AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2006 

Integrazioni  e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  29 settembre  2004,  n.  170/04, in
esecuzione  delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di
aggiornamento  del  vincolo  sui  ricavi  di  distribuzione  del  gas
naturale. (Deliberazione n. 218/06).
(GU n.287 del 11-12-2006)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 ottobre 2006
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:  Autorita)  18 marzo  2004,  n.  40/04,  e  successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 6 maggio 2004, n. 69/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 168/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 168/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  2 agosto  2005,  n. 171/05 (di
seguito: deliberazione n. 171/05);
    la  deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05 (di
seguito: deliberazione n. 206/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 22 novembre 2005, n. 243/05 (di
seguito: deliberazione n. 243/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2006,  n. 108/06 (di
seguito: deliberazione n. 108/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2006,  n. 109/06 (di
seguito: deliberazione n. 109/06);
    la  deliberazione  dll'Autorita'  31 luglio  2006,  n. 172/06 (di
seguito: deliberazione n. 172/06);
    le   sentenze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  (di  seguito:  Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05,
657/05,  658/05,  659/05,  660/05,  661/05,  662/05,  663/05, 664/05,
665/05,  666/05,  667/05,  668/05,  669/05,  670/05,  671/05, 672/05,
673/05,  674/05,  675/05,  676/05,  677/05,  678/05,  679/05, 680/05,
681/05,  682/05,  683/05,  684/05,  685/05,  686/05,  687/05, 688/05,
689/05,  741/05,  742/05,  743/05,  744/05,  745/05,  825/05, 826/05,
827/05, 828/05, 829/05, 830/05 e 12 luglio 2005, n. 3403/05;
    le  decisioni  del  Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1398/06,
1399/06,   1400/06,  1401/06,  1402/06,  1403/06,  1404/06,  1405/06,
1406/06,   1407/06,  1408/06,  1409/06,  1410/06,  1411/06,  1413/06,
1414/06,   1415/06,  11 aprile  2006,  n.  03/06,  2005/06,  2007/06,
2008/06,  20 aprile  2006,  n.  2201/06,  2202/06,  2203/06, 2204/06,
2205/06,   2206/06,   2207/06,  2208/06,  2209/06,  22 ottobre  2006,
2211/06,   2212/06,  2213/06,  2214/06,  2215/06,  2216/06,  2217/06,
2218/06;
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
25 luglio  2006,  recante  uno  schema di provvedimento in materia di
integrazioni  e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 settembre  2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione
25 luglio 2006).
  Considerato che:
    con   le   decisioni   sopra   richiamate,   rese  sugli  appelli
dell'Autorita',  il  Consiglio di Stato ha annullato la disciplina di
cui  alla  deliberazione  n.  170/04 relativa al tasso di recupero di
produttivita' per l'attivita' della distribuzione di gas naturale per
gli anni termici successivi al primo, precisando che la previsione di
un  recupero  di  produttivita' costante nel tempo non risulta di per
se'  illegittima,  purche'  si attesti su valori inferiori rispetto a
quelli previsti per il periodo di regolazione precedente;
    l'Autorita',   con   deliberazione   n.   109/06  ha  avviato  un
procedimento per l'ottemperanza alle suddette decisioni del Consiglio
di  Stato,  nonche'  per modificare la disciplina tariffaria prevista
per  il  periodo  di  avviamento  e  per  il primo anno successivo al
completamento del medesimo periodo; e che ha previsto di differire, a
data   da   stabilirsi   in   esito   al  medesimo  procedimento,  la
presentazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2006-2007;
    nel  documento  di  consultazione  25 luglio  2006 l'Autorita' ha
prospettato   le   seguenti  integrazioni  e  modifiche  che  intende
apportare alla deliberazione n. 170/04:
      (i) definire un tasso di recupero di produttivita' costante per
gli  anni termici dal 2005-2006 al 2007-2008, calcolato tenendo conto
del  fatto  che  il  tasso  medio  di  recupero  di produttivita' del
quadriennio deve essere inferiore al tasso medio del primo periodo di
regolazione;
      (ii) individuare il valore di cui al sub (i) con riferimento al
valore  minimo  del  range  di incremento di produttivita' registrato
nell'ultimo anno del primo periodo di regolazione, ritenendo che tale
incremento  sia  rappresentativo  della  potenzialita' di recupero di
produttivita' per il secondo periodo di regolazione;
      (iii) tenere conto del processo di riorganizzazione del settore
in   atto   prevedendo   una  riduzione  del  tasso  di  recupero  di
produttivita'  pari  al  2%  alle  imprese di distribuzione che hanno
registrato  un  incremento  complessivo  del numero di clienti finali
maggiore  al  10% per effetto di fusioni, acquisizioni o assegnazione
di nuove concessioni di localita';
      (iv)  modificare  la  disciplina  prevista  per  il  periodo di
avviamento,  riconoscendo  all'impresa  la facolta' di determinare le
tariffe delle relative localita', in luogo di quelli vigenti, secondo
criteri  omogenei  a  quelli  previsti  per  le restanti localita' e,
conseguentemente prevedere:
        a) il  calcolo  annuo del vincolo sui ricavi di distribuzione
secondo criteri coerenti con quelli stabiliti con la deliberazione n.
171/05 per garantire il riconoscimento degli investimenti effettuati;
        b) l'accesso  al  Fondo  per  la  compensazione temporanea di
costi  elevati  di  distribuzione calcolando, per i primi due anni di
attivita',  la  relativa  quota  (di seguito: QFNC) con riferimento a
un'energia immessa per cliente finale definita dall'Autorita' in modo
standard,  differenziata  per  fascia  climatica,  e  a  un numero di
clienti   attivi   determinato  secondo  una  curva  di  penetrazione
commerciale   del   servizio   sulle   famiglie  residenti  stabilita
dall'Autorita',  ovvero,  qualora risulti maggiore del numero stimato
con  la  suddetta  curva,  al  numero di clienti finali che l'impresa
prevede   di   allacciare  nell'anno  termico  di  riferimento,  come
risultanti dai documenti interni all'impresa;
        c) il  calcolo delle tariffe di distribuzione con riferimento
agli stessi driver utilizzati per il calcolo della QFNC;
        d) che  le  imprese  possano avvalersi della nuova disciplina
tariffaria  relativa  al periodo di avviamento e di fine avviamento a
partire   dal  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  dell'anno  termico
2005-2006;
    con   la  deliberazione  n.  172/06  l'Autorita'  ha  fissato  al
31 agosto 2006 il termine per la ricezione dei dati tariffari nonche'
delle istanze in regime individuale;
    nell'ambito  della consultazione sono state formulate le seguenti
osservazioni:
      (i)  l'andamento  del  tasso  di  recupero  della produttivita'
dovrebbe   essere  decrescente  in  coerenza  con  il  dettato  della
giustizia amministrativa;
      (ii)  il  livello del tasso di recupero proposto sarebbe troppo
elevato e non adeguatamente giustificato, in quanto:
        a) le  considerazioni che hanno portato alla sua definizione,
pur  se  qualitativamente  condivise,  non  sarebbero  suffragate  da
sufficienti riscontri quantitativi;
        b) non  terrebbe  conto degli oneri indotti dall'introduzione
del codice di rete e dall'implementazione della delibera n. 168/04;
        c) l'indice  di  produttivita' considerato dall'Autorita' non
terrebbe conto della variabile climatica;
        d) il  costo del lavoro del settore avrebbe registrato indici
di variazione superiori a quelli indicati dall'rita';
        e) l'espletamento  delle  gare  per  l'acquisizione  di nuove
concessioni  di  distribuzione,  comporterebbero  oneri  ulteriori  a
vantaggio   degli  enti  locali  che  le  indicono,  con  conseguente
ulteriore stimolo all'efficientamento dei costi;
        f) le  capacita' di recupero di efficienza sono differenziate
da  impresa  ad  impresa; di conseguenza il livello di recupero della
produttivita'  da  prendere  in considerazione dovrebbe essere quello
dell'impresa   piu'   efficiente   e,   comunque,   non  puo'  essere
sostanzialmente  differente  da  quello  previsto  per il servizio di
trasporto.
      (iii)  la proposta di tenere conto del processo di aggregazione
attraverso una riduzione del tasso di recupero della produttivita' e'
condivisibile con le seguenti precisazioni:
        a) dovrebbe  essere  prevista  una  soglia  di  rilevanza  in
funzione delle dimensioni aziendali;
        b) non  sarebbe  giustificabile  una  discriminazione a danno
delle  aggregazioni  avvenute  prima del 2004, tenendo presente che i
benefici,  in  termini  di  costi,  sono percepiti successivamente al
terzo anno;
        c) dovrebbe  essere  prevista  una durata del regime che vada
oltre la fine del periodo regolatorio in corso;
        d) alcuni   operatori  hanno  indicato  che,  in  assenza  di
un'inclusione  nel  meccanismo  delle aggregazioni pregresse, sarebbe
piu'  opportuno  prevederne  l'applicazione  solamente in prospettiva
futura;
      (iv)  la  revisione della disciplina relativa alle localita' in
avviamento  e'  considerata  opportuna. Alcuni operatori ne auspicano
l'applicazione  fin  dal  primo anno del secondo periodo regolatorio,
senza  pero'  una  revisione  del  sistema  tariffario gia' applicato
nell'anno termico 2004-2005;
    il  numero  di  imprese presenti nel segmento della distribuzione
del  gas naturale, caratterizzate da notevoli differenze dal punto di
vista   organizzativo   e   dimensionale,  e'  sensibilmente  elevato
nonostante si sia manifestata, nel periodo 2000-2004, una progressiva
e significativa riduzione del loro numero;
    la  riduzione del numero delle imprese puo' creare impedimenti ad
ulteriori  aggregazioni;  in  particolare,  le  imprese conservano la
possibilita'  di  ottenere significativi recuperi di efficienza, ma a
fronte   di  costi  e  transitori  sempre  maggiori  prima  di  poter
raggiungere   le   condizioni  a  regime  a  motivo  dei  fisiologici
assestamenti strutturali ed organizzativi;
    da  studi  e  da  dati  macroeconomici  pubblicati  dall'Istituto
nazionale  di  statistica  risulta  che  i livelli di efficienza e di
produttivita'  sono tanto maggiori quanto maggiori sono le dimensioni
delle  imprese  e  che quindi dal processo di aggregazione societaria
puo'  trarre beneficio l'intero sistema della distribuzione del gas a
motivo delle economie gestionali che ne derivano.
