N. 462 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2006
Ordinanza emessa il 28 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 settembre 2006) dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Franceschini Costantino ed altri Reati e pene - Prescrizione - Termini piu' brevi derivanti dalla novella ex lege 251/2005 - Retroattiva applicabilita' ai procedimenti pendenti in primo grado solo se non vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole differenziazione del regime transitorio in base ad un evento processuale accidentale - Ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati del medesimo reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.44 del 8-11-2006 )
IL TRIBUNALE Provvedendo sull'eccezione di legittimita' costituzione dell'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 sollevata dai difensori di: Franceschini Costantino, Sbernadori Franco Orso, Rossi Patrizia, Capo Adriano, Franceschini Maurizio, Ferrini Mario, Duca Eugenia Elsa, Scagliarini Francesco, Bambara Paolo, Cigliana Giorgio, Pazzaglia Ludovico, Greco Ivo, Cupo Carlo, Bilotta Gerardo, imputati, nell'ambito del procedimento n. 41/2002 R.G. Dib., n. 1034/1999 R.GIP, n. 975/1993 R.G.N.R., dei reati previsti dagli artt. 416 c.p., 216, 223 L.F., 373 c.p. oltre che di reati fiscali (art. 4 n. 5 legge n. 516/1982, attualmente artt. 2 ed 8 d.lgs. n. 74/2000) ed appropriazione indebita aggravata; Preso atto che il dibattimento e' stato aperto all'udienza del 27 novembre 2003; Considerato che in base alla disciplina dettata dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251/2005, i termini di prescrizione ordinaria e massima sono i seguenti: per il reato di bancarotta fraudolenta anni 15 e 22 e mesi 6; per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 comma 1 c.p. anni 10 e 15; per il reato di falsa perizia anni 10 e 15; per il reato di appropriazione indebita con le aggravanti contestate anni 10 e 15; Preso atto che, applicando la disciplina dettata dall'art. 6 legge n. 251/2005, i termini massimi di prescrizione piu' favorevoli introdotti dallo jus superveniens sarebbero interamente decorsi alla data odierna per taluni dei reati ascritti (per la falsa perizia il termine ordinario di prescrizione e' attualmente ridotto ad anni 6, elevato ad anni 7 e mesi 6 per effetto di cause interruttive; per la bancarotta fraudolenta ad anni 10, elevato ad anni 12 e mesi 6; per l'associazione per delinquere ad anni 7, elevato ad anni 8 e mesi 9 per l'appropriazione indebita ad anni 6, elevato ad anni 7 e mesi 6), tenuto conto del tempus commissi delicti come indicato nel capo d'imputazione; Considerato, inoltre, che la norma transitoria di cui aliart. 10 comma 3 legge n. 251/2005 e' ostativa all'applicazione dei piu' brevi termini di prescrizione, in quanto la stessa pone, come limite, quello della apertura del dibattimento; Atteso che viene sollevata dalle difese degli imputati questione di illegittimita' costituzionale della predetta norma transitoria, per contrasto con gli artt. 3, 27, 111 della Costituzione; Ritenuto che il dato temporale suindicato rende rilevante la questione in relazione ai possibili esiti del procedimento; Osserva quanto segue L'art 25 Cost. non impone la retroattivita' di norme penali piu' favorevoli ma vieta esclusivamente la retroattivita' in malam partem. Si e' discusso sulla portata di tale norma e da piu' parti si e' ipotizzato che nonostante la mancata enunciazione espressa dell'obbligo di retroattivita' delle norme piu' favorevoli tale principio possa ricavarsi da una valutazione complessiva del sistema. E' stato affermato che cio' potrebbe, se mai, dipendere da un mutamento della valutazione sociale del fatto tipico (Corte Cost. n. 277/1990). Ne discende che, a fronte di quanto disposto dall'art 2 comma 2 e 3 c.p., non vi e' l'obbligo di sancire la retroattivita' di norme che non traggano ragion d'essere dal mutato giudizio sul disvalore del fatto. Correlativamente puo' ammettersi che, nonostante la previsione generale contenuta nell'art 2 comma 3 c.p. - relativa all'applicazione retroattiva di una disciplina che prevede un trattamento sostanziale piu' favorevole con il solo limite del giudicato - nondimeno il legislatore possa escluderla con riguardo a taluni reati o a talune norme. Ma, nell'avvalersi di tale facolta' il legislatore non puo' eludere il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e deve dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini. Cio' significa che quella esclusione deve avere una giustificazione razionale. In tale quadro va privilegiata la considerazione del tipo di reato e, dunque, una valutazione correlata al fatto, mentre non sembra consentita una esclusione che dipenda da fattori del tutto estrinseci, estranei alla logica del trattamento sanzionatorio e, piu' in generale della disciplina di carattere sostanziale. In particolare, mentre alcuni benefici potrebbero trarre giustificazione dallo specifico andamento del processo in quanto strettamente correlati ad esso per il fatto di postulare scelte processuali dell'imputato (come nel caso della citata sentenza n. 277/1990 che si occupo' del regime transitorio dei riti alternativi al dibattimento), non sembra possibile introdurre una disciplina