N. 368 ORDINANZA 25 ottobre - 9 novembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Diritto  al  ricongiungimento  familiare con entrambi i
  genitori  dello  straniero  residente  in  Italia  -  Condizioni  -
  Superamento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  da  parte  di
  entrambi  i  genitori, e non di uno solo di essi, qualora gli altri
  figli,  tuttora  nei  paese  di  origine  o  di  provenienza, siano
  impossibilitati  al  loro  sostentamento - Lamentata violazione del
  principio   di   uguaglianza,  e  della  tutela  della  famiglia  -
  Discrezionalita'  del legislatore nel bilanciamento degli interessi
  coinvolti - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs.  25  luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera c), come
  modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 29.
(GU n.45 del 15-11-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1,
lettera c),  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e   norme   sulla   condizione   dello  straniero),  come  modificato
dall'art. 23,  comma 1,  della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla  normativa  in materia di immigrazione e di asilo), promosso con
ordinanza  del  9 marzo  2005  dal  Tribunale  di  Lecce, sul ricorso
proposto  da  B. B. contro il Ministero degli affari esteri ed altro,
iscritta  al  n. 56  del  registro  ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 10,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto  che il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica,
con  ordinanza  depositata  in data 20 gennaio 2005, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 29,  comma 1, lettera c), del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  come  modificato  dalla  legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e  di  asilo),  nella  parte  in  cui non consente allo
straniero  di  ottenere  il ricongiungimento familiare con entrambi i
genitori    nel    caso    in    cui   solo   uno   di   questi   sia
ultrasessantacinquenne  ed  il  ricorrente  abbia  dimostrato che gli
altri figli - che pure vivono nel Paese di origine o di provenienza -
siano  impossibilitati  al  loro  sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
        che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto l'impugnazione del
provvedimento  con  il  quale  veniva  rigettata  a  B. B., cittadino
extracomunitario  residente  in Italia, l'istanza di ricongiungimento
con  i propri genitori - il padre di eta' superiore ai sessantacinque
anni,  la  madre  di eta' inferiore ai sessantacinque anni - adottato
dal rappresentante dell'Ambasciata d'Italia a Casablanca;
        che  il  rimettente, in punto di fatto, rileva la sussistenza
dei   presupposti   per   il   ricongiungimento   del  solo  genitore
ultrasessantacinquenne  del  ricorrente, stante l'impossibilita', per
gravi  motivi  di  salute,  da parte dei fratelli di quest'ultimo, di
provvedere al sostentamento dei genitori;
        che,  al  contrario,  a parere del giudice a quo, non sarebbe
possibile  il  ricongiungimento della madre del ricorrente, in quanto
l'art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede a
tale fine la mancanza di altri figli nel Paese di provenienza;
        che, secondo il rimettente, tale ultima previsione violerebbe
gli  artt. 2,  3,  10  e  29  della  Costituzione  e, in particolare,
vanificherebbe  l'esercizio del diritto ad «una vita familiare serena
e  piena»,  impedendo  il  diritto,  costituzionalmente tutelato, «di
vivere con entrambi i genitori»;
        che  la  norma  impugnata si porrebbe, altresi', in contrasto
con  l'art. 8  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei diritti
dell'uomo   e  delle  liberta'  fondamentali,  del  4 novembre  1950,
ratificata  con  legge  4 agosto 1955, n. 848, nonche' determinerebbe
un'ingiustificata   disparita'  di  trattamento  tra  richiedenti  il
ricongiungimento  che  abbiano  fratelli  e richiedenti che invece ne
siano sprovvisti;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o comunque
di infondatezza della questione;
        che,  secondo  la  difesa erariale, il rimettente muove da un
erroneo  presupposto  interpretativo, in quanto il diritto all'unita'
familiare  trova  la  sua  massima  tutela in relazione alla famiglia
nucleare,  composta  da  genitori  e  figli minorenni, potendo questo
subire delle limitazioni negli altri casi;
        che, in particolare, la Corte costituzionale (sentenza n. 224
del  2005)  ha  affermato  la  legittimita'  delle  condizioni  poste
dall'art. 29  del  d.lgs. n. 286 del 1998 ai casi di ricongiungimento
familiare  tra  genitori  e figli maggiorenni, potendo il legislatore
porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale
secondo scelte che non risultino irragionevoli;
        che   anche   la  censura  relativa  all'asserita  violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  a  parere dell'Avvocatura, sarebbe
infondata,  in  quanto  pone  a  raffronto  situazioni  tra  loro non
comparabili;
        che,  ad  avviso  della  difesa  erariale,  anche il presunto
contrasto  con  l'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 8
della  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, risulterebbe parimenti infondato, in quanto il
richiamato  art. 8  consentirebbe,  ai fini della sicurezza pubblica,
l'adozione di misure di ingerenza nella vita familiare.
