N. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2006
Ordinanza emessa il 21 aprile 2006 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile promosso da B. L. in proprio e per il figlio minore B. n. contro P.A. Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari - Adozione del figlio del coniuge da parte dell'altro coniuge - Possibilita' nel caso in cui il coniuge-genitore sia deceduto e l'adottante risulti vedovo al momento della richiesta - Mancata previsione - Irragionevolezza in raffronto ad altre ipotesi in cui e' consentita l'adozione nonostante il decesso di uno degli adottanti - Contrasto con il preminente interesse del minore all'adozione. - Legge 4 agosto 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. b) [come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149]. - Costituzione, art. 3; legge 4 agosto 1983, n. 184, artt. 25 e 47 [come sostituiti dagli artt. 21 e 27 della legge 28 marzo 2001, n. 149]; Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 3. Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari - Rifiuto di assenso da parte del genitore esercente la potesta' sul minore adottando - Impossibilita' per il giudice minorile di superare il diniego, quand'anche contrario al primario interesse del minore - Fattispecie di diniego opposto dall'unico genitore superstite all'adozione del figlio da parte del vedovo del genitore deceduto - Contrasto con la «tutela di ogni personalita» e con la protezione dei minori - Lesione dell'interesse del minore all'adozione. - Legge 4 agosto 1983, n. 184, art. 46, secondo comma. - Costituzione, artt. 2 e 31, secondo comma.(GU n.39 del 27-9-2006 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con ricorso il 29 dicembre 2005 da B. L. in proprio e per il figlio minore B. n. col dom. in Venezia presso la cancelleria civile della Corte di appello e col patrocinio dell'avv. Marco Della Luna del foro di Mantova per mandato in calce al ricorso in appello, appellante, contro P. A. col dom. in Venezia presso l'avv. Sandro Fattoretto e col patrocinio dell'avv. Albino Lacava del foro di Treviso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, appellato; e con l'intervento del sig. P. G., intervenuto. Oggetto: Riforma della sentenza del 4 agosto 2005, n. 124/2005 del Tribunale dei Minorenni di Venezia. In punto: revoca adozione ex art. 44, lettera b), legge n. 183/1984 - minore B. N. Causa trattata all'udienza del 17 marzo 2006. Conclusioni Il Procuratore dell'appellante ha cosi' concluso: Dir nulla, irrita, inefficace l'impugnata sentenza; in subordine, a totale riforma della medesima, respingere il ricorso del P. accogliendo le domande del deducente e in ogni caso revocando il provvedimento provvisorio di affidamento a al P. e ordinando l'immediata restituzione del minore al padre. Spese rifuse. Il Procuratore dell'appellante ha cosi' concluso: Voglia l'on.le Corte di appello di Venezia, ai sensi della legge n. 183/1984: 1. - confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata, per i motivi sopra esposti, con conseguente rigetto integrale dell'appello di controparte; 2. - nel caso in cui non si ritengano sussistenti i requisiti per l'adozione in casi particolari, trasmette d'ufficio al p.m. gli atti del presente procedimento affinche', considerati i gravi inadempimenti sopra descritti commessi dal genitore in merito agli obblighi di mantenimento economico ed affettivo, anche nei confronti degli altri figli ora maggiorenni, voglia provvedere a richiedere la decadenza del sig. B. L. dalla potesta' genitoriale sul figlio minore B. n. provvedendo, nelle more, all'affidamento dello stesso n. al sig. P. A.; 3. - spese, diritti ed onorari di lite rifusi. Il sig. p.g. ha cosi' concluso: Si chiede la conferma della sentenza. F a t t o Con ricorso depositato l'8 settembre 2004, avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia P. A. esponeva che in data 21 febbraio 2004 egli aveva contratto matrimonio con n. D. che gia' da otto anni con lui conviveva unitamente ai figli B. F. e n. nati dal precedente matrimonio con B. L., di cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili dal Tribunale di Treviso datata 16 gennaio 2003 depositata il 6 maggio 2003; che la separazione consensuale tra la n. ed il B. era avvenuta nel 1996 anche se di fatto era iniziata nell'ottobre 1994; che sia il ricorso di separazione consensuale sia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedevano l'affidamento dei figli alla madre e l'obbligo del padre a concorrere nel loro mantenimento, mentre B. L. non vi aveva mai ottemperato, tralasciando di curare anche il rapporto affettivo con essi ed in particolare con n. nato il 3 settembre 1992, limitandosi a pochi incontri con il figlio minore nonostante la previsione del suo diritto di visita sia nella separazione sia nel divorzio; che pertanto N., dall'eta' di due anni, aveva prima vissuto solo con la madre e poi, dal 1996 con la nuova famiglia composta, oltre che dalla madre e dal fratello maggiore F., anche da esso ricorrente; che il 18 agosto 2004 n. D. era morta a seguito di una grave malattia iniziata ancor prima del matrimonio; che la N., nonostante la malattia gia' in atto, poco dopo il divorzio aveva voluto il matrimonio con il ricorrente per tutelare al meglio i figli, che esso ricorrente aveva sino ad allora seguito e mantenuto come propri; che era interesse primario continuare a vivere nell'habitat attuale, presso la famiglia dello stesso sempre conosciuta, vale a dire quella costituita da esso ricorrente, dal fratello F. e dalla sorella maggiorenne B. F. anch'essa andata a stare in tale nucleo. Tanto premesso, P.A., affermando l'esistenza dei presupposti di legge e l'irrilevanza dell'eventuale dissenso del padre biologico B. L., chiedeva l'adozione del minore B. n. ai sensi dell'art. 44, lettera b), legge n. 183/1984. Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento temporaneo ed urgente pronunciato in data 10 settembre 2004, a seguito di istanza urgente del ricorrente, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e della stabilita' di relazioni, di rapporti scolastici e di luoghi abitativi e che vi era urgenza di decidere perche' il padre aveva manifestato la volonta' di avere con se' il figlio, affidava il minore B. n. a P. A. Il padre del minore B. L. costituitosi in giudizio con memoria depositata il 6 ottobre 2004, chiedeva il rigetto del ricorso ed il rientro immediato del figlio minore presso di se'. Il resistente, affermando di avere sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio, lamentava l'appropriazione di quest'ultimo da parte del ricorrente. Dopo la morte della madre, infatti, egli aveva inutilmente chiesto la consegna del minore, anche presentandosi presso la scuola frequentata da n. ottenendo sempre un rifiuto. B. L., inoltre, nella memoria depositata il 25 ottobre 2005, ribadiva le conclusioni gia' prese e chiedeva la revoca del provvedimento provvisorio, eccependo in primo luogo, il difetto di legittimazione in capo al ricorrente, atteso che l'art. 44, lettera b), legge n. 183, 1984 presuppone che il ricorrente sia il coniuge di uno dei genitori del minore che s'intende adottare mentre, nella fattispecie, il P. non aveva tale qualifica, in quanto mero vedovo di n. D. la cui morte aveva sciolto il matrimonio; l'insussitenza, poi, dei presupposti per farsi luogo all'adozione, ovvero il consenso del genitore esercitante la patria potesta' sul minore, che il B. negava ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, secondo comma, legge n. 183/1984; B. L. faceva a tal proposito presente che mai era stato sospeso o caducato dalla potesta' genitoriale sul figlio N., ragion per cui, in qualita' di unico genitore in vita la sua potesta' sullo stesso era piena, nonostante l'esercizio di fatto gli venisse illegittimamente impedito dall'atteggiamento ostativo del P. Le parti venivano sentite personalmente dal giudice delegato e ribadivano il contenuto dei rispettivi ricorsi e memorie. Venivano altresi' sentiti personalmente i due fratelli maggiorenni di B. n. B. F. e F., i quali si dichiaravano d'accordo con la richiesta di adozione svolta da P. A. ritenendola nell'interesse del fratello minore. Veniva sentito infine il minore B. n. che pure dichiarava il proprio desiderio di essere adottato dal ricorrente, con lui convivente da molto tempo. Quanto alla richiesta del padre biologico il minore la rifiutava, rappresentando che B. L. non si era mai interessato veramente a lui e a sua madre quando era in vita, anche nel periodo della malattia di quest'ultima. Sentito il parere del pubblico ministero, che concludeva per l'accoglimento del ricorso, la controversia veniva