MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2006 

Riconoscimento,  alla  sig.ra Rocha Perez Susana, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di psicologo.
(GU n.277 del 28-11-2006)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Rocha Perez Susana nata a Bucaramanga
il   5  febbraio  1956,  cittadina  svizzera-colombiana,  diretta  ad
ottenere   ai   sensi   dell'art.   12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di
«Psicologa»  ai  fini  dell'accesso  all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di psicologa.
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Titulo   de  Psicologo»  presso  l'«Universidad  del  Norte»  il  18
settembre 1981;
  Considerato  che  la richiedente e' in possesso dell'autorizzazione
della  «Secretaria  de  Salud  subdireccion seguridad social division
acreditacion vigilancia y control», dal 13 luglio 1984;
  Preso  atto  che  l'istante  ha presentato domanda per l'iscrizione
alla  sez.  B  dell'albo  degli  psicologi  in  Italia e che prodotto
certificazione relativa ad attivita' e formazione;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  Sezione  B  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa.
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Rocha  Perez  Susana nata a Bucaramanga il 5 febbraio
1956,   cittadina  svizzera-colombiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi, sez. B, e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 14 novembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa