N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2006

Ordinanza  emessa  il  3 luglio  2006  dal  tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio  -  Roma sul ricorso proposto da Marino Rosaria
contro Regione Lazio ed altro

Ambiente    -   Regione   Lazio   -   Soppressione   dell'organo   di
  amministrazione (direttore generale e due vice direttori) dell'ARPA
  -  Previsione della nomina da parte del Presidente della Regione di
  un  commissario straordinario e di due subcommissari con compiti di
  coadiuvazione  nell'esercizio delle funzioni dell'organo soppresso,
  ivi  compreso il conferimento degli incarichi di direttore tecnico,
  direttore  amministrativo  e  direttori  delle  sezioni provinciali
  dell'ARPA - Prevista cessazione dei predetti incarichi, se in corso
  al  momento  dell'insediamento del commissario straordinario, entro
  novanta  giorni  dall'insediamento  stesso,  salvo  conferma (spoil
  system)   -  Irrazionalita'  -  Incidenza  sul  principio  di  buon
  andamento della pubblica amministrazione.
- Legge  della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, art. 43, commi 1 e
  2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.43 del 25-10-2006 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4622/2006
R.G.  proposto  da  Marino  Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiana   Dore,  presso  lo  studio  del  quale  e'  elettivamente
domiciliata in Roma, via Pasubio n. 2;
    Contro  Regione  Lazio,  in  persona  del Presidente pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Gennaro  Terracciano (unitamente
all'avv.  Luca  Di Raimondo), presso il cui studio domicilia in Roma,
piazza   di  Spagna n. 35,  e  Carruba  Corrado,  non  costituito  in
giudizio, per l'annullamento del decreto del Presidente della regione
Lazio  del  18 maggio 2006, prot. n. TO 186 con cui e' stato nominato
il commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente del Lazio - ARPA Lazio - in sostituzione della dott.ssa
Marino,  gia'  direttore  di quest'ultima, in attuazione dell'art. 43
della l.r. n. 4 del 2006.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
    Viste le memorie difensive;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Vista l'ordinanza di questa sezione n. 3290/2006;
    Udito  alla  camera  di  consiglio  del  giorno 8 giugno 2006, il
magistrato relatore, cons. avv. Giampiero Lo Presti;
    Uditi  altresi' gli avvocati delle parti costituite come indicati
nel verbale di udienza;
       Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
    Con ricorso notificato in data 19 maggio 2006 la dott.ssa Rosaria
Marino,   direttore   dell'Agenzia   regionale   per   la  protezione
dell'ambiente  del  Lazio,  ha impugnato il provvedimento indicato in
epigrafe  con  il  quale, secondo il disposto dell'art. 43 della l.r.
n. 4  del  28 aprile 2006, e' stato nominato il dott. Corrado Carruba
quale commissario straordinario dell'Ente.
    La   ricorrente,  premesso  di  avere,  con  precedente  gravame,
impugnato  il  provvedimento  in  data 7 ottobre 2005 con il quale il
Presidente  della  Regione  Lazio  l'aveva  gia'  dichiarata  cessata
dall'incarico  di  direttore generale dell'ARPA Lazio in applicazione
della  norma  di cui all'art. 71 della l.r. n. 9/2005, che prevede la
cessazione  di diritto degli incarichi dirigenziali presso la regione
e  gli  enti  pubblici  dipendenti  entro  novanta giorni dalla prima
seduta del nuovo Consiglio regionale, e di essere, allo stato, ancora
investita  dell'incarico  in virtu' della sospensione giurisdizionale
degli   effetti  del  provvedimento  impugnato  (ordinanza  Tribunale
amministrativo  regionale  Lazio  n. 6147/2005  del 28 ottobre 2005),
assume l'illegittimita' in via derivata del provvedimento indicato in
epigrafe  in ragione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 43,
comma  1  e  2,  della  l.r. n. 4/2006, ritenuto in contrasto con gli
artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost.