portata al Collegio per la decisione ed infine decisa con sentenza 4 agosto-8 maggio 2005, n. 124, con cui il Tribunale dei Minori dichiarava farsi luogo all'adozione del minore B. n. di anni 13 da parte di P. A., ritenuta la di lui legittimazione, anche se vedovo e non piu' coniuge, quale coniuge superstite della madre del bambino, visto che la morte della donna non aveva fatto cessare tutti gli effetti che la Legge riconosce al matrimonio in quanto espressamente tutelati, appunto, altre la morte stessa, quali quelli in materia di successione e filiazione, nonche' di adozione, laddove questa ad esempio, consentita, dall'art. 25, legge n. 183/1984, al coniuge supersite quando l'altro sia morto durante l'affidamento preadottivo, con conseguente inserimento dell'adottato in una famiglia costituita non piu' da due, ma da un solo soggetto; il tribunale riteneva inoltre non ostativa all'adozione specie ex art. 44, lettera b), legge n. 183/1984 la mancanza di assenso da parte del B., padre legittimo del minore, in quanto, se anche egli non era decaduto dalla potesta' sul figlio, tuttavia, non avendola di fatto esercitata, venendo meno al dovere di responsabilita' che l'istituto richiede, non poteva essere ritenuto il genitore esercente la potesta', essendo stata ex art. 155 cod. civ. solo la madre, fino alla morte, mentre egli pur dopo la morte della moglie divorziata, non aveva mai, appunto, esercitato in concreto quei poteri, doveri e oneri che integrano l'esercizio della potesta' genitoriale, al di la' dell'aspetto biologico ed anche della titolarita' formale della stessa, siccome, poi, emerso in concreto dalle dichiarazioni di tutti i familiari e dello stesso minore, i quali avevano affermato che il B. erasi sempre disinteressato del figlio N. Avverso tale decisione appellava, quindi, B. L., con ricorso 29 dicembre 2005, chiedendo che, in sua riforma, ove non pronunciatane la nullita' per violazione di legge, fosse respinta la domanda del P. e fosse disposta l'immediata restituzione a lui del minore, previa revoca del provvedimento cautelare di affisso temporaneo 10 settembre 2004, vinte le spese, all'uopo lamentando, in rito, non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del minore stesso, quale parte necessaria, e, nel merito, che il P., quale vedovo e quindi non piu' coniuge della defunta n. D., madre dell'adottando, non era legittimato ad agire, non potendosi la norma anteporre in via cronologica od ostativa, siccome erroneamente aveva fatto il Tribunale per i Minorenni, trattandosi di norma speciale; egli poi ribadiva che, in ogni caso, non avrebbe potuto farsi luogo all'adozione in mancanza del suo consenso, non essendo revocabile in dubbio ch'egli fosse il genitore esercente la potesta' sul minore, e, come tale, titolare del diritto ad opporsi all'adozione in parola, posto che la n. era morta il 12 agosto 2004, ed il Tribunale per i Minorenni lo aveva privato, in sostanza, ma pur sempre in via provvisoria, di ogni potere sul bambino solo dal 10 settembre 2004, onde, stante la sua formale titolarita' di detta potesta' genitoriale, la mancanza del suo consenso doveva ritenersi senz'altro ostativa alla erroneamente disposta adozione, anche tenuto conto, in fatto, ch'egli non erasi disinteressato del minore e se non aveva potuto piu' efficacemente esercitare i suo poteri/doveri nei di lui riguardi, cio' era ascrivibile solo all'opposizione del P. e dei suoi familiari, nonche' dello stesso suo figlio N., il quale, presumibilmente pressato dai conviventi, si era rifiutato di frequentarlo dopo la morte della madre. Costituitosi, il P. instava, invece, pel rigetto del gravame, vinte le spese (ove non inammissibile lo stesso per nullita' della modifica, avvenuta non presso il domiciliatario attuale, come da ricorso in prime cure, avv. M. Giacomazzi, ma presso l'avv. A Lacava, non domiciliato ed inoltre per tardivita', essendo la notifica risalente al 31 gennaio 2006, quando doveva essere eseguita entro il 30 gennaio 2006), all'uopo ribadendo, in rito, non esservi nullita' della sentenza per violazione del contraddittorio, laddove non e' prevista la rappresentanza in giudizio dell'adottando, e ribadendo, quindi, nel merito, la propria legittimazione ad agire, posto che la Legge, non distingue tra coniuge vivo e coniuge morto e, d'altronde, e' prevista addirittura