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  dei  decreti  20 luglio 2004,
l'Autorita' fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle
imprese   di  distribuzione  per  la  realizzazione  di  progetti  di
risparmio energetico;
    l'art.  8,  comma 4,  della deliberazione n. 40/04 stabilisce che
l'Autorita'  definisce, con successivo provvedimento, le modalita' di
copertura  degli  esborsi  sostenuti  dai  distributori  relativi  ai
controlli  su  impianti  di  utenza  effettuati  dai  comuni ai sensi
dell'art. 14 della medesima deliberazione;
    con la deliberazione n. 243/05 l'Autorita' ha stabilito i criteri
per  la  quantificazione  degli incentivi per i recuperi di sicurezza
del  servizio  di  distribuzione  di  gas  naturale,  rimandando a un
successivo   provvedimento   la   definizione   delle   modalita'  di
acquisizione  dei  mezzi economici destinati al Conto per la qualita'
dei servizi gas per la copertura dei relativi oneri.
  Ritenuto che sia opportuno:
    coerentemente   con   le   decisioni   del  Consiglio  di  Stato,
individuare  tassi  di  recupero di produttivita' decrescenti per gli
anni  termici  dal  2005-2006  al  2007- 2008, determinati in modo da
indurre,   nel   secondo   periodo   di   regolazione,   recuperi  di
produftivita'  di entita' complessivamente inferiore a quella imposta
nel primo periodo regolatorio;
    confermare i livelli di recupero della produttivita' indicati nel
documento di consultazione in quanto:
      (i)  le  tariffe gia' coprono le prestazioni legate all'accesso
al servizio; qualora l'adozione del codice di rete comporti ulteriori
costi,   questi   dovrebbero   trovare  copertura,  se  adeguatamente
dimostrati,   nel  coefficiente  relativo  ai  mutamenti  del  quadro
normativo  e non nella variazione del price-cap che, secondo la legge
n.  481/95,  e' un valore inteso come limite massimo della variazione
di prezzo vincolata per un periodo pluriennale;
      (ii) i costi afferenti l'implementazione della deliberazione n.
168/04 sono coperti dalle tariffe per l'attivita' di distribuzione di
cui alla deliberazione n. 170/04;
      (iii)  il costo del lavoro non e' una variabile al di fuori del
controllo delle imprese, anche intese nelle loro forme associative;
      (iv)  l'imposizione di oneri da parte degli enti locali rileva,
determinandone  l'inclusione nei livelli tariffari, solo nella misura
in  cui  tali  oneri  riflettano  l'esistenza di costi del servizio a
carico degli enti locali medesimi;
      (v)  l'indice di produttivita' individuato dall'Autorita' trova
conferma  anche  da  indicatori  che  non  dipendono  dalla variabile
climatica;  comunque,  l'espansione  costante  dei consumi e' uno dei
motivi che giustificano il livello di price-cap adottato;
      (vi)  l'ipotesi  di  un  valore  differenziato per impresa, non
appare  coerente  con la previsione legislativa di un valore unico di
obiettivo  di  variazione  del  tasso annuale di produttivita'; resta
comunque   l'intenzione   dell'Autorita'   di   promuovere  tutte  le
iniziative  necessarie  per  favorirne l'applicabilita' a partire dal
prossimo periodo regolatorio;
      (vii)  i riferimenti all'impresa piu' efficiente o alle imprese
di  trasporto  non  sono  condivisibili  in  quanto,  da  una  parte,
attenuerebbero  lo stimolo all'efficienza nei confronti delle imprese
che  piu'  dovrebbero  perseguirla  dall'altra prendono a riferimento
imprese  le  cui  caratteristiche  operative  sono  considerevolmente
differenti.   In   ogni   caso,   l'indicazione   di   posizionamento
dell'indicatore  al  livello  minimo  della  variazione  registrata a
livello nazionale, assorbe per la gran parte l'obiezione medesima;
    sostenere il processo di aggregazione societaria riproporzionando
il  tasso  di  recupero  di  produttivita', determinato tenendo conto
delle   efficienze  indotte  dalle  aggregazioni  del  primo  periodo
regolatorio,  anche  in considerazione degli eventuali maggiori oneri
che   le   imprese   sopportano,  pur  transitoriamente,  nella  fase
immediatamente  successiva  all'operazione di aggregazione; ritenuto,
in  particolare,  che  tale  previsione  sia  richiesta  nel  caso di
aggregazioni  per  le  quali i recuperi di efficienza e produttivita'
non  sono  stati  completamente  acquisiti  durante  il primo periodo
regolatorio  e che comportino una riduzione del numero complessivo di
imprese di distribuzione;
    operare    con    successive    valutazioni   la   determinazione
dell'estensione  temporale  del regime di cui al precedente punto, in
quanto  la  natura  del  riconoscimento  e  il  suo livello dipendono
strettamente  sia  dal  valore sia dal criterio di determinazione del
price-cap adottato;
    prevedere  che  la  prospettata  facolta'  per  gli esercenti che
gestiscono   localita'   in   avviamento  decorra  dall'anno  termico
2004-2005, ma esplichi i suoi effetti a partire dall'anno 2005-2006;
    prevedere  altresi',  relativamente  alla  predetta facolta', una
disposizione transitoria che permetta di valutare il numero di utenti
attivi  nei  primi  due  anni  di  attivita', demandando a successivi
approfondimenti   l'eventuale   introduzione   di   una   «curva   di
penetrazione  commerciale  del servizio», anche a causa del fatto che
le  informazioni fornite dagli operatori presentano valori fortemente
differenziati.