    Considerato   che   il   Tribunale   di  Lecce,  in  composizione
monocratica,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 29,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come  modificato  dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
nella  parte  in  cui  non  consente  allo  straniero  di ottenere il
ricongiungimento  familiare  con  entrambi i genitori nel caso in cui
solo  uno di questi sia ultrasessantacinquenne ed il ricorrente abbia
dimostrato che gli altri figli - che pure vivono nel Paese di origine
o  di  provenienza  - siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute;
        che   questa  Corte,  con  particolare  riguardo  al  profilo
dell'asserita  violazione  degli  artt. 2 e 29 della Costituzione, ha
piu'  volte  affermato  che  «l'inviolabilita' del diritto all'unita'
familiare  e'  certamente  invocabile  e  deve ricevere la piu' ampia
tutela  con  riferimento  alla  famiglia  nucleare,  eventualmente in
formazione   e,   quindi,  in  relazione  al  ricongiungimento  dello
straniero  con  il coniuge e con i figli minori»; mentre, nei casi di
ricongiungimento  tra  figli  maggiorenni,  ormai  allontanatisi  dal
nucleo  di  origine  e  genitori,  il legislatore ben puo' bilanciare
«l'interesse  all'affetto»  con  altri interessi meritevoli di tutela
(sentenza n. 224 del 2005 e ordinanza n. 464 del 2005);
        che la scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento
alle ipotesi in cui vi e' una effettiva e grave situazione di bisogno
di   quei   familiari  che  non  possono  in  alcun  modo  soddisfare
autonomamente  le  proprie  esigenze  primarie  di  vita, risultando,
altresi',  privi  di  altri  figli  nel  Paese di origine in grado di
sostentarli,  risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore
puo'  regolare  l'accesso  degli  stranieri  nel territorio nazionale
sulla  base di scelte che tengano conto di un «corretto bilanciamento
dei valori in gioco» (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanza n. 232 del
2001);
        che,  in  particolare, la Corte ha affermato, con riferimento
al diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalita' del
legislatore  risulta  ancora  piu'  ampia  «in  quanto il concetto di
solidarieta'   non  implica  necessariamente  quello  di  convivenza,
essendo   ben   possibile  adempiere  il  relativo  obbligo  mediante
modalita' diverse dalla convivenza» (sentenza n. 224 del 2005);
        che  anche  la  censura  relativa  all'asserita disparita' di
trattamento  tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli
e richiedenti che invece ne siano sprovvisti e' stata gia' dichiarata
infondata   dalla   Corte,  «avuto  riguardo  alla  diversita'  delle
situazioni   poste   a   raffronto,  che  giustifica  una  disciplina
differente» (sentenza n. 224 del 2005);
        che,  quanto  alla  censura relativa alla presunta violazione
dell'art. 10  della  Costituzione,  e'  sufficiente  osservare che la
stessa  -  nei termini in cui e' stata prospettata - risulta priva di
autonoma connotazione;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 29,  comma 1, lettera c), del
decreto   legislativo   25 luglio  1998  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  come  modificato  dalla  legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e  di asilo) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,
10  e  29 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, in composizione
monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0986