    Sotto  un  primo  profilo la ricorrente denuncia l'illegittimita'
costituzionale  della  richiamata  disposizione  in  quanto  ritenuta
norma-provvedimento   con   la   quale  si  sarebbe  inteso  soltanto
pregiudicare  la  posizione  sostanziale  della  ricorrente  e la sua
aspettativa  alla conservazione dell'incarico, in palese elusione del
provvedimento  giurisdizionale  di  sospensione  degli  effetti della
misura  di  spoil  system  gia'  precedentemente  adottata  nei  suoi
confronti, con conseguente violazione del principio costituzionale di
uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa.
    La  ricorrente lamenta poi il contrasto della disposizione con il
principio  del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  ex
art. 97  Cost.,  in  ragione dell'asserita irragionevolezza dei mezzi
prescelti  rispetto  al  fine  perseguito, e con l'art. 117 Cost., in
quanto  pretende  di  configurare  l'ARPA Lazio come ente strumentale
della  Regione,  in  difformita' rispetto a quanto previsto dal comma
secondo  lettera s)  dello stesso art. 117 Cost. che attribuisce alla
competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente.
    Denuncia   infine  l'illegittimita'  della  norma  in  esame  per
contrasto  con  l'art. 117  comma  secondo lett. I) Cost., che affida
alla  potesta'  esclusiva  dello  Stato  la  materia dell'ordinamento
civile, realizzando la disposizione una ingiustificata cessazione del
rapporto di lavoro della ricorrente.
    Il  Collegio  ritiene  rilevante,  ai  fini della definizione del
giudizio,  e  non  manifestamente  infondata la proposta questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 43  commi  1  e 2 della legge
regione  Lazio n. 4/2006 limitatamente al lamentato contrasto con gli
artt. 3  e  97  Cost.,  e  ne rimette pertanto, negli esposti limiti,
l'esame alla Corte costituzionale.
    L'art. 43  della  l.r.  n. 4/2006  cosi'  dispone: «1. Nelle more
dell'adeguamento   della   l.r.  6 ottobre  1998  n. 45  e successive
modifiche, ai fini del riassetto organizzativo dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), quale ente strumentale
della  Regione,  e di una maggiore razionalizzazione funzionale della
stessa,  in  coerenza con i principi statutari, e' soppresso l'organo
di  amministrazione  previsto  dalla  citata  legge,  costituito  dal
direttore  generale  e  dai due vicedirettori. 2. Il Presidente della
regione nomina, con criterio fiduciario, un commissario straordinario
e  due  subcommissari  che  lo  coadiuvano  nelle  funzioni  gia'  di
competenza  dell'organo  di  cui  al  comma 1,  ivi  comprese  quelle
concernenti  il conferimento degli incarichi di direttore tecnico, di
direttore  amministrativo  e  di  direttore di ciascuna delle sezioni
provinciali dell'ARPA.».
    La norma, dichiaratamente con finalita' strumentali rispetto alla
programmata riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente  della  Regione  Lazio,  dispone dunque la soppressione
degli  organi  di  amministrazione  e,  ad un tempo, per garantire il
perdurante  esercizio  delle funzioni gia' di competenza degli organi
soppressi,  prevede  la nomina da parte del Presidente della Regione,
di un commissario straordinario e di due subcommissari.
    Il  provvedimento  impugnato  con  il  ricorso  in  epigrafe,  in
applicazione   della  disposizione,  preso  atto  della  soppressione
dell'organo cui era preposta la dott.ssa Marino, dispone la nomina di
un  commissario  straordinario per l'esercizio delle funzioni gia' di
competenza della medesima.
    La   rilevanza   della   proposta   questione   di   legittimita'
costituzionale e' quindi da riferire al fatto che, in mancanza di una
pronuncia  di  incostituzionalita'  della norma impugnata, il ricorso
contro  il provvedimento amministrativo - che e' atto vincolato sulla
base della stessa norma - non potrebbe che essere respinto.
    La  questione  e' poi non manifestamente infondata nella parte in
cui  si  rileva  il  contrasto  della  richiamata  disposizione con i
principi  costituzionali  di  ragionevolezza  e  buon andamento della
pubblica amministrazione.
    Il  giudizio di ragionevolezza e di osservanza del canone di buon
andamento  deve  consistere  in  una valutazione esterna delle scelte
legislative,  che  riguardi  la  palese  arbitrarieta' o la manifesta
irragionevolezza della disciplina.
