N. 361 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  - Riscossione delle imposte - Riscossione mediante
  ruoli  - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex
  art.  36-bis  d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla
  dichiarazione  dei  redditi - Notifica al contribuente - Termine di
  decadenza  -  Mancata  fissazione  -  Sopravvenuta  declaratoria di
  illegittimita'  costituzionale in parte qua della norma impugnata -
  Restituzione degli atti al remittente.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, modificato dal d.lgs. 27
  aprile 2001, n. 193, art 1, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53.
(GU n.45 del 15-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n. 602
(Disposizioni   sulla   riscossione   delle   imposte  sul  reddito),
modificato  dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
27 aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative e correttive dei
decreti  legislativi  26 febbraio  1999,  n. 46,  e  13 aprile  1999,
n. 112,  in  materia  di  riordino  della  disciplina  relativa  alla
riscossione),   promosso   con  ordinanza  del  2 aprile  2005  dalla
Commissione  tributaria provinciale di Siracusa, sul ricorso proposto
da  Floriddia  Maria  contro  l'Agenzia  delle  entrate  - Ufficio di
Siracusa  ed  altra, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che  con Ordinanza emessa il 2 aprile 2005, pronunciata
nel  corso di un processo tributario - intrapreso da una contribuente
per  ottenere  l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata
il  24 marzo  2004,  per  mancato  versamento di contributi sanitari,
interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 1997, riscontrato in
sede  di  controllo  ex  art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di  accertamento  delle imposte sui redditi), della dichiarazione dei
redditi  presentata nel 1998 -, la Commissione tributaria provinciale
di  Siracusa  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  come  modificato  dall'art. 1,  comma 1,  lettera b),  del
decreto  legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative
e  correttive  dei  decreti  legislativi  26 febbraio  1999,  n. 46 e
13 aprile  1999,  n. 112,  in  materia  di  riordino della disciplina
relativa  alla riscossione), per contrasto con gli articoli 3, 23, 24
e 53 della Costituzione;
        che  -  riferisce  il  giudice  a  quo - dedotta la decadenza
dell'amministrazione  finanziaria  dal  diritto di esigere il tributo
per  decorrenza  del  termine,  implicitamente  perentorio,  previsto
dall'art. 25  del  d.P.R. n. 602 del 1973, l'Agenzia delle entrate di
Siracusa ha opposto che il ruolo, reso esecutivo il 30 dicembre 2000,
era  stato  consegnato  al concessionario il 10 dicembre 2001, quando
era gia' entrato in vigore il decreto legislativo n. 193 del 2001 che
ha  eliminato  il termine per la notifica della cartella di pagamento
previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella sua precedente
formulazione;
        che  osserva  la  Commissione tributaria rimettente l'art. 25
del  d.P.R.  n. 602  del  1973  -  il  quale, fino al 30 giugno 1999,
stabiliva  un  termine,  univocamente  considerato  perentorio  dalla
giurisprudenza, entro il quale notificare al contribuente la cartella
di  pagamento,  poi,  nuovamente  previsto,  dall'art. 1,  comma 417,
lettera c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2005),  per  i  ruoli  resi esecutivi successivamente al
1° luglio  2005  -  nella  formulazione  applicabile alla fattispecie
oggetto  del giudizio a quo (decreto legislativo n. 193 del 2001) non
prevede  piu' alcun termine per effettuare la notifica della cartella
di   pagamento,  con  cio'  non  apprestando  alcuna  tutela  per  il
contribuente che rimarrebbe esposto sine die all'azione del fisco;
        che,  inoltre,  il  giudice  a  quo  ritiene impossibile, nel
silenzio   dell'art. 25   modificato  dal  d.lgs.  n. 193  del  2001,
individuare  aliunde tale termine, ed in particolare nell'art. 17 del
d.P.R.  n. 602  del  1973,  essendo  ivi  previsto «esclusivamente un
termine  per  l'iscrizione  delle imposte nei ruoli e per la consegna
degli stessi», come ritenuto dalla Corte costituzionale con ordinanza
n. 107 del 2003;
        che  la  mancata  previsione  nell'art. 25 cit. di un termine
decadenziale  per la notifica della cartella di pagamento concernente
