N. 423 SENTENZA 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Professioni  -  Norme  della  Provincia  di  Bolzano  -  Abilitazione
  all'esercizio  della  professione  di odontotecnico - Requisiti per
  l'ammissione  e  modalita'  di  svolgimento  della prova di esame -
  Ricorso  del  Governo concernente disposizioni non menzionate nella
  deliberazione governativa - Inammissibilita' della questione.
- Legge  della  Provincia  di  Bolzano 3  ottobre 2005, n. 8, art. 5,
  comma 3,  aggiuntivo  della  legge  della  Provincia  di Bolzano 16
  febbraio  1981,  n. 3,  art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, e 4 sostitutivo
  della  legge  della  Provincia  di  Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3,
  art. 45, comma 1.
- Costituzione,  artt. 33 e 117; statuto Trentino-Alto Adige, art. 9;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
Professioni  -  Norme  della  Provincia  di  Bolzano  -  Abilitazione
  all'esercizio  della  professione  di odontotecnico - Requisiti per
  l'ammissione  e  modalita' di svolgimento della prova - Ricorso del
  Governo  -  Riconduzione  della  disciplina  impugnata alla materia
  delle   «professioni»   di  competenza  legislativa  concorrente  -
  Estensione  di  tale competenza alla Provincia di Bolzano, ai sensi
  dell'art. 10  della  legge costituzionale n. 3 del 2001 - Invasione
  della  competenza  statale  a determinare i pricipi fondamentali in
  materia   di   «professioni»   -  Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento di ulteriore censure.
- Legge  della  Provincia  di  Bolzano 3  ottobre 2005, n. 8, art. 5,
  comma 2,  aggiuntivo  dell'art. 14  alla  legge  della Provincia di
  Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, commi 1, 2, 3, 4, e 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; (Cost., art. 33, comma quinto;
  statuto Trentino-Alto Adige, art. 9).
(GU n.51 del 27-12-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e
4  della  legge  della  Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005,
n. 8  (Modifiche  di leggi provinciali in materia di lavori pubblici,
viabilita',  industria,  commercio,  artigianato, esercizi pubblici e
turismo  e  altre  disposizioni), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri notificato il 15 dicembre 2005, depositato
in  cancelleria il 23 dicembre 2005 ed iscritto al n. 98 del registro
ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21 novembre  2006  il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato in
cancelleria  il  23 dicembre  2005,  il  Presidente del Consiglio dei
ministri  ha,  tra  l'altro, sollevato, in riferimento all'art. 9 del
d.P.R.  31 agosto  1972  n. 670  (Approvazione  del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige)  ed  agli  artt. 33  e  117 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 4,
della   legge   della   Provincia  di  Bolzano 3 ottobre  2005,  n. 8
(Modifiche  di  leggi  provinciali  in  materia  di  lavori pubblici,
viabilita',  industria,  commercio,  artigianato, esercizi pubblici e
turismo e altre disposizioni).
    Il  ricorrente deduce che l'art. 5, comma 2, della predetta legge
provinciale    consentirebbe   l'esercizio   della   professione   di
odontotecnico  anche  ad  una  figura  professionale  particolare, il
maestro  odontotecnico,  il  quale  consegua  tale titolo mediante il
superamento  di  un  apposito esame istituito e regolamentato su base
provinciale. Sempre ad avviso del ricorrente, il comma 3 dello stesso
articolo  individuerebbe,  poi,  i requisiti per l'accesso alla prova
d'esame  ed  il  comma 4 rimetterebbe ad una successiva deliberazione
della   giunta   provinciale   la   definizione  delle  modalita'  di
svolgimento della prova stessa e della composizione della commissione
esaminatrice.
    A   parere   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  tali
disposizioni,  per  un  verso  violerebbero i limiti della competenza
legislativa  concorrente  che  spetta  alla  Provincia  in materia di
sanita'  ai sensi dell'art. 9 dello statuto speciale di cui al d.P.R.
n. 670 del 1972, e, per altro verso, esorbiterebbero dalla competenza
legislativa  concorrente  attribuita  in  materia di professioni alle
regioni  a  statuto  ordinario  dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,
competenza  che  deve  intendersi  estesa  alla Provincia autonoma di
Bolzano,  quale  forma di autonomia piu' ampia, ai sensi dell'art. 10
della  legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione).
    A    quest'ultimo    proposito,   il   ricorrente   richiama   la
giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato che, nella
materia  delle  professioni,  la  potesta' legislativa regionale deve
rispettare  il  principio  fondamentale  secondo cui l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i relativi profili ed ordinamenti
didattici, e l'istituzione di nuovi albi sono riservate allo Stato.
    Infine,  secondo  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, la
disposizione  impugnata  si  porrebbe  in  contrasto  con la potesta'
legislativa  esclusiva in materia di disciplina dei titoli di accesso
alle professioni e delle prove dell'esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio   professionale  attribuita  allo  Stato  dall'art. 33,
quinto comma, della Costituzione.
    2.  -  Si  e'  costituita la Provincia autonoma di Bolzano che ha
concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza del ricorso.
    Ad  avviso  della  Provincia, poiche' il Presidente del Consiglio
dei  ministri  ha  svolto deduzioni esclusivamente con riferimento al
contenuto  del comma 2 dell'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 8 del
2005,  le questioni di legittimita' costituzionale sollevate rispetto
ai commi 3 e 4 dello stesso art. 5 (i quali dettano norme in materia,
rispettivamente,   di   installazione,   collaudo,   allacciamento  e
manutenzione   delle  apparecchiature  terminali  e  di  disposizioni
transitorie   relative   ai   servizi   di  spazzacamino),  sarebbero
inammissibili per carenza di motivazione.
    Invece   la   questione  relativa  all'art. 5,  comma 2,  sarebbe
infondata   perche'   la  norma  impugnata  atterrebbe  alla  materia
dell'artigianato,  rispetto  alla  quale  la  Provincia ha competenza
legislativa  esclusiva  ai  sensi  dell'art. 8,  n. 9,  dello statuto
speciale  di autonomia. Infatti gli odontotecnici - secondo la difesa
della Provincia - si limitano a preparare e vendere prodotti sanitari
e  non  svolgono  attivita'  di assistenza sanitaria, come confermato
dall'art. 11  del  regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento
per   l'esecuzione   della   legge  23  giugno 1927,  n. 1264,  sulla
disciplina  delle  arti  ausiliarie delle professioni sanitarie), che
vieta loro di compiere interventi diretti sul paziente.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha impugnato
l'art. 5,   commi 2,   3   e   4,  della  legge  della  Provincia  di
Bolzano 3 ottobre  2005,  n. 8  (Modifiche  di  leggi  provinciali in
materia   di   lavori  pubblici,  viabilita',  industria,  commercio,
artigianato,  esercizi  pubblici  e  turismo e altre disposizioni) in
riferimento all'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione
del  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige) ed agli artt. 33 e 117 della
Costituzione.
    2. - L'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005 e' composto
di  quattro  commi,  ognuno  dei  quali  interviene sulla legge della
Provincia    di    Bolzano 16 febbraio    1981,   n. 3   (Ordinamento
dell'artigianato   e   della   formazione  professionale  artigiana),
sostituendo articoli o introducendone di nuovi.
    Il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  sia
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dei  commi 2, 3 e 4 del
predetto art. 5.
    Precisamente,  il  comma 2  introduce,  nella legge prov. Bolzano
n. 3  del  1981,  l'art. 14  intitolato  «Esame  di  abilitazione per
odontotecnici/odontotecniche»;   il   comma 3   introduce   l'art. 15
intitolato  «Installazione,  collaudo,  allacciamento  e manutenzione
delle   apparecchiature   terminali»;   il   comma 4  sostituisce  il
previgente  art. 45  in  tema  di  disposizioni transitorie in attesa
dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di esecuzione concernente
l'attivita' dello spazzacamino.
    3.  - Tanto premesso, in via preliminare si rileva che il verbale
della  riunione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005 nella
quale  e'  stata  deliberata l'impugnazione della legge prov. Bolzano
n. 8  del  2005  riporta, in proposito, l'approvazione della proposta
del  Ministro  per gli affari regionali la cui relazione, allegata al
verbale  medesimo,  menziona  esclusivamente  il  comma 2 dell'art. 5
della legge de qua.
    Poiche'  l'oggetto  dell'impugnazione  e' definito dal ricorso in
conformita'  alla  decisione assunta dal Governo (sentenza n. 338 del
2003),   sono  pertanto  inammissibili  le  questioni  sollevate  nei
confronti   dei  commi 3  e  4  dell'art. 5  della  menzionata  legge
provinciale.
    4.  -  L'ambito  delle  censure  sottoposte validamente all'esame
della  Corte e' in tal modo limitato all'art. 5, comma 2, della legge
prov. Bolzano n. 8 del 2005.
    Tale  norma  introduce  nella  legge  prov. Bolzano n. 3 del 1981
l'art. 14  che,  a  sua  volta,  risulta composto da cinque commi. Il
comma 1 dispone che e' autorizzato allo svolgimento della professione
di   odontotecnico   anche   chi   consegua  il  titolo  di  «maestro
odontotecnico»  superando  l'apposito  esame  provinciale. Il comma 2
individua  le  prove  e  le  materie  sulle  quali deve essere svolto
quell'esame.   Il   comma 3  stabilisce  i  requisiti  di  ammissione
all'esame.  Il  comma 4  rinvia  ad un'apposita delibera della Giunta
provinciale   per  la  normativa  di  dettaglio  sull'esame  e  sulla
composizione  della commissione esaminatrice. Il comma 5 rinvia ad un
emanando regolamento di esecuzione per le disposizioni transitorie.