    In   particolare,   per   costante   giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  (cfr.,  fra le altre, sentenze n. 10 del 1980, n. 266
del  1993,  n. 446  del  1994  e  n. 63  del 1995), la violazione del
principio  del buon andamento della pubblica amministrazione non puo'
essere  invocata  se non quando si assuma la manifesta irrazionalita'
delle   misure  normativamente  introdotte  rispetto  alle  finalita'
sostanziali perseguite.
    Nel  caso di specie, la disciplina di cui al citato art. 43 della
l.r.  n. 4/2006  e'  espressamente  finalizzata  ad introdurre misure
ritenute   immediatamente   necessarie  in  vista  dell'obiettivo  di
riorganizzazione strutturale e funzionale dell'ARPA Lazio.
    E'  dichiaratamente  in  quest'ottica funzionale, infatti, che il
legislatore  regionale ha inteso disporre la soppressione dell'organo
di amministrazione (direttore generale e vicedirettori).
    Siffatta  misura,  astrattamente,  potrebbe risultare ragionevole
rispetto all'obiettivo normativo, secondo il discrezionale opinamento
del   legislatore   (perche',   ad  esempio,  le  peculiarita'  delle
competenze dell'organo soppresso o le relative modalita' di esercizio
possano   costituire   impedimento   sulla   via   della  programmata
riorganizzazione dell'ente).
    Nello  specifico,  pero', la disposizione appare complessivamente
irragionevole ed arbitraria perche', mentre per un verso si determina
la  soppressione dell'organo, per altro verso si prevede la nomina di
organi  straordinari  chiamati  ad  esercitare le medesime competenze
funzionali    dell'organo   soppresso:   con   cio',   evidentemente,
confermandosi  un giudizio legislativo della persistenze rilevanza di
quelle    competenze   e,   conseguentemente,   della   funzionalita'
dell'organo  dirigenziale, nonostante la programmata riorganizzazione
dell'ente.
    In   altri  termini,  la  soppressione  dell'organo,  in  maniera
esplicitamente   strumentale   e  prodromica  rispetto  all'obiettivo
generale,   dovrebbe   implicare   una   valutazione  legislativa  di
necessita',  o anche solo di opportunita', della misura rispetto alle
finalita'   perseguite   che  e'  immediatamente  contraddetta  dalla
successiva  istituzione  di  organismi  straordinari  che  vengano ad
assumere le medesime competenze dell'organo soppresso.
    Emerge  quindi  la  violazione  del  canone  della coerenza delle
misure organizzative delle pubbliche amministrazione con il principio
del buon andamento ex art. 97 Cost.
    Ne  consegue,  altresi',  la  plausibilita' delle deduzioni della
ricorrente  in  ordine  all'asserito carattere di legge-provvedimento
della citata disposizione, in violazione dell'art. 3 Cost.
    Se,  infatti,  coma  la  Corte  ha  avuto piu' volte occasione di
chiarire,  non  esiste in generale un divieto di leggi- provvedimento
in  quanto  tali,  nel  caso di specie il controllo sostanziale della
disposizione alla luce del parametro del buon andamento evidenzia una
palese  irragionevolezza  ed un presumibile carattere discriminatorio
della censurata disposizione.
    Alla  stregua  delle  considerazioni  che  precedono  il Collegio
solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 43,
commi 1  e  2,  della  legge  della  Regione  Lazio n. 4 del 2006 per
contrasto  con  l'art. 3  comma 10 della Costituzione, nella parte in
cui consacra il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza e
con  l'art. 97  della  Costituzione,  nella  parte in cui consacra il
canone del buon andamento della pubblica amministrazione.
    Si  dispone,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti alla Corte
costituzionale,  con conseguente sospensione del presente giudizio ai
sensi  dell'art. 23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della
pronuncia sulla legittimita' costituzionale della citata norma.
                              P. Q. M.
    Il  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione interna
prima  ter,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2,
della  legge  della  Regione  Lazio  n. 4/2006  per contrasto con gli
artt. 3 e 97 Cost.
    Dispone  la  sospensione del giudizio e la trasmissione immediata
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica..
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Camera di consiglio del giorno 8
giugno 2006.
                        Il Presidente: Tosti
Il giudice estensore: Lo Presti
06C0914