REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 29 

Modifiche  all'Art.  5  della  legge  regionale 10 luglio 2006, n. 28
(Modifiche  alla  legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina
del  servizio  sanitario  regionale.»  Nuova  disciplina dell'Agenzia
regionale di sanita'.
(GU n.38 del 23-9-2006)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22
                         del 12 luglio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
          Modifica all'Art. 5 della legge regionale 28/2006
    1.  La  lettera b),  del comma 1, dell'Art. 82-quinquies inserito
dall'Art.  5  della  legge regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche
alla  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  740  «Disciplina del
servizio   sanitario   regionale».   Nuova   disciplina  dell'Agenzia
regionale di sanita), e' sostituita dalla seguente:
    «b) da sette membri, designati con voto limitato».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 10 luglio 2006
                      Il Vicepresidente: Gelli
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 5 luglio 2006.