l'azione piena ex art. 25, legge n. 183/1984 in favore del vedovo, laddove, quindi, non havvi piu' una famiglia, ma un solo soggetto superstite, quale adottante; mentre irrilevante doveva essere giudicato il mancato assenso del legittimo padre del minore adottando, laddove questi risultava non avere esercitato mai, in fatto, e quindi in modo efficace e produttivo di effetti giuridici, la potesta' parentale, in quanto, finche' in vita vi era aveva provveduto la defunta madre del bambino e d'altronde, subito dopo la di lei morte questi era stato affidato anche formalmente dal Tribunale per i Minorenni ad esso P., senza, peraltro, che tale affidamento esclusivo a lui fosse mai venuto meno neppure nel mese intercorso tra la morte della n. ed il provvedimento cautelare provvisorio; fermo restando, infine, che il diniego doveva reputarsi ingiustificato ed inefficace al fine di impedire l'adozione perche' contrario oggettivamente all'interesse dell'adottato, il quale non solo aveva manifestato la precisa volonta' di rimanere con la famiglia, ormai acquisita stabilmente, ma risultava essersi inserito in essa in modo definitivo, laddove, invece, i rapporti col legittimo padre, solo sporadici in un primo tempo, erano cessati affatto per volonta' dello stesso minore, anche prima della morte della madre; in via subordinata, infine, il P. instava per la rimessione degli atti al P.M.M. per l'avvio dell'eventuale procedura di ablazione della potesta' del B. sul figlio n. per l'inadempimento posto in essere dal medesimo in ordine agli obblighi di mantenimento e assistenza del bambino, con conferma dell'affidamento provvisorio gia' disposto. Interveniva poi in causa il signor P. G., il quale pure con nota 10 marzo 2006, concludeva per la conferma del primo pronunciato, vista la ratio legis dell'azione speciale ex lege n. 183/1984, volta all'inserimento del minore nel contesto familiare adeguato anche a prescindere, quindi, dalla sopravvenuta morte dei uno dei coniugi adottanti, mentre non rilevava il rifiuto del B., quale genitore senz'altro non esercente la potesta' e fermo, infine, il concreto interesse del minore alla chiesta adozione, sia per la volonta' da lui espressa, sia per la convivenza anche con gli altri fratelli. Sulla scorte delle concolusioni precisate dalle parti e dal signor. P.G., come in epigrafe, la causa passava, quindi, in decisione all'odierna udienza, dopo l'orale discussione camerale. D i r i t t o Reputa la corte di dover sospendere il giudizio con rimessione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida: a) sulla questione - che qui si solleva d'ufficio - di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 44, lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell'altro coniuge, genitore del minore che s'intende adottare, di chiedere l'adozione del medesimo, per contrasto col criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. b) sulla questione - che qui si solleva ex officio - di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui esclude che il tribunale possa superare il diniego di assenso del genitore del minore adottando, quando questo genitore e' nel pieno possesso della potesta', quand'anche questo diniego sia contrario al primario interesse del minore, per contrasto con gli artt. 2, secondo comma, della Costituzione, ove si proclama che la Repubblica protegge i minori (rectius: l'infanzia e la gioventu). Rileva la difesa del reclamante che: a) alla morte della madre n. D. avvenuta il 12 agosto 2004, la potesta' genitoriale e' automaticamente stata recuperata appieno dal padre, il quale e' tornato nell'esercizio della piena potesta' in forza di una sua vis espansiva del suo diritto, non essendovi nei suoi riguardi mai state pronunciate decadenze o compressioni della potesta'; conseguentemente il figlio n. doveva essere affidato e consegnato a lui, ed illegittimo era il provvedimento temporaneo ed urgente di affidamento di n. al P. A., in data 10 settembre 2004; b) l'art. 44, lettera b), L. Adoz. parla espressamente di coniuge. Quando il P. depositato la sua domanda di adozione in data 8 settembre 2004, il matrimonio con la n. era ormai sciolto per morte della stessa, si' che il P. non poteva piu' qualificarsi come coniuge; conseguentemente egli era carente di legittimazione attiva nel chiedere l'adozione. Non solo: se spetta al