BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Informativa preventiva - Progetti di acquisizione
(GU n.215 del 15-9-2006)

    Le  istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di  partecipazioni al
capitale  delle  banche  e  delle  societa'  finanziarie  capogruppo,
emanate  in  attuazione  dell'art. 19 del TUB, prevedono, nei casi di
acquisizione  di partecipazioni rilevanti che comportino il controllo
della  banca  o della capogruppo, l'obbligo di rendere un'informativa
preventiva  alla  Banca  d'Italia,  almeno  sette  giorni prima della
convocazione degli organi aziendali.
    Al  riguardo,  sulla  base dell'esperienza applicativa, e' emersa
l'esigenza  di rivedere la disciplina in un'ottica di semplificazione
degli adempimenti a carico dei soggetti interessati.
    In  attesa di una piu' ampia revisione della normativa in materia
di partecipazioni al capitale delle banche al fine di dare attuazione
a   recenti   interventi  legislativi  e  regolamentari,  si  dispone
l'abrogazione  del  Titolo II, capitolo 1, sezione II, par. 3.1 delle
istruzioni  di  vigilanza  per le banche. Viene conseguentemente meno
l'obbligo   di   comunicare   alla  Banca  d'Italia  il  progetto  di
acquisizione  di una partecipazione di controllo prima che esso venga
sottoposto   agli  organi  aziendali  competenti  per  l'approvazione
dell'iniziativa.
    In  caso  di  operazioni  volte  ad acquisire il controllo su una
banca   o   su  una  societa'  finanziaria  capogruppo  l'istanza  di
autorizzazione  deve  essere  tempestivamente  trasmessa  alla  Banca
d'Italia  una  volta  assunta  la  relativa  decisione da parte degli
organi aziendali competenti.
    Le  presenti  disposizioni  verranno  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 28 agosto 2006
                                               Il Governatore: Draghi