N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2006
Ordinanza emessa il 3 luglio 2006 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma sul ricorso proposto da Marino Rosaria contro Regione Lazio ed altro Ambiente - Regione Lazio - Soppressione dell'organo di amministrazione (direttore generale e due vice direttori) dell'ARPA - Previsione della nomina da parte del Presidente della Regione di un commissario straordinario e di due subcommissari con compiti di coadiuvazione nell'esercizio delle funzioni dell'organo soppresso, ivi compreso il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, direttore amministrativo e direttori delle sezioni provinciali dell'ARPA - Prevista cessazione dei predetti incarichi, se in corso al momento dell'insediamento del commissario straordinario, entro novanta giorni dall'insediamento stesso, salvo conferma (spoil system) - Irrazionalita' - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 43, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.43 del 25-10-2006 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4622/2006 R.G. proposto da Marino Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiana Dore, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio n. 2; Contro Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Terracciano (unitamente all'avv. Luca Di Raimondo), presso il cui studio domicilia in Roma, piazza di Spagna n. 35, e Carruba Corrado, non costituito in giudizio, per l'annullamento del decreto del Presidente della regione Lazio del 18 maggio 2006, prot. n. TO 186 con cui e' stato nominato il commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio - ARPA Lazio - in sostituzione della dott.ssa Marino, gia' direttore di quest'ultima, in attuazione dell'art. 43 della l.r. n. 4 del 2006. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Vista l'ordinanza di questa sezione n. 3290/2006; Udito alla camera di consiglio del giorno 8 giugno 2006, il magistrato relatore, cons. avv. Giampiero Lo Presti; Uditi altresi' gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue Con ricorso notificato in data 19 maggio 2006 la dott.ssa Rosaria Marino, direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale, secondo il disposto dell'art. 43 della l.r. n. 4 del 28 aprile 2006, e' stato nominato il dott. Corrado Carruba quale commissario straordinario dell'Ente. La ricorrente, premesso di avere, con precedente gravame, impugnato il provvedimento in data 7 ottobre 2005 con il quale il Presidente della Regione Lazio l'aveva gia' dichiarata cessata dall'incarico di direttore generale dell'ARPA Lazio in applicazione della norma di cui all'art. 71 della l.r. n. 9/2005, che prevede la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la regione e gli enti pubblici dipendenti entro novanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, e di essere, allo stato, ancora investita dell'incarico in virtu' della sospensione giurisdizionale degli effetti del provvedimento impugnato (ordinanza Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 6147/2005 del 28 ottobre 2005), assume l'illegittimita' in via derivata del provvedimento indicato in epigrafe in ragione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 1 e 2, della l.r. n. 4/2006, ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost. Sotto un primo profilo la ricorrente denuncia l'illegittimita' costituzionale della richiamata disposizione in quanto ritenuta norma-provvedimento con la quale si sarebbe inteso soltanto pregiudicare la posizione sostanziale della ricorrente e la sua aspettativa alla conservazione dell'incarico, in palese elusione del provvedimento giurisdizionale di sospensione degli effetti della misura di spoil system gia' precedentemente adottata nei suoi confronti, con conseguente violazione del principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa. La ricorrente lamenta poi il contrasto della disposizione con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., in ragione dell'asserita irragionevolezza dei mezzi prescelti rispetto al fine perseguito, e con l'art. 117 Cost., in quanto pretende di configurare l'ARPA Lazio come ente strumentale della Regione, in difformita' rispetto a quanto previsto dal comma secondo lettera s) dello stesso art. 117 Cost. che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente. Denuncia infine l'illegittimita' della norma in esame per contrasto con l'art. 117 comma secondo lett. I) Cost., che affida alla potesta' esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, realizzando la disposizione una ingiustificata cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente. Il Collegio ritiene rilevante, ai fini della definizione del giudizio, e non manifestamente infondata la proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 commi 1 e 2 della legge regione Lazio n. 4/2006 limitatamente al lamentato contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., e ne rimette pertanto, negli esposti limiti, l'esame alla Corte costituzionale. L'art. 43 della l.r. n. 4/2006 cosi' dispone: «1. Nelle more dell'adeguamento della l.r. 6 ottobre 1998 n. 45 e successive modifiche, ai fini del riassetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), quale ente strumentale della Regione, e di una maggiore razionalizzazione funzionale della stessa, in coerenza con i principi statutari, e' soppresso l'organo di amministrazione previsto dalla citata legge, costituito dal direttore generale e dai due vicedirettori. 