  Ritenuto inoltre che sia opportuno:
    al  fme  di  dare  esecuzione alle sopra richiamate decisioni del
Consiglio   di   Stato,   prevedere  che  il  tasso  di  recupero  di
produttivita'  sia  fissato pari al 4,8%, 4,6% e 4,4% rispettivamente
per   gli   anni   termici  dal  2005-2006,  2006-2007  e  2007-2008,
riconoscendo  alle  imprese,  che  abbiano  effettuato  operazioni di
concentrazione   tali   da  comportare  una  diminuzione  del  numero
complessivo  di  imprese di distribuzione, una riduzione del tasso di
recupero   di   produttivita',   da  applicare  a  partire  dall'anno
2005-2006,    tanto    maggiore   quanto   maggiore   sia   l'entita'
dell'aggregazione   e   quanto   piu'   recentemente   sia   avvenuta
l'operazione;
    riconoscere  all'impresa  la  facolta'  di determinare le tariffe
delle  localita'  in  avviamento  secondo  criteri  omogenei a quelli
previsti per le localita' a regime, prevedendo l'accesso al fondo per
la  compensazione  temporanea  di  costi  elevati  di distribuzione e
criteri  di calcolo del vincolo sui ricavi analoghi a quelli previsti
dalla  deliberazione  n.  171/05,  tenuto  conto  delle  osservazioni
trasmesse dagli operatori, e conseguentemente modificare i criteri di
calcolo  del  coefficiente  e  la disciplina relativa al Fondo per la
compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione;
    prevedere  un  termine di presentazione delle proposte tariffarie
di  distribuzione  per  l'anno  termico 2005-2006 e 2006-2007 tale da
garantire   certezza   dei   tempi  e  non  discriminatorieta'  delle
procedure;
    confermare  il  riconoscimento  nel  vincolo  sui  ricavi  di  un
ammontare  destinato  al  finanziamento  di  interventi  di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti rinnovabili nel settore del gas
naturale,  fissato  prudenzialmente  in  circa 18 milioni di euro per
l'anno termico 2006-2007 e 2007-2008;
    stabilire  che  gli importi affluiti al Conto per la qualita' dei
servizi  gas  possano  essere  utilizzati  anche per la copertura dei
contributi  corrisposti  dai  distributori ai comuni che ne facessero
richiesta  in  attuazione  di quanto disposto dall'art. 14, conima 7,
della deliberazione n. 40/04;
    prevedere   il  riconoscimento  nel  vincolo  sui  ricavi  di  un
ammontare  destinato  all'ulteriore  finanziamento  del  Conto per la
qualita' dei servizi gas per la copertura sia dei contributi a favore
dei   comuni  che  lo  richiedessero  ai  sensi  dell'art.  14  della
deliberazione  n. 40/04 sia degli incentivi per recuperi di sicurezza
della   distribuzione   di   gas   secondo   quanto   previsto  dalla
deliberazione  n. 243/05, fissato prudenzialmente in circa 10 milioni
di euro per ogni anno termico del periodo 2006-2009, nonche' definire
le  modalita'  con  le  quali  la  Cassa  conguaglio  per  il settore
elettrico  opera  su detto Conto per l'erogazione ai distributori dei
contributi di cui sopra;
                              Delibera:
1.  di  modificare e integrare la deliberazione 29 settembre 2004, n.
