N. 358 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilita' pubblica - Regione Siciliana - Riproposizione
  di  norme  in  materia  di spesa - Previsione dell'erogazione di un
  contributo a favore di ciascun socio della cooperativa edilizia «La
  Gazzella-lotto  214 di Messina» indipendentemente dalla valutazione
  dell'andamento  del  contenzioso pendente - Ricorso del Commissario
  dello  Stato  per  la  Regione Siciliana - Successiva promulgazione
  della   delibera   legislativa   impugnata   con   omissione  della
  disposizione  oggetto  di  censura  -  Cessazione della materia del
  contendere.
- Delibera  legislativa  della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006,
  art. 8.
- Costituzione, artt. 3, 81, comma quarto, e 97.
(GU n.45 del 15-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8  della
delibera  legislativa  dell'Assemblea  regionale siciliana 20 gennaio
2006   (disegno   di   legge   n. 1095   -   stralcio   II),  recante
«Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa», promosso
con  ricorso  del  Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana,
notificato   il   27 gennaio   2006,  depositato  in  cancelleria  il
4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2006.
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto   che  con  ricorso  notificato  il  27 gennaio  2006  e
depositato  il  4 febbraio  2006  il  Commissario  dello Stato per la
Regione  Siciliana  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 81,
quarto  comma,  e  97  della  Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 8 della delibera legislativa dell'Assemblea
regionale  siciliana 20 gennaio  2006  (disegno  di  legge  n. 1095 -
stralcio   II),  recante  «Riproposizione  di  norme  in  materia  di
variazione di spesa»;
        che   il   ricorrente   sostiene,  in  punto  di  fatto,  che
l'impugnato  art. 8  costituisce  la  integrale  riproposizione della
previsione dettata dall'art. l8, comma 11, della delibera legislativa
dell'Assemblea  regionale siciliana 7 dicembre 2005 (disegno di legge
n. 1084),   recante  «Misure  finanziarie  urgenti  e  variazioni  al
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni
varie»,  gia'  impugnata  dallo  stesso  Commissario  per  violazione
dell'art. 97 della Costituzione;
        che  quest'ultima  previsione  non  e'  divenuta efficace, in
quanto  il Presidente della Regione ne ha omesso la pubblicazione, al
fine   di   consentire   l'immediata   operativita'   delle  restanti
disposizioni  (non censurate) della medesima delibera legislativa, in
ossequio  alla  volonta'  dell'Assemblea regionale siciliana espressa
con l'ordine del giorno n. 635 approvato nella seduta del 16 dicembre
2005;
        che   l'Assemblea   regionale  siciliana,  nella  seduta  del
20 gennaio  2006, ha peraltro approvato il disegno di legge n. 1095 -
stralcio  II,  dal  titolo  «Riproposizione  di  norme  in materia di
variazione  di  spesa»,  il  quale,  accanto  a  norme che presentano
sostanziali modifiche rispetto al testo del disegno di legge n. 1084,
ne   comprende  altre,  come  l'articolo 8,  oggetto  della  presente
censura,  di  contenuto  sostanzialmente  identico  rispetto a quello
delle disposizioni gia' in precedenza impugnate;
        che la disposizione, nello specifico, prevede l'erogazione di
un  contributo  «nella  misura  forfetaria di 15 migliaia di euro per
ciascun socio» della cooperativa edilizia «La Gazzella - lotto 214 di
Messina»,  indipendentemente  dalla  valutazione  dell'andamento  del
contenzioso in atto pendente;
        che  il  ricorrente  rimarca che l'amministrazione regionale,
interpellata  per  fornire  chiarimenti, non ha fatto pervenire alcun
elemento  circa  la  congruita'  dello  stanziamento previsto per far
fronte all'erogazione del contributo in questione;
        che,  peraltro,  il  presidente della cooperativa, i cui soci
sono  destinatari dei benefici economici, avrebbe segnalato, con nota
del  25 gennaio  2006,  che lo stanziamento disposto e' assolutamente
insufficiente,  in  quanto i soggetti individuati dalle norme sono 46
mentre  il  legislatore  autorizza  «una  spesa  complessiva  di  300
migliaia di euro sufficienti a soddisfarne soltanto 20»;
        che,  secondo  il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione
Siciliana, la norma impugnata da un lato si porrebbe in contrasto con
l'articolo 81,  quarto  comma,  della Costituzione, per carenza della
copertura  finanziaria,  dall'altro  (e  sotto  il  profilo da ultimo
evidenziato)  sarebbe  pure  viziata da «intrinseca irragionevolezza,
non  essendo  comprensibile  la  previsione  di  uno stanziamento che
palesemente  non  consentira»  l'erogazione  del predetto beneficio a
tutti i destinatari, con conseguente violazione degli articoli 3 e 97
della Costituzione;
        che non si e' costituita la Regione Siciliana.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  sollevato,  in riferimento agli articoli 3, 81, quarto
comma,   e   97   della   Costituzione,   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 8 della delibera legislativa dell'Assemblea
regionale  siciliana 20 gennaio  2006  (disegno  di  legge  n. 1095 -
stralcio   II),  recante  «Riproposizione  di  norme  in  materia  di
variazione di spesa»;
        che,  successivamente  all'impugnazione proposta, la predetta
delibera  legislativa  e'  stata promulgata (come legge della Regione
Siciliana 6 febbraio   2006,   n. 8)   con  omissione  del  censurato
articolo 8;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 351 del 2003);
        che,  pertanto,  in conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (v.,  ex  multis,  ordinanze  n. 231  e n. 309 del 2006), deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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