2. Il Presidente della regione nomina, con criterio fiduciario, un commissario straordinario e due subcommissari che lo coadiuvano nelle funzioni gia' di competenza dell'organo di cui al comma 1, ivi comprese quelle concernenti il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, di direttore amministrativo e di direttore di ciascuna delle sezioni provinciali dell'ARPA.». La norma, dichiaratamente con finalita' strumentali rispetto alla programmata riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Lazio, dispone dunque la soppressione degli organi di amministrazione e, ad un tempo, per garantire il perdurante esercizio delle funzioni gia' di competenza degli organi soppressi, prevede la nomina da parte del Presidente della Regione, di un commissario straordinario e di due subcommissari. Il provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, in applicazione della disposizione, preso atto della soppressione dell'organo cui era preposta la dott.ssa Marino, dispone la nomina di un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni gia' di competenza della medesima. La rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale e' quindi da riferire al fatto che, in mancanza di una pronuncia di incostituzionalita' della norma impugnata, il ricorso contro il provvedimento amministrativo - che e' atto vincolato sulla base della stessa norma - non potrebbe che essere respinto. La questione e' poi non manifestamente infondata nella parte in cui si rileva il contrasto della richiamata disposizione con i principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Il giudizio di ragionevolezza e di osservanza del canone di buon andamento deve consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative, che riguardi la palese arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina. In particolare, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr., fra le altre, sentenze n. 10 del 1980, n. 266 del 1993, n. 446 del 1994 e n. 63 del 1995), la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non puo' essere invocata se non quando si assuma la manifesta irrazionalita' delle misure normativamente introdotte rispetto alle finalita' sostanziali perseguite. Nel caso di specie, la disciplina di cui al citato art. 43 della l.r. n. 4/2006 e' espressamente finalizzata ad introdurre misure ritenute immediatamente necessarie in vista dell'obiettivo di riorganizzazione strutturale e funzionale dell'ARPA Lazio. E' dichiaratamente in quest'ottica funzionale, infatti, che il legislatore regionale ha inteso disporre la soppressione dell'organo di amministrazione (direttore generale e vicedirettori). Siffatta misura, astrattamente, potrebbe risultare ragionevole rispetto all'obiettivo normativo, secondo il discrezionale opinamento del legislatore (perche', ad esempio, le peculiarita' delle competenze dell'organo soppresso o le relative modalita' di esercizio possano costituire impedimento sulla via della programmata riorganizzazione dell'ente). Nello specifico, pero', la disposizione appare complessivamente irragionevole ed arbitraria perche', mentre per un verso si determina la soppressione dell'organo, per altro verso si prevede la nomina di organi straordinari chiamati ad esercitare le medesime competenze funzionali dell'organo soppresso: con cio', evidentemente, confermandosi un giudizio legislativo della persistenze rilevanza di quelle competenze e, conseguentemente, della funzionalita' dell'organo dirigenziale, nonostante la programmata riorganizzazione dell'ente. In altri termini, la soppressione dell'organo, in maniera esplicitamente strumentale e prodromica rispetto all'obiettivo generale, dovrebbe implicare una valutazione legislativa di necessita', o anche solo di opportunita', della misura rispetto alle finalita' perseguite che e' immediatamente contraddetta dalla successiva istituzione di organismi straordinari che vengano ad assumere le medesime competenze dell'organo soppresso. Emerge quindi la violazione del canone della coerenza delle misure organizzative delle pubbliche amministrazione con il principio del buon andamento ex art. 97 Cost. Ne consegue, altresi', la plausibilita' delle deduzioni della ricorrente in ordine all'asserito carattere di legge-provvedimento della citata disposizione, in violazione dell'art. 3 Cost. Se, infatti, coma la Corte ha avuto piu' volte occasione di chiarire, non esiste in generale un divieto di leggi- provvedimento in quanto tali, nel caso di specie il controllo sostanziale della disposizione alla luce del parametro del buon andamento evidenzia una palese irragionevolezza ed un presumibile carattere discriminatorio della censurata disposizione. Alla stregua delle considerazioni che precedono il Collegio solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006 per contrasto con l'art. 3 comma 10 della Costituzione, nella parte in cui consacra il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza e con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui consacra il canone del buon andamento della pubblica amministrazione. Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della pronuncia sulla legittimita' costituzionale della citata norma.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione interna prima ter, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 4/2006 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 8 giugno 2006. Il Presidente: Tosti Il giudice estensore: Lo Presti 06C0914