170/04, nei termini di seguito indicati:
    a) all'art.   1,   comma 1.1,  la  definizione:  «e)  periodo  di
avviamento  e'  il  periodo  di  3 anni successivi alla data di prima
fornitura  di  gas  naturale;»  e'  sostituita  con:  «e)  periodo di
avviamento  e'  il  periodo  di 3 anni termici successivi all'anno di
prima fornitura di gas naturale;»;
    b) all'art. 3, dopo il comma 3.1, e' inserito il seguente comma:
  «3.2  L'ambito  tariffario  puo' essere definito con riferimento ai
comuni  indicati nelle delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica e nei programmi di metanizzazione, ai sensi
della legge 28 novembre 1980, n. 784/80.»;
    c) all'art.  4,  comma 4.2,  le  parole:  «degli articoli 16 e 17
della   deliberazione   n.  237/00,  che  rimangono  in  vigore  fino
all'adozione  del  codice  di  rete  tipo di cui all'art. 3, comma 1,
della  deliberazione dell'Autorita' n. 138/04», sono sostituite dalle
parole:   «definiti   nel   codice   di   rete  tipo,  approvato  con
deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/06»;
    d) all'art. 4, il comma 4.4, e' sostituito dal seguente:
  «4.4 Il coefficiente \epsilon  t,i relativo all'i-esimo ambito, per
l'anno termico t, e' calcolato sulla base della seguente formula:

          ---->  Vedere Formula a pag. 45 della G.U.  <----

dove:
    - CO «t,i»  e' la somma dei valori di CO «t,» delle localita' non
in  avviamento  e  delle localita' in avviamento di cui al comma 4.7,
costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1,
2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento;
    - VRDA «t,i»  e'  il  vincolo  sui ricavi dell'i-esimo ambito per
l'anno termico t, calcolato con la seguente formula:
VRDA «t,i»=VRD «t,i» + QFNC + RE + RS   dove:
    - VRDA «t,i» e' la somma dei valori di VRDA t delle localita' non
in  avviamento  e delle localita' in avviamento di cui al comrna 4.7,
costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1,
2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 8 del presente provvedimento;
    - QFNC  e'  la quota per il Fondo per la compensazione temporanea
di   costi   elevati   di   distribuzione   (di   seguito:  Fondo  di
compensazione),   calcolato   ai  sensi  dell'art.  11  del  presente
provvedimento;
    - RE  e' l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il
risparmio  energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili nel
settore  del gas naturale, di cui all'art. 10, calcolato ai sensi del
comma 4.5;
    - RS e' l'ammontare per il Conto per la qualita' dei servizi gas,
di  cui  all'art.  77, comma 77.1, del Testo integrato della qualita'
dei   servizi  gas  approvato  con  la  deliberazione  dell'Autorita'
29 settembre 2004, n. 168/04, calcolato ai sensi del comma4.5.1;
    - QF e' la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;
    - NUA «t,2,i»  e'  la  somma  dei  clienti attivi delle localita'
costituenti  l'i-esimo  ambito  alla  data  del  30 giugno  dell'anno
termico  t  -2,  quando  t  rappresenta  gli anni termici 2004-2005 e
2005-2006,  ed  alla  data  del  30 settembre dell'anno termico t -2,
quando t rappresenta gli anni termici successivi; per le localita' di
cui  al  comma 4.7,  si considera il numero di clienti determinato ai
sensi dell'art. 11, comma 11.3;
    - RCTA t-«2,i»  sono  i  ricavi convenzionali ottenuti applicando
l'articolazione  tariffaria  per  scaglioni  di  consumo  di cui alla
tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico
t  -2,  quando  t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006,
alla   data  del  30 settembre  dell'anno  termico  t  -2,  quando  t
rappresenta  gli  anni termici successivi e ai corrispondenti consumi
complessivi;  per le localita' di cui al comma 4.7, si considerano il
numero  di  clienti e i consumi di gas determinati ai sensi dell'art.