tribunale valutare se il rifiuto all'assenso all'adozione da parte del genitore non esercente la potesta' e' giustificato o meno, nel caso di specie il genitore legittimo esercitava ormai appieno la potesta' giuridica, quindi il suo rifiuto all'adozione era tranciante (art. 46 L. Adoz.), e l'impedimento di fatto frapposto dal P. a questo pieno esercizio giuridico doveva essere rimosso dal giudice, e non favorito col provvedimento provvisorio. Non ritiene questo Collegio di poter superare in via interpretativa - come invece ha fatto il tribunale, il quale ha ritenuto che l'adozione non pienamente legittimante debba prevalere, per l'interesse prioritario del minore N., sulle esigenze del padre legittimo B. - queste lineari argomentazioni giuridiche svolte dal reclamante, le quali, nella non facile composizione delle avverse esigenze, si scontrano con quello che appare essere l'interesse del figlio, il quale ha si' rilievo costituzionale, ma non viene concretamente protetto da norme che possano direttamente prevalere e mettere nel nulla quelle invocate dalla difesa del B. Non si puo', in effetti, scordare che esiste anche un figlio adolescente, il cui interesse e' costituzionalmente riconosciuto come primario, nel senso che fra la tutela degli interessi degli adulti e quella dell'interesse del minore, il centro di gravita' sta nella tutela del preminente interesse del minore (art. 3 Conv. di New York, 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, comunicazione di entrata in vigore in Gazzetta Ufficiale n. 65/1992), rispetto al quale tutti gli altri interessi restano subordinati (Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166). Sono bastate oggi poche domande mirate, fatte dal padre legittimo B. per capire come il padre legittimo abbia con il figlio n. rapporti quanto mai labili e non certamente intensi (nulla ha saputo infatti dire sulle amicizie del figlio, sui suoi interessi attuali, sulle sue aspettative). Dalla stessa rigida invocazione dell'applicazione delle norme vigenti che riconoscono all'unico genitore ormai rimasto la piena potesta' genitoriale (mai il padre legittimo ha richiamato gli interessi del minore, mai ha spiegato perche' dovrebbe essere interesse del minore tornare a vivere con lui che l'ha sostanzialmente negletto per tutti questi anni e che nulla sa di suo figlio, esigendo semplicemente il B. la consegna del figlio perche' la legge gli riconosce ormai l'esclusiva potesta' genitoriale) emerge come il suo reclamo tende a soddisfare un suo personale interesse egocentrico, giacche' non interessa allo stesso sconvolgere e rompere l'equilibrio che il minore ha ormai raggiunto nel nuovo nucleo familiare. Dunque, il reclamante intende esercitare la potesta' come potere, mentre la potesta' puo' essere esercitata solo come dovere, si' che il metro di valutazione e' solo l'interesse del minore, ed i figli non possono formare oggetto di un diritto dei genitori. L'applicazione letterale delle norme (il padre e' diventato unico genitore ed ha recuperato in pieno la potesta', si' che n. deve soggiacere alle decisioni dell'unico esercente la potesta) appare allora contra constitutionem, perche' la Costituzione non puo' giustificare una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti (cosi' ha gia' affermato la Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494), per cui questa concezione «totalitaria» che il padre legittimo ritiene di poter sostenere in base a un logico ma freddo ragionamento giuridico non puo' avere diritto di appartenenza nel nostro ordinamento. La questione allora appare rilevante perche' la lettera della norma (artt. 44 e 46 L. Adoz.) da' ragione all'interpretazione del B., e non e' superabile attraverso quello che apparirebbe un escamotage: comprimere ora, come suggerito dalla difesa di controparte, la piena potesta' genitoriale del B., per impedirgli di invocare a suo favore il disposto dell'art. 46 L. Adoz. Se fino ad oggi la potesta' paterna del B. non e' mai stato compressa, non si ritiene di poter risolvere oggi il problema come suggerisce il P. (apertura di un procedimento a carico del B. per condotta pregiudizievole nei confronti del figlio); e che meno si puo' vedere il provvedimento impugnato (sempre come suggerisce la difesa del P.) gia' un implicito provvedimento di sospensione della potesta' genitoriale