N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 2006
Ordinanza emessa il 6 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) dal tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Licata, nel procedimento penale a carico di Djamel Ben Mohamed Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a fattispecie piu' gravi - Violazione del principio di colpevolezza - Lesione della liberta' personale dell'imputato - Elusione di precedente giudicato della Corte costituzionale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter e comma 5-quinquies [sostituiti dall'art. 1, comma 5-bis e comma 6, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271]. - Costituzione, artt. 3, 13, 27 e 136.(GU n.51 del 27-12-2006 )
IL TRIBUNALE Rilevato che si procede alla convalida dell'arresto di Djamel Ben Mohamed, cittadino algerino per il delitto p.p. dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e che la norma in contestazione, nonche' la norma collegata di cui al comma 5-quinquies, che impone obbligatoriamente l'arresto del cittadino extracomunitario in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione, si pongono in palese contrasto con gli artt. 3, 13, 27, 136 Costituzione in quanto in forza del loro disposto viene astrattamente ad essere assoggettato alla misura eccezionale dell'arresto obbligatorio un soggetto che, per molteplici motivi riconducibili alla mancanza di documenti personali, idonei mezzi finanziari, capacita' di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, non si trova generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente all'ordine di espulsione, determinandosi cosi', in modo assolutamente aprioristico e indiscriminato, una inammissibile menomazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione e di inviolabilita' della liberta' personale; Rilevato altresi', per quanto concerne l'art. 136 Costituzione, che la normativa anzidetta risulta avere sostanzialmente eluso, se non apertamente violato, il precedente giudicato della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimita' di identico congegno normativo, essendosi di fatto raggiunto tale risultato mediante la surrettizia trasformazione della precedente fattispecie contravvenzionale (su cui era intervenuta la pronuncia di incostituzionalita), nella attuale previsione delittuosa che tuttavia non trova razionale giustificazione, quanto a rigore del trattamento sanzionatorio, nell'equo contemperamento del bene giuridico tutelato dalla norma, con il bene supremo della liberta' e della sicurezza personale; Rilevato, a tal riguardo, come appaia ragionevolmente plausibile affermare che, in mancanza di un effettivo trasferimento dello straniero fuori del territorio dello Stato italiano ad opera dell'autorita', e a fronte della impossibilita' pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo Paese, non puo' oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole. Rilevato che d'altra parte, il fatto in se' della fuoriuscita dal territorio dello Stato, se da un lato potrebbe soddisfare astrattamente il contenuto del provvedimento di espulsione, dall'altro esporrebbe in modo irrazionale e ingiustificato lo straniero ad altre conseguenze personali e giuridiche perfino piu' gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza clandestina in Italia, in quanto non potendo raggiungere in condizioni di sicurezza il proprio Paese, questi si troverebbe per lo piu' costretto a optare per altre soluzioni costituite dal necessario e contestuale ingresso nel territorio di altro Stato, appartenente o meno all'Unione europea, finendo cosi' con il dovere accettare il rischio, certamente inesigibile, di subire altre ripercussioni legali in danno della sua liberta'. Rilevato infine che, per quanto concerne i profili di incompatibilita' con il fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost., la normativa di cui all'art. 14, comma 5-ter-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, realizza il risultato di una indebita e arbitraria disparita' di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravita', l'arresto e' reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati dal codice di procedura penale;
P. Q. M. Ritenuta la non manifesta l'inammissibilita', per i motivi anzidetti, delle questioni sollevate e ritenuta altresi' la loro rilevanza nel presente procedimento per gli effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all'indagato, dall'accoglimento delle questioni medesime; Dispone la sospensione del presente procedimento di convalida e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulle questioni sollevate; Ordina l'immediata liberazione e scarcerazione di Djamel Ben Mohamed, nato in Algeria il 19 dicembre 1980 se non detenuto per altra causa, risultando allo stato carente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del delitto contestato, apparendo non sufficientemente supportata la tesi accusatoria inerente alla effettiva possibilita' ed esigibilita' nei confronti dello straniero di adempiere utilmente ed efficacemente l'ordine di espulsione, e non essendo stata peraltro richiesta l'applicazione di alcuna misura custodiale; Rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. non sussistendo alcuna delle esigenze cautelari richieste dalla legge, e apparendo anzi l'esecuzione di tale misura del tutto incompatibile con l'obbligo giuridico gravante sull'indagato di lasciare il territorio dello Stato, in conformita' alle decisioni dell'autorita' competente. Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti relativi alla instaurazione del relativo giudizio dinanzi la Corte costituzionale a sensi delle vigenti disposizioni. Licata, addi' 6 maggio 2006 Il giudice: Genna 06C1171