11,  comma 11.3,  attribuendoli  allo  scaglione  di consumo indicato
nella Tabella 3;
    - NUA «2001,i»,  e'  la  somma  dei  clienti attivi alla data del
30 giugno  2002  delle  localita',  costituenti  l'i-esimo  ambito, a
regime  nel  primo  anno  termico  del  secondo  periodo regolatorio,
incrementata  del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno
termico  antecedente a quello di fine avviamento, delle localita' che
terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente
incrementata  del numero di clienti riferito alle localita' di cui al
comma 4.7, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 11.3;
    - RCTA «2001,i»,  sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando
l'articolazione  tariffaria  per  scaglioni  di  consumo  di cui alla
tabella  1 ai clienti NUA «2001,i» come definiti al precedente alinea
e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002 delle localita',
costituenti  l'i-esimo  ambito,  a  regime nel primo anno termico del
secondo  periodo  regolatorio,  incrementati  dei consumi relativi al
secondo  anno termico antecedente a quello di fine avvviamento, delle
localita' che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed
ulteriormente incrementati dei consumi riferiti alle localita' di cui
al   comma 4.7,   determinati  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 11.3,
attribuendo  questi  ultimi  allo scaglione di consumo indicato nella
Tabella 3.»;
    e) all'art.  4, il comma 4.5, e' sostituito dal seguente: «4.5 La
componente  RE e' calcolata moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas
distribuito  nell'ambito  nell'anno  termico 2001-2002, relativamente
all'anno  termico  2004-2005,  e  per  il gas distribuito nell'ambito
nell'anno  termico t -2, relativamente ai successivi anni termici del
secondo periodo regolatorio.»;
    f) all'art. 4, dopo il comma 4.5, e' inserito il seguente comma:
  «4.5.1 Per l'anno termico 2006-2007 e 2007-2008 la componente RS e'
calcolata  moltiplicando  0,008091  euro/GJ  per  il  gas distribuito
nell'ambito nell'anno termico t -2.»;
    g) all'art. 4, dopo il comma 4.6, e' inserito il seguente comma:
  «4.7   L'impresa   di  distribuzione  che  rinuncia  alla  liberta'
tariffaria  di cui al cormna 4.6, applica, dal primo anno termico del
periodo di avviamento, le tariffe di distribuzione calcolate ai sensi
del comma 4.3.»;
    h) all'art.  5, comma 5.1, le parole: «che decorre dal 1° ottobre
successivo.»   sono   sostituite   dalle  parole:  «che  decorre  dal
1° ottobre  successivo,  nonche'  le  tariffe  di distribuzione delle
localita'  in  avviamento di cui all'art. 4, da applicare a decorrere
dalla medesima data.»;
    i) all'art.  5, comma 5.2, le parole: «, a partire dal terzo anno
termico,» sono eliminate;
    j) all'art.  5,  comma 5.3.1,  dopo la lettera b), e' inserita la
seguente lettera:
    «c)   le  seguenti  attestazioni  sottoscritte,  anche  in  forma
aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:
      istanza per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 7,
comma 7.1.5,   contenente  evidenza  dell'incremento  del  numero  di
clienti attivi, di cui al medesimo comma;
      dichiarazione  di  rinuncia  alla  liberta'  tariffaria  per le
localita' in avviamento;
      dichiarazione  del  numero  di clienti che l'impresa prevede di
allacciare  nell'anno  termico  di  riferimento,  da utilizzare nella
determinazione  prevista  dall'art.  il,  comma 11.3, lettera a), con
indicazione  del documento aziendale nel quale e' riportato il dato e
conferma  che  tale  numero  e'  il piu' alto tra quelli previsti nei
documenti di pianificazione.»;
    k) all'art. 5, il comma 5.5, e' sostituito dal seguente:
  «5.5  Nel  caso  in  cui  la proposta tariffaria presentata non sia
conforme  ai  criteri  enunciati nella presente deliberazione, ovvero
qualora  non sia stata presentata alcuna proposta, ovvero le proposte
siano  state  trasmesse  in  ritardo,  le  tariffe  sono  determinate
dall'Autorita' con proprio provvedimento.»;
    l) all'art. 5, dopo il comma 5.5.1, inserire il seguente comma:
  «5.5.2  L'Autorita'  determina,  con  proprio  provvedimento  e con
riferimento  al  contesto  distributivo  in  cui  viene  prestato  il
servizio, anche le tariffe della localita' in avviamento per la quale
l'impresa  di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe
determinate ai sensi dell'art. 4, comma 4.6.;»;
    m) all'art.  7,  comma 7.1.1, dopo il punto: «I «t-1» e' il tasso
di  variazione  medio  annuo,  riferito all'anno termico precedente a
quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati, rilevato dall'Istat;» e'
inserito  il  seguente punto «RP D e' il tasso annuale di recupero di
produttivita' dei costi dell'attivita' di distribuzione, pari al 4,8%
per  l'anno termico 2005-2006, al 4,6% per l'anno termico 2006-2007 e
al 4,4% per l'anno termico 2007-2008;»;
    n) all'art.  7,  dopo  il  comma 7.1.4,  e'  inserito il seguente
comma:
  «7.1.5  A  decorrere  dall'anno  termico  2002-2003,  le imprese di
distribuzione  del  gas, che nell'anno termico i 0 abbiano effettuato
operazioni  di  concentrazione, tali da ridurre il numero complessivo
delle  imprese  medesime  e  incrementare il numero di clienti attivi
serviti,  possono  presentare all'Autorita' l'istanza di cui all'art.
5,  comma 5.3.1,  lettera c),  primo  alinea,  per il riconoscimento,
nelle  localita'  servite,  di un valore ridotto del tasso annuale di
recupero della produttivita', definito secondo le modalita' di cui al
comma presente.
  Le  imprese  di  cui  al  precedente  periodo, applicano, a partire
dall'anno termico 2005-2006 e fino alla fine del periodo regolatorio,
un  tasso  annuale  di recupero della produttivita' determinato sulla
base  della  formula  seguente e arrotondato con criterio commerciale
alla prima cifra decimale:

          ---->  Vedere Formula a pag. 47 della G.U.  <----

dove:
                            «Art. 10-bis
Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del
                            gas naturale
  10.1-bis A partire dal 1° ottobre 2006, le imprese di distribuzione
versano  alla Cassa conguaglio per il settore elettrico sul Conto per
la  qualita'  dei servizi gas, entro 60 (sessanta) giorni dal termine
di  ciascun  bimestre,  un  ammontare  pari  a un sesto di RS, di cui
all'art. 4, comma 4.4.
