MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2006 

Modifica del decreto 21 giugno 2006, n. 341, recante disposizioni per
l'attuazione   del   regime   temporaneo   per   la  ristrutturazione
dell'industria dello zucchero.
(GU n.273 del 23-11-2006)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006, recante
disposizioni   per   l'attuazione   del   regime  temporaneo  per  la
ristrutturazione dell'industria dello zucchero;
  Vista  la  lettera  n. 509 del 4 luglio 2006 con la quale l'AGEA --
Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura, ha chiesto di apportare
modifiche  all'art.  2,  commi 1  e  3,  del  decreto ministeriale n.
341/2006  per  quanto attiene gli organismi pagatori riconosciuti e i
provvedimenti di competenza di AGEA;
  Vista  la  nota  del  2 agosto  2006 con la quale l'UNIMA -- Unione
nazionale  imprese di meccanizzazione agricola, ha chiesto di fissare
in 10 anni l'eta' dei macchinari da prendere in considerazione per il
calcolo  dell'aiuto  nonche'  di  tenere  conto,  per  evitare  sovra
compensazioni, del carico di lavoro effettuato da ciascun fornitore e
coltivatore di barbabietola da zucchero proprietari di macchinari;
  Ritenuto di dover adottare le conseguenti disposizioni;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. All'art.  1,  comma 3,  lettera b)  del  decreto ministeriale n.
341/2006, le parole «non superiore agli 8 anni, con una riduzione del
valore  a  nuovo del 12,5% per ogni anno di vetusta», sono sostituite
con le parole «non superiore ai 10 anni, con una riduzione del valore
a nuovo del 10% per ogni anno di vetusta».
  2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale
n.  341/2006,  dopo  le  parole  «precedente comma 2», e' aggiunto il
seguente periodo:
  «Le    risorse    finanziarie    eventualmente   disponibili   dopo
l'attribuzione  dell'aiuto  commisurato  al  valore  e  all'eta'  dei
macchinari,  di  cui al primo periodo, ripartite tra le due categorie
in   proporzione   all'ammontare  dell'aiuto  attribuito  a  ciascuna
categoria,  sono  allocate  a  ciascun  fornitore  e  coltivatore  di
barbabietola  da  zucchero  proprietari  di  macchinari,  in funzione
dell'attivita'  svolta nel periodo di riferimento, tenendo conto, per
i  fornitori  di  macchinari  del  valore  del  fatturato  e,  per  i
coltivatori di barbabietola, della superficie lavorata.».
  3. All'art.  2,  comma 1, le parole «e' effettuato dall'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA)», sono sostituite dalle parole
«e' effettuato dagli organismi pagatori riconosciuti».
  4. All'art.  2,  comma 3,  le  parole «Con successivo provvedimento
ministeriale»,   sono   sostituite   dalle   parole  «Con  successivi
provvedimenti di AGEA».
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di  competenza e sara' pubblicato sul sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 settembre 2006
                                               Il Ministro: De Castro