N. 360 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Societa'  -  Controversie  in  materia  di  diritto  societario  e di
  intermediazione  finanziaria - Procedimento ordinario di cognizione
  dinanzi  al  tribunale  in  composizione  collegiale  -  Mancata  o
  insufficiente  indicazione  di  principi  e criteri direttivi nella
  legge  di  delegazione  -  Illegittimita' derivata della disciplina
  introdotta dal legislatore delegato - Prospettazione di due opzioni
  ermeneutiche   alternative   -   Manifesta  inammissibilita'  delle
  questioni.
- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», d.lgs. 17
  gennaio  2003,  n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
  14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.45 del 15-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
3 ottobre  2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto
societario)  e  degli  articoli  da  2  a  17 del decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n. 5  (Definizione  dei procedimenti in materia di
diritto  societario  e  di  intermediazione  finanziaria,  nonche' in
materia  bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge
3 ottobre  2001,  n. 366),  promossi  con  ordinanze del 2 luglio, 30
giugno,  5  e  12  luglio, 17 e 8 giugno, 10 ottobre, 7 e 30 giugno e
9 novembre  2005 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai
numeri  544,  548, 549, 570, 573 e 586 del registro ordinanze 2005 ed
ai  numeri  31,  88, 89 e 151 del registro ordinanze 2006, pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  numeri 46, 49 e 52, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2005  e  numeri  7,  14  e  21,  1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto   che  il  Tribunale  di  Napoli,  nel  corso  di  dieci
controversie  in  materia  societaria,  con  altrettante ordinanze di
contenuto  sostanzialmente  identico,  emesse  tra  il 7 giugno ed il
9 novembre  2005,  ha  sollevato  -  in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario
di primo grado, in materia societaria non indica i principi e criteri
direttivi  che  avrebbero  dovuto  guidare  le scelte del legislatore
delegato»  -  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 12
della  legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del  diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17
del  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5  (Definizione  dei
procedimenti  in  materia  di diritto societario e di intermediazione
finanziaria,  nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
        che  ad  avviso  del  rimettente  -  considerato il contenuto
dell'impugnato  art. 12  della  legge  n. 366  del  2001  - «la prima
opzione  interpretativa,  sia  in  ordine logico sia di scelta [...],
piu'  consona  allo  spirito del complesso normativo costituito dalla
legge  delega e dal decreto legislativo, e' quella di ritenere che il
legislatore    delegante   non   abbia   indicato   con   sufficiente
determinazione  i  principi  e criteri normativi che avrebbero dovuto
guidare  l'operato del legislatore delegato», che, di conseguenza, e'
stato  lasciato  libero  di  creare  un  nuovo  modello  processuale,
completamente  diverso  dal  procedimento  ordinario disciplinato dal
codice di procedura civile;
        che  il  rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto
«dalla  pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilita'
dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie»;
        che,  inoltre,  il Tribunale di Napoli, «in via subordinata e
per  l'ipotesi  in  cui  la Corte dovesse ritenere costituzionalmente
legittimo  l'art. 12 della legge n. 366/2001», ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale «degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
l0,  11,  12,  13,  14,  15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 5 del
2003,  per  contrasto  con  l'art. 76  della  Costituzione, in quanto
emanati  eccedendo  dai  principi  e  criteri direttivi dettati dalla
legge n. 366 del 2001»;
        che  - secondo quanto afferma al riguardo il rimettente - per
evitare  il  sospetto  di  incostituzionalita' della legge delega per
indeterminatezza   e  genericita'  si  dovrebbe  compiere  lo  sforzo
interpretativo «gia' compiuto da altri giudici ordinari», di leggerla
nel  senso  che  il  legislatore delegante, indicando il principio di
«concentrazione  del  procedimento»,  si  sia riferito alle scansioni
previste  nel  processo  ordinario,  articolato in una successione di
piu'  udienze  fisse  ed  obbligatorie;  onde il legislatore delegato
avrebbe  potuto  «riempire» il principio ispiratore della delega solo
riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per
la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse
difensive;
        che,   viceversa,   il   decreto   legislativo  -  lungi  dal
«concentrare»  l'attuale  rito  ordinario  - ha in realta' introdotto
nell'ordinamento  il diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla
commissione ministeriale per la riforma del processo civile;
        che,  in tutti i giudizi (fatta eccezione per quello promosso
con r.o. n. 151 del 2006), e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo per l'inammissibilita' o per l'infondatezza delle
sollevate questioni.
    Considerato  che  le  ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche, riguardanti tutte la delega legislativa per la riforma dei
procedimenti  in  materia  di  diritto societario, per cui i relativi
giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
        che   questa   Corte   -   gia'   investita   del  vaglio  di
costituzionalita'  delle  stesse  questioni,  sollevate  dal medesimo
Tribunale di Napoli - ne ha dichiarato la manifesta inammissibilita',
ritenendo  che  (considerate  le modalita' e le argomentazioni con le
quali sono state prospettate) tra di esse non corra il (pur asserito)
nesso  di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima; e
che,  invece, l'interpretazione «subordinata», esposta dal rimettente
a  sostegno  della  legittimita'  della  legge  di  delega  (da  esso
compiutamente   argomentata   e   quasi   «suggerita»   alla  Corte),
contraddica  radicalmente  la  diversa  lettura  della medesima norma
premessa alla questione «principale»;
        che  anche  le presenti questioni (sollevate in modo identico
alle  precedenti)  presentano lo stesso difetto di prospettazione, in
quanto  il  rimettente  - non solo non adempie l'obbligo di ricercare
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  di  ciascuna delle
norme  impugnate  -  ma propone, nel medesimo contesto motivazionale,
due   opzioni   ermeneutiche   sostanzialmente   alternative,   cosi'
inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di esse.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001,
n. 366  (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e,
«per  derivazione»,  degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n. 5  (Definizione  dei procedimenti in materia di
diritto  societario  e  di  intermediazione  finanziaria,  nonche' in
materia  bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge
3 ottobre 2001, n. 366), sollevate - in riferimento all'art. 76 della
Costituzione  - dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                   Il Presidente e redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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