  10.2-bis  La  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico eroga,
attingendo dal Conto per la qualita' dei servizi gas, al distributore
che  ne  faccia  richiesta,  entro trenta giorni solari dalla data di
ricevimento  della  richiesta,  l'importo  complessivo dei contributi
corrisposti dal medesimo distributore ai sensi dell'art. 14, comma 7,
della  deliberazione  n.  40/04,  a  condizione  che  il distributore
documenti l'avvenuto pagamento degli importi ai comuni interessati.
  10.3-bis  La  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico definisce
entro  il  30 novembre  2006  le  modalita' che i distributori devono
seguire  per  ottenere  il  rimborso  degli  importi  di cui all'art.
10.2-bis.»;
    t) all'art.   11,   comma 11.3,   dopo  le  parole:  «GJ  di  gas
distribuito  nell'anno  termico  t-2,  (E «t-2,i»).» sono inserite le
parole:  «Ai fini del calcolo di NUA «t-2,i» e di E «t-2,i», e fino a
successivo   provvedimento   dell'Autorita',   per  le  localita'  in
avviamento  di cui all'art. 4, comma 4.7, l'impresa di distribuzione,
per i primi due anni termici del periodo di avviamento, considera:
      a) il  numero  di  clienti  finali  che  l'impresa  prevede  di
allacciare  nell'anno  termico  di riferimento, come da dichiarazione
del  legale  rappresentante.  Il  numero  di  clienti non puo' essere
inferiore a quello derivante dall'applicazione del valore percentuale
del 10%, nel primo anno termico del periodo di avviamento, e del 20%,
nel  secondo  anno termico del periodo di avviamento, al numero delle
famiglie  residenti  nel  comune  considerato,  come  risultante  dal
«Bilancio  demografico  2005  e popolazione residente al 31 dicembre»
pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica;
      b) un'energia  pari al prodotto tra il numero di clienti finali
di  cui  alla  precedente  lettera a)  e  l'energia attribuita a ogni
cliente,   riportata   alla   Tabella   3  per  fascia  climatica  di
appartenenza della localita' in avviamento.
  Dal  terzo  anno termico del periodo di avviamento, nelle localita'
in  avviamento  di  cui  all'art.  4, comma 4.7, il numero di clienti
attivi  e  la quantita' di energia distribuita sono quelli registrati
nella localita' stessa nell'anno termico t-2.
  Nel  caso  di  localita'  in avviamento a seguito di trasformazione
dell'impianto:
    il  numero  di  clienti  finali, in deroga a quanto disposto alla
lettera a),   viene   determinato   per   differenza  tra  il  numero
complessivo   di  clienti  attivi  nell'anno  termico  t-2  e  quelli
comunicati   per   le   proposte   tariffarie  dell'anno  termico  di
riferimento, per il servizio di distribuzione dell'altro tipo di gas;
    l'energia,  in  deroga a quanto disposto alla lettera b), e' pari
alla  differenza  tra  l'energia  complessivamente  fornita nell'anno
termico  t-2  e  l'energia  comunicata  per  le  proposte  tariffarie
dell'anno  termico  di  riferimento  per il servizio di distribuzione
dell'altro tipo di gas.»;
    u) all'art.  11, il comma 11.6, e' sostituito dal seguente: «11.6
La  quota  QFNC  di  cui  al  comma 11.5 non e' dovuta per gli ambiti
tariffari per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle localita'
costituenti   l'i-esimo   ambito,   VRD «2004,i»,  assume  un  valore
superiore  a  257,75  e fino a 262,72 euro per ogni cliente attivo al
30 giugno  dell'anno  termico  t-2,  quando  t  rappresenta  gli anni
termici   2004-2005  e  2005-2006,  ed  alla  data  del  30 settembre
dell'anno   termico  t-2,  quando  t  rappresenta  gli  anni  termici
successivi,  oppure assume un valore superiore a 3,749 e fino a 3,822
euro  per  GJ  di  gas distribuito nell'anno termico t-2. Ai fini del
calcolo  dei clienti attivi e dell'energia relativa alle localita' in
avviamento  di cui all'art. 4, comma 4.7, valgono i criteri di cui al
comma 11.3.»;
    v) all'art.   11,  comma 11.9.1,  le  parole:  «Le  localita'  in
avviamento  sono escluse» sono sostituite dalle parole: «Le localita'
in avviamento, di cui all'art. 4, comma 4.6, sono escluse»;
    w) all'art.  11,  dopo  il  comma 11.9.2, e' inserito il seguente
comma:
  «11.9.3  Le  quote  QFNC  positive  e negative, nonche' i saldi e i
conguagli  delle  quote  relative  all'anno termico 2005-2006 vengono
versate  e  riscosse  dalle  imprese di distribuzione rispettivamente
entro il 31 marzo 2007 ed entro il 30 aprile 2007.»;
    x) all'art.  12,  la rubrica: «Procedimento di approvazione delle
proposte  tariffarie  per  l'anno  termico  2004-2005 e 2005-2006» e'
sostituita   dalla  seguente:  «Procedimento  di  approvazione  delle
proposte   tariffarie  per  l'anno  termico  2004-2005,  2005-2006  e
2006-2007»;
    y) all'art. 12, il comma 12.1, e' sostituito dal seguente:
  «12.1  In  deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le
imprese   di   distribuzione   trasmettono   i  dati  necessari  alla
determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico
2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa
modulistica  sul  sito internet dell'Autorita', i dati necessari alla
determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico
2005-2006  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  della
relativa modulistica sul sito internet dell'Autorita', nonche' i dati
necessari  alla  determinazione  delle  proposte  tariffarie relative
all'anno  termico  2006-2007  entro  45 (quarantacinque) giorni dalla
pubblicazione   della   relativa   modulistica   sul   sito  internet
dell'Autorita' (www.au torita.energia.it)»;
    z) all'art.  12,  dopo  il  comma 12.1,  sono inseriti i seguenti
commi:
  «12.1.1 In deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3, le
imprese   di   distribuzione   confermano   le  proposte  tariffarie,
determinate   dall'Autorita'   per  la  loro  approvazione,  relative
all'anno  termico 2005-2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci) giorni dalla
loro     pubblicazione     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
  12.1.2   In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 5.2,
lettere a)   e b),  per  gli  anni  termici  2004-2005,  2005-2006  e
2006-2007,  le  imprese  di distribuzione presentano i dati necessari
alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 12.1
e  applicano  le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino
alla determinazione del vincolo di cui all'art. 8.
  12.1.3  Le  localita'  che negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007
risultano in avviamento possono calcolare le tariffe di distribuzione
relative  ai medesimi anni termici ai sensi dell'art. 4, comma 4.3. A
tal  fine,  l'impresa  di  distribuzione interessata trasmette i dati
tariffari  necessari  al  calcolo  del  VRD entro trenta giorni dalla
pubblicazione   della   relativa   modulistica   sul   sito  internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
  12.1.4  Le  localita'  che nell'anno termico 2005-2006 risultano in
fine  avviamento,  possono  calcolare  il VRD «2005-2006» aggiornando
secondo  i  criteri  di  cui  al  comma 7.1.1 le componenti CI «t-1»,
CO «t-1», AMM «t-1», calcolate ai sensi dell'art. 7, comma 7.3. A tal
fine,   l'impresa  di  distribuzione  interessata  trasmette  i  dati
tariffari  necessari  al  calcolo  del  VRD entro trenta giorni dalla
pubblicazione   della   relativa   modulistica   sul   sito  internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
  12.1.5  Ai  soli fini del calcolo del VRD «2005-2006», le localita'
che nell'anno termico 2004-2005 risultano in fine avviamento, possono
calcolare  il VRD «2005-2006» aggiornando secondo i criteri di cui al
comma 7.1.1 le componenti CI «t-2», CO «t-2», AMM «t-2», calcolate ai
sensi  dell'art. 7, comma 7.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione
interessata  trasmette  i dati tariffari necessari al calcolo del VRD
entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione della relativa modulistica
sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
  12.1.6  In  deroga  a  quanto  previsto all'art. 7, comma 7.1.5, le
istanze  di  cui  all'art.  5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea,
relative  agi  anni  termici  2004-2005,  2005-2006 e 2006-2007, sono
presentate  entro  e  non oltre il 31 ottobre 2006, pena la decadenza
del diritto al riconoscimento dell'incentivo.»;
    aa) all'art. 12, sono aboliti i commi 12.2 e 12.3;
    bb) dopo la Tabella 2 e' inserita la seguente tabella:
Tabella  3  - Consumo specifico per cliente e scaglione di consumo di
                            attribuzione

=====================================================================
              |Consumo specifico                |
Zona climatica|(GJ/cliente/anno)                |Scaglione di consumo
=====================================================================
B             |28                               |3
---------------------------------------------------------------------
C             |35                               |3
---------------------------------------------------------------------
D             |52                               |3
---------------------------------------------------------------------
E             |87                               |3
---------------------------------------------------------------------
F             |111                              |3

  2.  Di  prevedere  che, per l'anno termico 2006-2007, le imprese di
distribuzione  del gas applichino le tariffe attualmente in vigore in
ciascuna  localita'  da  esse  gestite,  fino  alla  conclusione  del
processo  di  approvazione delle proposte tariffarie avviato in esito
all'emanazione della presente deliberazione.
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
  4. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 170/04,
come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.

    Milano, 4 ottobre 2006

                                                 Il presidente: Ortis