N. 435 ORDINANZA 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Societa'   -  Controversie  in  materia  societaria  -  Richiesta  di
  fissazione  dell'udienza  notificata  dal convenuto senza concedere
  alla  controparte  il termine per la replica - Facolta' dell'attore
  di  dedurre  prova  contraria  -  Mancata  previsione  -  Lamentata
  violazione   del   diritto  al  contraddittorio  tra  le  parti  in
  condizione  di  parita' e del diritto di difesa - Questione carente
  di   esposizione   sull'individuazione   del  quadro  normativo  di
  riferimento  e  di  motivazione  sulla  rilevanza  e  non manifesta
  infondatezza - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo.
(GU n.51 del 27-12-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e
2,  del  decreto  legislativo  17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti  in  materia  di diritto societario e di intermediazione
finanziaria,  nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12  della  legge  3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal
Tribunale  di  Torino  nel procedimento civile instaurato da C. n. ed
altra  nei confronti della s.p.a. Banco di Brescia San Paolo CAB, con
ordinanza  del  4 febbraio  2005,  iscritta  al  n. 453  del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice
relatore Francesco Amirante;
    Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 febbraio
2005  pervenuta  a  questa  Corte il 25 agosto 2005, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10,
commi 1   e   2,   del  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5
(Definizione  dei  procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione   finanziaria,   nonche'   in   materia   bancaria  e
creditizia,  in  attuazione  dell'articolo 12  della  legge 3 ottobre
2001,  n. 366),  «nella  parte  in cui non prevede la facolta' per la
parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta
richieda  -  come  e'  sua  facolta' nell'ipotesi in cui non proponga
domande  riconvenzionali  o  eccezioni non rilevabili di ufficio - la
fissazione di udienza senza concedere a controparte il termine di cui
all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003»;
        che  il  giudice  remittente,  esclusa la possibilita' di una
interpretazione conforme al dettato costituzionale della disposizione
censurata  (e,  in particolare del comma 2 della medesima), atteso il
relativo   tenore  letterale,  osserva,  quanto  alla  non  manifesta
infondatezza,  come  l'esclusione della suddetta facolta' - viceversa
prevista  dall'art. 184,  primo comma, cod. proc. civ. - impedisca di
dare  piena  attuazione al diritto al contraddittorio tra le parti in
condizioni di parita' e al diritto di difesa dell'attore;
        che  il  giudice  a  quo  desume  la rilevanza dalle seguenti
circostanze  verificatesi nelle specie: a) la parte convenuta, con la
propria  comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto prove; b) la
parte  attrice,  nella  nota  di  cui all'art. 10 del d.lgs. n. 5 del
2003,  ha  formulato prova contraria diretta e indiretta; c) la parte
convenuta,  nella  propria  memoria  conclusionale,  ha  eccepito  la
decadenza della parte attrice dalla prova contraria;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, dopo aver rilevato come la fattispecie da cui e' sorta la
questione  non  sia  stata  puntualmente descritta dal remittente, ha
concluso  per  l'inammissibilita'  o  la manifesta infondatezza della
questione medesima.
    Considerato che il Tribunale di Torino in composizione collegiale
ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 24, secondo comma, e 111,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 10,  commi 1  e  2, del decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n. 5  (Definizione  dei procedimenti in materia di
diritto  societario  e  di  intermediazione  finanziaria,  nonche' in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge
3 ottobre  2001,  n. 366), nella parte in cui non prevede la facolta'
per  la  parte  attrice di dedurre la prova contraria quando la parte
convenuta  richieda, come e' sua facolta' quando non proponga domande
riconvenzionali  o  eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione
d'udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4,
comma 2, del d.lgs n. 5 del 2003;
        che  il  remittente  ha  omesso la compiuta descrizione della
fattispecie  controversa,  limitandosi  a  riferire  che la convenuta
nella  comparsa di costituzione ha dedotto prove, provocando poi, con
la   presentazione   dell'istanza   di  fissazione  dell'udienza,  la
decadenza degli attori dal potere di chiedere la prova contraria, con
conseguente  lesione  del diritto di difesa degli attori e violazione
del principio del contraddittorio;
        che  nell'ordinanza  di remissione si afferma apoditticamente
che  la  convenuta,  non  avendo  proposto  domande riconvenzionali o
eccezioni  non  rilevabili  d'ufficio,  aveva facolta' di chiedere la
fissazione dell'udienza;
        che  manca  ogni  argomentazione  sui  rapporti  tra le norme
regolatrici  dell'istanza  di  fissazione  dell'udienza  nonche'  del
controllo  sulla  relativa  legittimita' e quelle che stabiliscono le
conseguenze processuali da essa prodotte;
        che  la  motivazione dell'ordinanza e', pertanto, carente sia
sotto il profilo della rilevanza sia riguardo alla individuazione del
quadro normativo e al giudizio di non manifesta infondatezza;
        che  da  tali  carenze consegue la manifesta inammissibilita'
della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia  di  diritto  societario  e  di  intermediazione finanziaria,
nonche'   in   materia   bancaria   e   creditizia,   in   attuazione
dell'articolo 12  della  legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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