AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2006 

Modalita'  di  riversamento  all'erario dell'acconto dell'imposta sul
valore aggiunto del mese di dicembre 2006.
(GU n.287 del 11-12-2006)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
                            delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
  1.  Le  somme  versate  alle  banche,  agli  uffici postali ed alle
societa'  partecipate  da Riscossione S.p.A. e da Riscossione Sicilia
S.p.A.,  a  titolo  di  acconto  dell'imposta sul valore aggiunto nei
giorni  21,  22  e  27 dicembre 2006 devono essere riversate in Banca
d'Italia  -  Sezione  di  Tesoreria provinciale dello Stato di Roma -
Tuscolano,   sulla  contabilita'  speciale  denominata  «Fondi  della
Riscossione», entro le ore 15,50 del 29 dicembre 2006.
  2.  Le  banche,  Poste Italiane S.p.A. e le societa' partecipate da
Riscossione S.p.A. e da Riscossione Sicilia S.p.A. trasmettono in via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati  relativi alle somme
versate  a  titolo  di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nella
giornata del 21 dicembre 2006 entro il 2 gennaio 2007, nella giornata
del  22 dicembre  2006  entro  il 3 gennaio 2007 e nella giornata del
27 dicembre 2006 entro il 4 gennaio 2007.
  3.  Gli  intermediari  di cui al punto precedente possono riversare
cumulativamente  con  un  unico bonifico le somme versate a titolo di
acconto  dell'imposta  sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21,
22 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le
quattro giornate, dovra' pervenire all'Agenzia delle entrate entro il
29 dicembre 2006.
  4. La Tesoreria di Roma-Tuscolano e' autorizzata a prelevare, dalla
citata contabilita' speciale, le somme versate il 29 dicembre 2006 ai
sensi  dei  punti  1 e 3 per l'imputazione al pertinente capitolo del
bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data, ad eccezione di
euro  100  milioni, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta
sul   valore   aggiunto   spettante  alla  regione  Siciliana,  salvo
successivo conguaglio.
  5.  La somma sopra indicata verra' riversata, nella stessa data del
29 dicembre  2006  dalla  predetta Tesoreria, direttamente alla Cassa
regionale Siciliana, gestita dal Banco di Sicilia.
  6.  Nei  giorni  20,  21, 22 e 27 dicembre 2006 non si applicano da
parte   delle   banche   le   disposizioni   relative  all'anticipato
riversamento  di cui all'art. 21, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 241 del 1997.
Motivazioni.
  I  contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta
sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della
legge  29 dicembre  1990,  n.  405  ad eseguire il pagamento dell'IVA
dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
  Il   versamento   dell'imposta   e'   effettuato,  ai  sensi  degli
articoli 19,  commi 1  e  6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241  e  art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n.
37  mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali o
alle  aziende  partecipate  da  Riscossione  S.p.A.  e da Riscossione
Sicilia  S.p.A. (ex concessionari della riscossione). Il riversamento
delle  somme  corrisposte  dai  contribuenti  deve poi avvenire, come
disposto  dall'art.  6,  comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non
oltre il successivo 31 dicembre.
  Con  il  presente  provvedimento,  pertanto,  si  dispongono,  come
previsto  dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e
le  modalita'  per il riversamento all'Erario, avendo acquisito sulle
suesposte   determinazioni   il   parere   favorevole  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato  nonche',  per  i profili di competenza, della
regione Siciliana.
Riferimenti normativi.
  a) Ordinamento  delle Agenzie - Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (articolo 8, comma 1).
  b) Attribuzioni  del direttore dell'Agenzia delle entrate - Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
  c) Disposizioni   in   materia  di  versamenti  unitari  -  Decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
  d) Disposizioni  relative  al  versamento  dell'acconto IVA - Legge
29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter.

    Roma, 4 dicembre 2006

                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano