N. 430 ORDINANZA 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istruzione - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione
  dell'insegnamento  della  lingua  italiana  a  partire  dalla prima
  classe  della  scuola  elementare  in  lingua  tedesca - Denunciato
  contrasto  con  le  norme  dello  Statuto  speciale,  che prevedono
  l'obbligatorieta' dell'insegnamento a partire dalla seconda o terza
  classe  -  Erronea  interpretazione  del parametro statutario - Non
  fondatezza della questione.
- Legge  della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64,
  art. 2-bis,  inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile
  2004, n. 1.
- D.P.R.  31 agosto  1972, n. 670, artt. 19 e 103; d.P.R. 10 febbraio
  1983, n. 89, art. 6, comma 2.
(GU n.51 del 27-12-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2-bis della
legge  della  Provincia  autonoma  di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64
(Programmi  didattici  per  la  scuola  primaria  della  provincia di
Bolzano,   1988),   inserito  dall'art. 18  della  legge  provinciale
8 aprile  2004,  n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione  per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e
norme  legislative  collegate-legge  finanziaria  2004), promosso con
ordinanza  del 29 settembre 2005 dal Tribunale regionale di giustizia
amministrativa  -  sezione  autonoma per la Provincia di Bolzano, sul
ricorso  proposto  da K. E. ed altri contro la Giunta della Provincia
autonoma di Bolzano, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7 novembre  2006  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito l'avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di
Bolzano;
    Ritenuto che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa -
sezione  autonoma  per  la  Provincia  di  Bolzano, con ordinanza del
29 settembre   2005,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 2-bis  della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola
primaria  della  provincia  di  Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18
della  legge  provinciale  8 aprile  2004,  n. 1 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e
per   il  triennio  2004-2006  e  norme  legislative  collegate-legge
finanziaria  2004), per violazione degli articoli 19 e 103 del d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige),  nonche'  dell'art. 6,  comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983,
n. 89  (Approvazione  del  testo unificato dei decreti del Presidente
della  Repubblica  20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761,
concernenti  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
di Bolzano);
        che  il  giudizio  a quo ha ad oggetto la impugnazione di due
provvedimenti  della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano con i
quali  e' stato introdotto, a partire dall'anno scolastico 2004/2005,
l'insegnamento  obbligatorio  della lingua italiana in tutte le prime
classi delle scuole elementari in lingua tedesca;
        che,  in  punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che gli
atti  impugnati  sono  stati  emanati  sulla  base di quanto previsto
dall'art. 2-bis  della  legge  provinciale  n. 64  del 1988, il quale
prevede  l'insegnamento  obbligatorio  della  lingua  italiana, nella
misura  di  un'ora  settimanale,  a  partire dalla prima classe della
scuola   elementare   in   lingua  tedesca,  di  talche'  l'eventuale
accoglimento   della   sollevata   questione   di   costituzionalita'
determinerebbe   l'illegittimita'   dei   provvedimenti  oggetto  del
giudizio principale;
        che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ritiene  che  detta  norma provinciale contrasti con l'art. 19, primo
comma,  dello  statuto  speciale,  nonche'  con  la relativa norma di
attuazione  (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983), nella parte
in  cui  esse  prevedono  l'obbligatorieta'  dell'insegnamento  della
seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari a partire
dalla seconda o dalla terza classe;
        che  quindi,  a  parere  del rimettente, tali norme farebbero
espresso  divieto  di  introdurre  l'insegnamento  in questione prima
della  seconda  classe elementare, in quanto lo scopo del legislatore
statutario  sarebbe quello di «consolidare innanzitutto e soprattutto
la conoscenza della madrelingua»;
        che,  sempre  ad  avviso  del  rimettente, la norma impugnata
violerebbe  anche  l'art. 103  dello  statuto  speciale, ai sensi del
quale,  per  le  modificazioni statutarie, si applica il procedimento
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali;
        che  si  e'  costituita  in giudizio la Provincia autonoma di
Bolzano,   chiedendo   che  la  questione  sollevata  sia  dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata;
        che,  ad  avviso  della  Provincia,  la  norma impugnata deve
essere   letta   alla  luce  dei  principi  statutari  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  e,  in  particolare, dell'art. 2, che riconosce
«parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico
al quale appartengono», salvaguardando le «rispettive caratteristiche
etniche e culturali»;
        che, pertanto, la previsione di cui all'art. 19, primo comma,
dello  statuto speciale dovrebbe essere interpretata, al contrario di
quanto  ritenuto  dal  TRGA rimettente, quale norma volta a garantire
che l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua abbia inizio «al
piu' tardi» dalla seconda classe elementare;
        che  inoltre,  la  Provincia  osserva che l'art. 9 del d.P.R.
n. 89  del  1983 le riconosce il potere di adottare «le modifiche dei
programmi  e  degli  orari  di  insegnamento e di esame, ivi compresa
l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo
linguistico»;
        che,  in  prossimita'  dell'udienza, la Provincia autonoma di
Bolzano  ha  depositato  memoria  insistendo  per  la declaratoria di
inammissibilita' o infondatezza della questione.