    Ad   avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  tali
disposizioni  eccederebbero  i  limiti  della  competenza legislativa
concorrente  che spetta alla Provincia in materia di sanita' ai sensi
dell'art. 9  dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972,
esorbiterebbero  dalla  competenza legislativa concorrente attribuita
in   materia   di   professioni  alle  regioni  a  statuto  ordinario
dall'art. 117,  terzo  comma, Cost. - competenza da intendersi estesa
alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano, quale forma di autonomia piu'
ampia,  ai  sensi  dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001   n. 3   (Modifiche  al  Titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione)  -  e  contrasterebbero  con  la  potesta'  legislativa
esclusiva  dello  Stato contemplata dall'art. 33, quinto comma, della
Costituzione.
    Invece  la  Provincia  riconduce  la norma impugnata alla materia
dell'artigianato  sulla quale essa ha competenza legislativa ai sensi
dell'art. 8, n. 9, dello statuto di autonomia speciale.
    5. - La questione e' fondata.
    5.1. - L'art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005
dispone  che  il  maestro  odontotecnico e' autorizzato ad esercitare
l'attivita' di odontotecnico.
    I  contenuti  di  tale  attivita' sono definiti dal regio decreto
27 luglio  1934,  n. 1265  (Approvazione  del testo unico delle leggi
sanitarie)  e  dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento
per   l'esecuzione   della   legge  23  giugno 1927,  n. 1264,  sulla
disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie). Questi
testi  normativi qualificano l'odontotecnico come esercente una «arte
ausiliaria  delle  professioni sanitarie» (si vedano, in particolare,
l'art. 99  del  r.d. n. 1265 del 1934 e l'art. 1 del r.d. n. 1334 del
1928)  e  la  Corte ha gia' riconosciuto che le arti ausiliarie delle
professioni  sanitarie rientrano nella materia delle «professioni» di
cui  all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  (sentenze n. 319 del 2005 e
n. 353 del 2003).
    Inoltre l'esercizio dell'attivita' dell'odontotecnico presuppone,
non  gia' la semplice iscrizione in un albo, bensi' il superamento di
un  esame  di abilitazione al termine di un corso di studi e, a sensi
dell'art. 99  del  r.d.  n. 1265  del  1934,  l'attivita' medesima e'
oggetto  di  vigilanza da parte della pubblica amministrazione. Sono,
questi, caratteri tipici delle professioni.
    Infine,  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio
dell'Unione europea del 7 settembre 2005, n. 2005/36 - che stabilisce
le  regole  in  base  alle quali ciascuno Stato membro riconosce, per
l'accesso  ad  una  professione  ed  al  suo esercizio, le qualifiche
professionali  acquisite  in  altri  Stati  membri - nell'Allegato II
include  quella  dell'odontotecnico  tra  le  attivita'  per  il  cui
esercizio  in  Italia  e'  richiesta  una  «formazione  con struttura
particolare»,  riconducendo  quindi  l'odontotecnico  medesimo tra le
qualifiche professionali di cui all'art. 11, lettera c), punto ii).
    Si   deve   dunque   concludere   nel  senso  della  riconduzione
dell'odontotecnico nell'ambito delle professioni invece che in quello
dell'artigianato.
    5.2.  -  Lo  statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano
non  contempla  una  competenza  legislativa  della  Provincia  nella
materia  delle  professioni,  materia  che  invece  l'art. 117, terzo
comma,  Cost.  inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa
concorrente.  Tale  competenza  concorrente  si deve quindi intendere
estesa alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001.
    Rispetto  alla  menzionata previsione dell'art. 117, terzo comma,
Cost.,  la  Corte ha gia' affermato che sono riservate allo Stato sia
l'individuazione  delle  figure professionali, con i relativi profili
ed  ordinamenti  didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e
n. 319  del  2005;  n. 353  del  2003),  sia la disciplina dei titoli
necessari  per  l'esercizio  delle  professioni  (sentenza n. 153 del
2006),  sia  l'istituzione  di  nuovi  albi (sentenze n. 40 del 2006,
n. 424 e n. 355 del 2005).
    Dai   rilievi  svolti  discende  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 5,  comma 2,  della  legge  prov.  Bolzano  n. 8  del 2005,
perche'  esso,  disciplinando l'attivita' del maestro odontotecnico e
le  condizioni per l'acquisizione della relativa qualifica, definisce
una  nuova  figura  professionale ed incide cosi' su di un ambito che
rientra nella competenza legislativa dello Stato.
    6.  -  Restano assorbite le censure di violazione dell'art. 9 del
d.P.R. n. 670, del 1972 e dell'art. 33 della Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5, comma 2,
della   legge   della   Provincia  di  Bolzano 3 ottobre  2005,  n. 8
(Modifiche  di  leggi  provinciali  in  materia  di  lavori pubblici,
viabilita',  industria,  commercio,  artigianato, esercizi pubblici e
turismo e altre disposizioni);
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 5,  commi 3 e 4, della medesima legge della
Provincia di Bolzano, sollevate, in riferimento all'art. 9 del d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige)  ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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