MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 2 dicembre 2006, n. 2 

Applicazione  del  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge
11  marzo  2006,  n.  81  (articolo  2-bis), concernenti produzione e
commercializzazione del miele.
(GU n.293 del 18-12-2006)
 
 Vigente al: 18-12-2006  
 

                              Alle   associazioni   ed  oranizzazioni
                              della filiera miele
                              Alle  regioni  e  province  autonome  -
                              Assessorati agricoltura
                              All'Ispettorato   centrale  repressione
                              frodi
                              Al Ministero dello sviluppo economico
                              Al Ministero della salute
                              Al   Consiglio  per  la  ricerca  e  la
                              sperimentazione in agricoltura
    Il  decreto  legislativo 21 maggio 2004, n. 179, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  168 del 20 luglio 2004 hanno dato attuazione
alla    direttiva    2001/110/CE,   concernente   la   produzione   e
commercializzazione   del   miele,   prevedendo  l'abrogazione  della
precedente  normativa  nazionale  costituita  dalla  legge 12 ottobre
1982, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.
    Successivamente la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del
decreto-legge  10 gennaio 2006, n. 2, recante «interventi urgenti per
i  settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche'
in  materia di fiscalita' di imprese», con l'art. 2-bis ha modificato
l'art.  3,  comma  2, lettera f), del predetto decreto legislativo n.
179/2004.
    Le  organizzazioni  professionali del settore hanno rappresentato
la  necessita'  di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei
Paesi  di  origine  di  una  miscela  di  mieli ed in particolare sul
commercio  di  confezioni  etichettate  anteriormente  all'entrata in
vigore della legge n. 81/2006.
    La  richiamata  legge n. 81/2006 ha infatti soppresso la facolta'
di  indicare  in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da
due  o  piu'  Paesi UE e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita
indicazione  di  tutti  i  Paesi di origine in cui i mieli sono stati
raccolti, una delle seguenti indicazioni:
      1) miscela di mieli originari della CE;
      2) miscela di mieli non originari della CE;
      3) miscela di mieli originari e non originari della CE.
    La  piu'  volte  citata  legge  n. 81/2006 introduce pertanto una
norma piu' restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela
del  consumatore  in  quanto  il Paese o i Paesi di origine del miele
devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.
    Le  organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato
la necessita' di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle
scorte  di  prodotti  etichettati anteriormente all'entrata in vigore
della  legge n. 81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato
un   tempo   adeguato   ai   produttori   per  adeguarsi  alla  nuova
disposizione.
    In   mancanza   di  cio',  si  ritiene  possa  essere  applicato,
nell'attuale  e  analoga situazione, il principio fissato dal decreto
legislativo   n.   179/2004   che   all'art.   8,   comma   2   sulla
commercializzazione  del  miele etichettato anteriormente all'entrata
in  vigore  del  provvedimento.  Pertanto  le  confezioni  contenenti
miscele   di   mieli   originari   di   Paesi   diversi,  etichettate
conformemente  al richiamato decreto legislativo n. 179/2004, possono
continuare  ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni
caso entro il 31 dicembre 2007.
      Roma, 2 dicembre 2006
       Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo: Ambrosio