    Considerato    che    il   Tribunale   regionale   di   giustizia
amministrativa  -  sezione  autonoma  per  la Provincia di Bolzano ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis
della  legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988,
n. 64  (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di
Bolzano,   1988),   inserito  dall'art. 18  della  legge  provinciale
8 aprile  2004,  n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione  per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e
norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), per violazione
degli   articoli 19   e   103   del  d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' dell'art. 6,
comma 2,  del  d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo
unificato  dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica 20 gennaio
1973,   n. 116  e  4 dicembre  1981,  n. 761,  concernenti  norme  di
attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);
        che  il rimettente ritiene che la norma censurata, prevedendo
l'introduzione  dell'insegnamento obbligatorio della lingua italiana,
nella  misura  di  un'ora  settimanale,  a partire dalla prima classe
della scuola elementare in lingua tedesca, contravverrebbe al divieto
di  iniziare tale insegnamento prima della seconda classe elementare,
asseritamene   sancito   dall'art. 19,  primo  comma,  dello  statuto
speciale  e  dalla  relativa  norma  di attuazione di cui all'art. 6,
comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983;
        che,  infatti,  secondo  il  giudice  rimettente, scopo della
norma  statutaria  sarebbe  quello  di  «consolidare  innanzitutto  e
soprattutto la conoscenza della madrelingua»;
        che, invero, la prospettazione della questione sollevata, nei
termini indicati, si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 19
dello  statuto  di autonomia, atteso che la prescrizione secondo cui,
nelle  «scuole  elementari,  con  inizio  dalla seconda o dalla terza
classe,  [...]  e'  obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua»
non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia
di studio;
        che  detta  norma  statutaria,  evidentemente  ispirata dalla
finalita'  di  favorire  quanto  piu'  possibile l'integrazione fra i
diversi  gruppi  linguistici  esistenti in Trentino-Alto Adige, quale
presupposto  essenziale  per  la loro convivenza pacifica, e' posta a
presidio dell'obbligatorieta' dell'insegnamento della seconda lingua,
accanto allo studio della madre lingua, nelle scuole elementari;
        che,  coerentemente  con  tale finalita', l'art. 6 del d.P.R.
n. 89  del  1983,  dopo  aver ribadito quanto stabilito dall'art. 19,
primo  comma,  dello  statuto,  specifica  che  «l'insegnamento della
seconda  lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata
conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di
scuola»,  mentre  il  successivo  art. 9  del  d.P.R.  n. 89 del 1983
riconosce  alla  Provincia  il  potere  di  individuare  «i  percorsi
didattici  piu'  idonei  e  rispondenti  alle  esigenze  culturali  e
linguistiche  dei  gruppi  medesimi,  nel  quadro  della  unitarieta'
dell'ordinamento  scolastico  provinciale definito dall'art. 19 dello
statuto»;
        che,  pertanto,  alla  luce  di tali considerazioni, la norma
impugnata  non  contrasta  ne' con l'art. 19 dello statuto ne' con la
relativa  norma  di attuazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 89 del
1983;
        che,  conseguentemente,  non  puo'  ritenersi violato neanche
l'art. 103  dello  statuto,  non  venendo  in  considerazione  alcuna
modifica statutaria;
        che,  dunque,  la questione e' manifestamente infondata sotto
tutti i profili evocati.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2-bis   della  legge  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano 30 dicembre  1988,  n. 64 (Programmi
didattici  per  la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988),
inserito  dall'art. 18  della  legge  provinciale 8 aprile 2004, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario  2004  e  per  il  triennio 2004-2006 e norme legislative
collegate  -  legge  finanziaria 2004) sollevata, in riferimento agli
artt. 19  e  103  del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto Adige), nonche' all'art. 6, comma 2,
del  d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e
4 dicembre  1981,  n. 761,  concernenti  norme  di  attuazione  dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico  in  provincia  di  Bolzano),  dal  Tribunale regionale di
giustizia  amministrativa  -  sezione  autonoma  per  la Provincia di
Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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