la   liquidazione   delle   imposte   effettuata   ai   sensi   degli
articoli 36-bis  e  36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, determinerebbe
una  violazione  del  principio  di  uguaglianza  sancito dall'art. 3
Cost.,  in  quanto,  lasciandolo esposto all'azione del fisco fino al
limite  dell'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946
del codice civile, riserverebbe al contribuente chiamato a rispondere
del  carico  tributario  dipendente dalla sua stessa dichiarazione un
trattamento  ingiustificatamente  deteriore  rispetto  a  quello  del
contribuente  destinatario  di un avviso di accertamento ordinario ex
art. 43  del  d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, invece, stabilisce un
termine decadenziale per la notificazione del titolo di riscossione;
        che  sarebbe,  inoltre,  vulnerato l'art. 24 Cost., in quanto
l'esercizio   del  diritto  di  difesa  diverrebbe  piu'  gravoso  ed
aleatorio  «a  misura  del  tempo  trascorso tra l'accertamento della
pretesa  tributaria  e  l'epoca in cui il fisco la porti a conoscenza
dei  contribuenti,  sia  per  la  indubbia difficolta' di ricostruire
nella  loro  integrita'  e  di  documentare vicende assai lontane nel
tempo,  sia  per  il  pregiudizio  in  se'  recato  alla certezza del
diritto,   e   dunque   alla   certezza  dei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente»;
        che,  per  analoghe  ragioni,  il  giudice a quo argomenta il
contrasto della norma denunciata con gli artt. 23 e 53 Cost., i quali
-  posto  che nessuna prestazione patrimoniale puo' essere imposta se
non in base alla legge e che tale prestazione deve corrispondere alla
capacita'  contributiva  del  cittadino,  per sua natura mutevole nel
tempo - stabilirebbero un fondamentale legame di carattere temporale,
tra accertamento dell'obbligo tributario e conoscenza dello stesso da
parte  del contribuente, che deve essere contenuto entro termini tali
da   lasciare  ragionevolmente  presumere  la  permanenza  in  capo a
quest'ultimo,   al   momento   dell'adempimento,   di  una  capacita'
contributiva  sostanzialmente  corrispondente  a  quella posseduta al
momento della determinazione della prestazione.
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Siracusa
dubita,  in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione,
della  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 25 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (Disposizioni
sulla   riscossione  delle  imposte  sul  reddito),  come  modificato
dall'art. 1,  comma 1,  lettera b), del decreto legislativo 27 aprile
2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative  e  correttive  dei decreti
legislativi  26 febbraio  1999,  n. 46  e  13 aprile 1999, n. 112, in
materia  di  riordino  della  disciplina  relativa alla riscossione),
nella  parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica
al  contribuente  della  cartella  recante  il  ruolo derivante dalla
liquidazione   effettuata   ai   sensi  dell'art. 36-bis  del  d.P.R.
29 settembre   1973,   n. 600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi);
        che,  essendo nelle more del giudizio intervenuta la sentenza
n. 280   del   2005,   con   la  quale  questa  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  oggi  impugnata nella
parte  in  cui  non  prevede un termine, fissato a pena di decadenza,
entro  il  quale il concessionario deve notificare al contribuente la
cartella    di   pagamento   delle   imposte   liquidate   ai   sensi
dell'art. 36-bis   del   d.P.R.   n. 600   del   1973,   ed   essendo
successivamente   entrato   in   vigore  l'art. 1,  comma 5-ter,  del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia
di  entrate),  convertito  con  modificazioni dall'art. 1 della legge
31 luglio  2005,  n. 156, che ha abrogato l'art. 17 del d.P.R. n. 602
del  1973  ed  ha  riformulato  l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973,
prevedendo,  altresi',  una  disciplina transitoria, occorre disporre
(cfr.  ordinanze n. 122 e n. 236 del 2006) la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente  per  un  nuovo  esame  della rilevanza della
questione alla luce del mutato quadro normativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti alla Commissione tributaria
provinciale di Siracusa.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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