N. 424 SENTENZA 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Professioni  - Professioni sanitarie - Norme della Regione Campania -
  Definizione   della   figura  professionale  di  musicoterapista  e
  istituzione  del  relativo  «registro  professionale  regionale»  -
  Ricorso  del  Governo  - Violazione dei principi fondamentali delle
  leggi   statali   in   materia   di  competenza  concorrente  delle
  «professioni»  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Illegittimita'
  costituzionale,   in   via   consequenziale,   di  ulteriori  norme
  inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime.
- Legge  della  Regione  Campania 17 ottobre 2005, n. 18, artt. 1, 2,
  comma 1, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione,  art. 117,  comma  terzo; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 27.
(GU n.51 del 27-12-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1,
lettera b),  4,  5,  6, della legge della Regione Campania 17 ottobre
2005,  n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura
professionale   di   musicoterapista),   promosso   con  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato il 21 dicembre
2005,  depositato  in  cancelleria il 27 dicembre 2005 ed iscritto al
n. 100 del registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21 novembre  2006  il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Paolo Cosentino per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Vincenzo Cocozza per la
Regione Campania.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 21 dicembre 2005 e depositato in
cancelleria  il  27 dicembre  2005,  il  Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 117, terzo comma,
della  Costituzione  e «per contrasto coi principi fondamentali delle
leggi  statali  in materia di professioni», questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 2,  comma 1,  lettera b), 4, 5 e 6 della
legge  della  Regione  Campania  17 ottobre  2005, n. 18 (Norme sulla
musicoterapia   e   riconoscimento   della  figura  professionale  di
musicoterapista).
    Il  ricorrente  espone  che,  con  la  predetta legge, la Regione
Campania   ha   disciplinato   la   nuova  figura  professionale  del
musicoterapista  (art. 2, comma 1, lettera b), stabilendo il relativo
percorso   formativo   (art. 4),   ed   ha   istituito  il  «registro
professionale  regionale del musicoterapista», definendo le procedure
ed  i  requisiti  richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento
della  relativa iscrizione (artt. 5 e 6). Cosi' facendo, tuttavia, la
Regione  avrebbe  ecceduto  dai  limiti  della competenza legislativa
regionale  previsti  dall'art. 117,  terzo comma, Cost. nella materia
concorrente  delle  professioni  e, in particolare, delle professioni
sanitarie.
    Infatti,  a  parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la
figura  del  musicoterapista  (il  quale  avrebbe competenze in campo
psicopedagogico, medico e musicale e svolge un tirocinio in strutture
della  riabilitazione  con  supervisione  clinica) dovrebbe ritenersi
compresa  tra  le  professioni  sanitarie e, quindi, afferente ad una
materia   nella   quale,   come  piu'  volte  affermato  dalla  Corte
costituzionale,  la potesta' legislativa regionale deve rispettare il
principio  fondamentale  secondo  cui  l'individuazione  delle figure
professionali,  con  i  relativi  profili ed ordinamenti didattici, e
l'istituzione di nuovi albi e' riservata allo Stato.
    Infine il ricorrente, considerato che le disposizioni della legge
della  Regione  Campania  n. 18 del 2005 diverse da quelle oggetto di
specifica  censura  si  porrebbero  in  inscindibile  connessione con
queste ultime, chiede che l'illegittimita' costituzionale sia estesa,
in  via  consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge
in esame.
    2.  -  Nel  giudizio  si e' costituita la Regione Campania che ha
concluso  chiedendo  che  il  ricorso  sia dichiarato inammissibile e
infondato.
    Ad  avviso  della  Regione  la  legge  impugnata non violerebbe i
limiti  imposti  alla  potesta' legislativa concorrente delle Regioni
dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost., perche' la legge medesima, come
risulterebbe  dal comma 2 del suo art. 1, si limiterebbe a promuovere
l'applicazione della disciplina della musicoterapia nell'ambito della
funzione di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacita' del
singolo  individuo  e della comunita', con particolare riferimento ai
portatori di handicap ed ai soggetti disagiati. La legge, dunque, non
regolamenterebbe  l'attivita'  in  oggetto,  bensi'  costituirebbe il
fondamento   legislativo  ed  il  limite  per  futuri  interventi  di
promozione  dell'attivita'  stessa,  individuando  i  requisiti  ed i
presupposti per simili interventi.
    Dall'esatta    individuazione   della   finalita'   della   legge
discenderebbe,    a    parere    della    difesa   regionale,   anche
l'inammissibilita' della questione, perche' il ricorso del Presidente
del  Consiglio  dei ministri non conterrebbe la specifica indicazione
dei  motivi  di illegittimita' di tutte le disposizioni, ma solamente
l'apodittica   assunzione   delle  norme  impugnate  nell'ambito  dei
principi   fondamentali   della   materia   e   l'affermazione  della
connessione delle residue norme con quelle specificamente censurate.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza di discussione la Regione ha
depositato  una  memoria  nella  quale sottolinea che, nelle more del
giudizio di legittimita' costituzionale, e' stata promulgata la legge
1° febbraio  2006,  n. 43  (Disposizioni  in  materia  di professioni
sanitarie       infermieristiche,      ostetrica,      riabilitative,
tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e  delega  al  Governo  per
l'istituzione   dei   relativi   ordini  professionali).  Tale  nuova
disciplina   statale   imporrebbe   di   distinguere   due  tipologie
professionali:  da  un  lato,  quelle  sanitarie (art. 1, comma 1) e,
dall'altro,  quelle  degli  «operatori  di  interesse  sanitario  non
riconducibili  alle  professioni sanitarie come definite dal comma 1»
(art. 1,  comma 2).  Rispetto  alle  seconde  la legge n. 43 del 2006
prevede  la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione
dei  profili  professionali.  Ne conseguirebbe che il musicoterapista
costituirebbe  un  profilo di operatore di interesse sanitario per il
quale  le Regioni sarebbero abilitate ad interventi legislativi anche
piu' incisivi rispetto a quello effettuato con la legge impugnata.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
riferimento  all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione e «per
contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di
professioni», questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2,
comma 1,  lettera b),  4,  5  e  6 della legge della Regione Campania
17 ottobre  2005,  n. 18  (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento
della figura professionale di musicoterapista).