da parte del tribunale per i minorenni. Quando, infatti, si parla di condotta pregiudizievole ai sensi dell'art. 333 c.c. deve intendersi il comportamento di fatto, e non certamente l'uso del diritto a proprio favore. Eppero', la soluzione interpretativa imposta dalla lettera della legge si scontra con quello che e' stato valutato in concreto l'interesse del minore all'adozione, sia valutando la situazione del nucleo familiare in cui egli e' ormai da tempo ben inserito, dove vivono anche i due fratelli ormai maggiorenni di n. dai quali verrebbe bruscamente separato qualora venisse accolto il ricorso paterno, sia procedendo all'audizione dello stesso minore B. n. ormai adolescente e ben capace di discernimento, il quale ha confermato di voler continuare a vivere nel nucleo P. E allora, appare che questo interesse preminente del minore possa essere superato solo previa pronuncia di incostituzionalita' delle due dorme che, allo stato, impediscono a questo interesse prevalente. Il dubbio di costituzionalita' va, dunque, sollevato: a) per l'art. 44, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, apparendo non ragionevole che il successivo art. 47 riconosca la possibilita' dell'adozione non legittimante anche nell'ipotesi in caso in cui uno dei coniugi decada durante l'iter, e non abbia invece come analoga finalita' preminente l'interesse del minore all'inserimento nel contesto familiare a lui adeguato, quando il coniuge-genitore e' deceduto pria dell'inizio dell'iter, ancor piu' quando questo coniuge-genitore aveva gia' manifestato in vita di voler seguire questo iter. Ulteriormente irragionevole appare il limite legislativo, quando anche nell'art. 25 della stessa legge n. 183/1984 si rimarca la prevalenza dell'interesse del minore, acconsentendo che si arrivi all'adozione quando si verifica la morte del genitore dell'adottando durante il periodo di affidamento preadottivo. E l'irrazionalita' di tali diverse previsioni per casi di presentano analoghi si evince vieppiu' ove si consideri che in entrambe le situazioni si verifica l'ipotesi di un'adozione assunta da un soggetto singolo (appunto il vedovo), e non da una coppia genitoriale, il che dimostra ulteriormente che dovrebbe sempre e comunque prevalere l'interesse del minore; b) per l'art. 46, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, con riferimento agli artt. 2, ove si proclama la tutela di ogni personalita', e 31, secondo comma, della Costituzionale, ove si proclama che la Repubblica protegge i minori (rectius: l'infanzia e la gioventu), nella parte in cui appare incoerente col sistema che privilegia la protezione dell'interesse del minore (Corte cost. 20 luglio 1990, n. 3419) ancorarsi invece all'istituto della potesta' genitoriale per affermarsi in via presuntiva che e' sempre interesse del minore tornare col padre legittimo, anche quando questo padre si e' sempre disinteressato del minore, e per il solo fatto che inopinatamente per la morte dell'altro genitore la sua potesta' e' tornata ad estendersi, quando invece le indicazioni concrete (a cominciare dai desiderata del minore, nonche' dei fratelli ormai maggiorenni che pure sono stati sentiti e dovrebbero ora rimaner separati dopo tanti anni di convivenza da N.), indicano che l'interesse del minore e' quello di continuare a vivere nel nucleo P. in cui egli vissuto fin da piccolo). Se dunque - come si e' prima sostenuto - si deve partire dal dato giuridico dell'interesse del minore, e' chiaro che un rientro presso il padre legittimo sarebbe conforme a legge, ma finirebbe per pregiudicare queli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale del minore.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 44, lettera d) della legge n. 183/1984 in relazione all'art. 3 Costituzione ed all'art. 46, secondo comma, della stessa legge, in relazione agli art. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non provede che il coniuge del genitore dell'adottando possa chiedere l'adozione del minore stesso anche nel caso in cui questi sia rimasto vedovo del predetto genitore; per l'effetto ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio fino alla definizione di quello di costituzionalita'; Ordina trasmettersi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera dei deputati. Venezia, addi' 17 marzo 2006 Il Presidente: Culot 06C0788