transitoria riguardante la entrata in vigore di una disciplina sostanziale, quale quella della prescrizione, che faccia dipendere la esclusione della retroattivita' della norma piu' favorevole solo dall'evoluzione del processo e dallo stadio in cui esso sia pervenuto ad una certa data, costituendo tale evoluzione ed il relativo stadio processuale aspetti irrilevanti rispetto al decorso, uguale per tutti, del termine di prescrizione, che non trova la sua ragione d'essere nel processo ma che anzi, per certi profili, ad esso si contrappone. Nel caso in cui l'effetto retroattivo della disciplina sopravvenuta sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno varcato una certa soglia, puo' prospettarsi una disparita' di trattamento tra coloro che hanno commesso il medesimo reato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo perche' piu' rapidamente processati, si trovino ad essere giudicati in base alla disciplina previgente a differenza degli altri che, per cause piu' diverse, abbiano beneficiato di un iter processuale piu' lento. Non possono invocarsi, per giungere a valutazioni opposte, quelle situazioni correlate alla concessioni di amnistie o alla previsione di effetti estintivi derivanti da condoni, in cui sia specificatamente individuato un dato temporale di riferimento che e' all'evidenza connaturato al tipo di beneficio e comunque ha riguardo alla data di commissione del reato. Cio' posto la scelta del legislatore consacrata dall'art 10 comma 3 legge n. 251/2005 di rendere applicabile retroattivamente la nuova disciplina in tema di prescrizione di cui all'art. 6 legge n. 251/2005 solo nel caso in cui non sia stato ancora aperto il dibattimento sembra in contrasto con l'art. 3 Cost., perche' vale ad introdurre un differenziato regime a fronte di situazioni identiche, rispetto alle quali la linea demarcazione individuata, costituita dall'apertura del dibattimento, appare priva di concreta giustificazione. Ne' sembra possibile sostenere che le norme in tema di prescrizione abbiano natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio tempus regit actum, cosi' come sembra da escludere che abbia natura processuale la norma transitoria dettata dall'art. 10 legge n. 251/2005, la quale al contrario richiama al secondo comma, prima parte, l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un regime transitorio differenziato solo per la norma che introduce la nuova disciplina in tema di prescrizione, di fatto erodendo parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima. Poiche' in base alla nuova disciplina i reati oggetto delle imputazioni sarebbero in gran parte - ad eccezione del capo sub J - estinti per prescrizione, deve prendersi atto della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzione dell'art 10 comma 3 legge n. 251/2005 per contrasto con l'art 3 Cost. Al contrario il Collegio non ravvisa profili di contrasto con i segnalati parametri degli artt. 111, comma 2 e 27, comma 2 Cost. per i seguenti motivi. L'art 111, comma 2 Cost. offre garanzia di rango costituzionale al diritto dell'imputato di vedere la conclusione del processo a suo carico in tempi ragionevoli e la tutela di tale posizione soggettiva prescinde dal tempo di prescrizione del reato - l'istituto della prescrizione riflette invero l'interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva rispetto ad un determinato fatto - reato per un periodo di tempo commisurato alla valutazione del disvalore e dunque della gravita' del fatto stesso - potendo ricevere tutela anche in situazioni ben piu' anticipate rispetto al maturarsi della prescrizione ed anche in ipotesi di reati imprescrittibili. Si tratta, invero, di istituti operanti su piani diversi. L'ipotizzato contrasto con il principio costituzionale dell'art. 27, comma 2 che la difesa assume vulnerato nella misura in cui, essendo riconosciuta in favore di tutti gli imputati la presunzione di non colpevolezza fino a pronuncia di condanna definitiva, la scelta del legislatore di introdurre un limite temporale collegato alla apertura del dibattimento - dunque previsto a favore dei soli imputati in procedimenti di 1° grado che non abbiano superato una determinata soglia - piuttosto che a criteri di altra portata darebbe luogo a criterio di assoluta arbitrarieta', la suddetta questione appare al Collegio doversi piu' correttamente ricondurre alla reale problematica del contrasto tra l'art. 10 comma 3 citato e il principio di uguaglianza, atteso che il parametro dell'art. 27 Cost. e' stato invocato al limitato fine di evidenziare la identita' di condizione in cui si trovano, rispetto al procedimento e al principio di non colpevolezza, soggetti rispetto ai quali la modifica dei termini di prescrizione in base alla disciplina transitoria andrebbe ad operare in maniera differenziata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestatainente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, 3 comma legge 5 dicembre 2005 n. 251 per contrasto con l'art. 3 Cost; Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata agli imputati, contumaci nel procedimento, Sbernadon Franco Orso, Ferrini Mario e Pazzaglia Ludovico, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Perugia, addi' 28 gennaio 2006 Il Presidente: Cristiani 06C0963