    2. - La questione e' fondata.
    La  legge  regionale  impugnata  dal Presidente del Consiglio dei
ministri  definisce la musicoterapia come «attivita' psico-pedagogica
e  socio-sanitaria  di  pubblico  interesse»,  avente quale scopo «lo
sviluppo  e  la  riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo
per   il  raggiungimento  di  una  migliore  integrazione  sul  piano
intrapersonale  e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore
qualita'   della   vita»   (art. 1).   Essa,  inoltre,  qualifica  il
musicoterapista come «un soggetto in possesso di diploma superiore di
secondo  grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto
un     corso     triennale    di    impostazione    multidisciplinare
socio-psicopedagogico-medico-musicale  e  un  tirocinio  di  un  anno
presso  strutture  pubbliche  o  convenzionate o del privato sociale,
della  formazione  primaria  e della riabilitazione, con supervisione
clinica  e di musicoterapia» (art. 2); dispone che il musicoterapista
svolge  funzioni  di prevenzione, di riabilitazione e socio-sanitarie
(art. 3); istituisce, presso l'assessorato alla sanita' della Regione
Campania, «il registro professionale regionale dei musicoterapisti al
quale  possono  iscriversi  coloro che hanno superato il corso per la
formazione  di  musicoterapisti  e  che hanno effettuato il tirocinio
professionale  di  almeno  trecento  ore  o  un  anno  presso  centri
specializzati  pubblici  o  privati,  con  supervisione  clinica e di
musicoterapia» (art. 5).
    E'  evidente, pertanto, che la legge impugnata definisce un nuovo
profilo    professionale    in    materia   sanitaria,   essendo   il
musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia
al  fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi
psichici o fisici.
    L'art. 117,   terzo   comma,  Cost.,  include  la  materia  delle
professioni  tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente
e questa Corte ha piu' volte affermato che, rispetto ad essa, debbono
ritenersi  riservate  allo  Stato  sia  l'individuazione delle figure
professionali,  con  i  relativi  profili  ed  ordinamenti  didattici
(sentenze  n. 40  del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la
disciplina  dei  titoli  necessari  per l'esercizio delle professioni
(sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze
n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).
    Da  simili  principi  -  enunciati  anche  in  giudizi  aventi ad
oggetto, come quello presente, leggi regionali disciplinanti pratiche
terapeutiche  non convenzionali (sentenza n. 353 del 2003) - discende
l'illegittimita'  delle  disposizioni  della  legge  Regione Campania
n. 18  del  2005 impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
In  quanto  ricadono  tutte  nel  campo  che,  come si e' detto, deve
intendersi  riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma,
Cost.
    3.  - Non si puo' pervenire a conclusione diversa, come sostenuto
dalla  Regione  Campania,  facendo  leva  sulla disciplina introdotta
dalla  recente legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia
di  professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e  delega  al  Governo  per
l'istituzione dei relativi ordini professionali).
    Pur  tralasciando ogni considerazione circa l'effettiva rilevanza
di questa legge nel presente giudizio di legittimita' costituzionale,
si   osserva   che   essa,  nel  definire  le  professioni  sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, stabilisce che tali sono «quelle previste ai sensi della
legge  10 agosto  2000,  n. 251,  e  del  decreto  del Ministro della
sanita' 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
23 maggio  2001,  i  cui  operatori  svolgono,  in forza di un titolo
abilitante   rilasciato   dallo   Stato,  attivita'  di  prevenzione,
assistenza, cura o riabilitazione» (art. 1, comma 1).
    Resta  cosi'  confermata  l'illegittimita'  delle norme regionali
impugnate,  poiche'  il musicoterapista svolge funzioni che la stessa
legge  della  Regione  Campania  n. 18  del  2005 qualifica di natura
preventiva,  riabilitativa  e  socio-sanitaria e dunque, funzioni che
presentano i caratteri che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
n. 43  del  2006, sono propri delle attivita' espletate da coloro che
esercitano professioni sanitarie.
    4.  -  L'intera  legge  regionale  in  esame  e' inscindibilmente
connessa  con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente
e  pertanto,  ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la  declaratoria di illegittimita' costituzionale deve essere estesa,
in  via  consequenziale, anche agli artt. 1, 2 comma 1, lettera a), e
3, non oggetto di impugnazione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1,
lettera b),  4,  5  e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre
2005,  n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura
professionale di musicoterapista);
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1,
2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C1151