamento delle capacita' di iniezione
giornaliera,  di cui nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 6 aprile 2006 n. 71/2006;
  Considerato  che  il  Comitato  nel  corso  delle riunioni del 17 e
28 luglio  2006,  nella logica di rendere massime le importazioni per
la   sicurezza  del  sistema,  si  e'  espresso  favorevolmente,  per
analogia,    alla    non   applicazione,   per   tutto   il   periodo
1° aprile-30 giugno  2006,  dei corrispettivi previsti dall'art. 15.7
della  deliberazione  n.  119/05  come modificata dalla deliberazione
dell'Autorita'   3 marzo   2006  n.  50/06,  dato  che  l'obbligo  di
massimizzare  le  importazioni  produce  automaticamente  effetti sia
sull'utilizzo   della   capacita'   di   iniezione,  sia  sul  volume
complessivo iniettato dagli utenti;
  Considerato   il   progresso   fatto   nella  ricostituzione  degli
stoccaggi,  che  ha  evidenziato  nelle  ultime  settimane  del  mese
di luglio  un  rallentamento da cui consegue un volume globale di gas
iniettato inferiore al volume ottimale atteso;
  Considerato  che  il  Comitato  nella  riunione del 28 luglio 2006,
sulla  base  dei  risultati  dell'aggiornamento  «straordinario»  del
programma   di   ricostituzione  condotto  dall'impresa  maggiore  di
stoccaggio  su  incarico dello stesso Comitato, ha ritenuto opportuno
che  vengano  promosse le immissioni in stoccaggio degli utenti nella
misura   massima   possibile,  fino  al  termine  della  campagna  di
iniezione;  e  considerato  che  in  tale azione hanno rilievo i soli
vincoli  fisici  del  sistema  e  gli aspetti gestionali e non devono
pertanto  essere  tenuti  in  conto  i previsti profili di utilizzo e
corrispettivi  di  bilanciamento,  anche  mediante la sospensione dei
corrispettivi  di  bilanciamento  per  il superamento della capacita'
giornaliera di iniezione e del profilo di volume massimo mensile;
  Considerato  che  alcuni  utenti hanno anticipato, gia' dal mese di
luglio,  quanto  stabilito con il presente decreto mediante iniezioni
in stoccaggio oltre i limiti consentiti per la capacita' di iniezione
giornaliera e per il profilo massimo mensile;
  Ritenuta  necessaria  una  tempestiva  azione  per l'attivazione di
misure  atte  a  completare  la  ricostituzione  degli  stoccaggi  di
modulazione  al  fine  di far fronte alla domanda di gas naturale del
prossimo inverno;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  gli  utenti  del  sistema  nazionale del gas naturale che hanno
ottenuto  il  conferimento  di spazio di stoccaggio di gas naturale e
hanno in corso l'immissione in stoccaggio dei volumi da utilizzare in
erogazione  nel  corso  del prossimo ciclo invernale 2006-2007, hanno
l'obbligo  di  rendere  massime, fino al termine delriempimento dello
spazio  conferito,  le  immissioni in stoccaggio nella misura massima
possibile  compatibile  con  i  soli vincoli fisici del sistema e gli
aspetti gestionali dello stesso stabiliti dalle imprese di stoccaggio
interessate.
  2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma 1,  sono  sospesi con
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, a
partire  dal 1° luglio 2006 e fino al termine della fase di iniezione
in  corso,  le penali relative al punto di entrata negli stoccaggi, i
corrispettivi  di bilanciamento per il superamento della capacita' di
punta  giornaliera  in  iniezione  e  del profilo di giacenza massima
mensile,   nonche'   i  corrispettivi  di  bilanciamento  riguardanti
l'immissione  di  gas  ai  punti  di  entrata sulla rete nazionale di
trasporto del gas.
  3.   Le   imprese   di   stoccaggio   effettuano   il  monitoraggio
dell'andamento della costituzione dei volumi in stoccaggio realizzata
dagli  utenti  e  ne  trasmettono  settimanalmente  i  risultati alla
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
dello  sviluppo  economico,  al  fine  di  valutare l'opportunita' di
introdurre eventuali ulteriori provvedimenti.
  4.  Si conferma la sospensione disposta ai sensi della procedura di
emergenza  climatica,  per tutto il periodo 1° aprile-30 giugno 2006,
delle  penali  relative  al punto di entrata negli stoccaggi e la non
applicazione  dei  corrispettivi  di  superamento  delle capacita' di
punta   giornaliera   in   iniezione   di   cui   alla  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas 6 aprile 2006 n.
71/2006,  nonche',  per  analogia, anche di quelli previsti dall'art.
15.7  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  21 giugno  2005,  n.  119/05 come modificata dalla deliberazione
3 marzo  2006,  n.  50/2006  della  stessa  Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas.
  5.  Le  imprese di stoccaggio adeguano i profili di giacenza minima
in  coerenza  con l'esigenza di assicurare il massimo riempimento dei
loro stoccaggi.
  6.  Le  imprese  di  stoccaggio offrono, a decorrere dalla data del
presente  decreto,  capacita'  di  iniezione  in  stoccaggio  di tipo
interrompibile,  in  accordo  con quanto stabilito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
  7.  L'impresa  maggiore  di trasporto si coordina con le imprese di
stoccaggio  al  fine  di  gestire  il sistema di trasporto in modo da
rendere  il profilo giornaliero delle iniezioni in stoccaggio il piu'
aderente possibile al programma concordato.
  8.  Le imprese di stoccaggio sono tenute a gestire in modo ottimale
le  fasi  finali di ricostituzione degli stoccaggi, anche mediante le
disposizioni  di  cui  all'art.  19,  comma 1,  del disciplinare tipo
approvato   con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive
26 agosto  2005.  Nella fase finale del riempimento le stesse imprese
gestiranno  le  eventuali  disponibilita'  aggiuntive divolume di gas
iniettato   in   accordo   con   le  esigenze  di  massimizzazione  e
considerando anche la tolleranza del sistema.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico   ed   entra   in   vigore   dalla  data  della  sua  prima
pubblicazione.
    Roma, 4 agosto 2006
                                                 Il Ministro: Bersani