N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 2006

Ordinanza   emessa   il   6   maggio   2006   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  3  novembre  2006)  dal  tribunale di Agrigento -
Sezione  distaccata  di  Licata,  nel procedimento penale a carico di
Djamel Ben Mohamed

Straniero   e  apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Delitto  di
  trattenimento,  senza  giustificato  motivo,  nel  territorio dello
  Stato  in  violazione  dell'ordine  di allontanamento impartito dal
  questore  - Arresto obbligatorio - Irragionevolezza - Disparita' di
  trattamento  rispetto  a  fattispecie  piu'  gravi - Violazione del
  principio  di  colpevolezza  -  Lesione  della  liberta'  personale
  dell'imputato  -  Elusione  di  precedente  giudicato  della  Corte
  costituzionale.
- Decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter e
  comma 5-quinquies  [sostituiti  dall'art. 1, comma 5-bis e comma 6,
  del  decreto  legge  14 settembre  2004,  n. 241,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3, 13, 27 e 136.
(GU n.51 del 27-12-2006 )
                            IL TRIBUNALE

    Rilevato che si procede alla convalida dell'arresto di Djamel Ben
Mohamed,  cittadino  algerino per il delitto p.p. dall'art. 14, comma
5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e che la norma in contestazione, nonche' la
norma   collegata   di   cui   al   comma   5-quinquies,  che  impone
obbligatoriamente l'arresto del cittadino extracomunitario in caso di
inottemperanza   all'ordine  di  espulsione,  si  pongono  in  palese
contrasto  con  gli  artt. 3,  13,  27, 136 Costituzione in quanto in
forza  del  loro  disposto viene astrattamente ad essere assoggettato
alla  misura  eccezionale  dell'arresto obbligatorio un soggetto che,
per  molteplici  motivi  riconducibili  alla  mancanza  di  documenti
personali,  idonei  mezzi  finanziari,  capacita'  di  procurarsi  un
regolare  mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, non si trova
generalmente  nelle  condizioni materiali di adempiere spontaneamente
all'ordine di espulsione, determinandosi cosi', in modo assolutamente
aprioristico  e  indiscriminato,  una  inammissibile  menomazione del
principio  di  colpevolezza  di  cui  all'art. 27  Costituzione  e di
inviolabilita' della liberta' personale;
    Rilevato  altresi',  per quanto concerne l'art. 136 Costituzione,
che  la  normativa  anzidetta risulta avere sostanzialmente eluso, se
non   apertamente   violato,  il  precedente  giudicato  della  Corte
costituzionale  che  aveva  dichiarato  la illegittimita' di identico
congegno  normativo,  essendosi  di  fatto  raggiunto  tale risultato
mediante  la  surrettizia trasformazione della precedente fattispecie
contravvenzionale   (su   cui   era   intervenuta   la  pronuncia  di
incostituzionalita), nella attuale previsione delittuosa che tuttavia
non  trova razionale giustificazione, quanto a rigore del trattamento
sanzionatorio,  nell'equo contemperamento del bene giuridico tutelato
dalla  norma,  con  il  bene supremo della liberta' e della sicurezza
personale;
    Rilevato,  a tal riguardo, come appaia ragionevolmente plausibile
affermare  che,  in  mancanza  di  un  effettivo  trasferimento dello
straniero   fuori  del  territorio  dello  Stato  italiano  ad  opera
dell'autorita',  e  a  fronte  della  impossibilita' pratica da parte
dello  straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo Paese, non
puo'  oggettivamente  pretendersi che questi esegua spontaneamente un
provvedimento a lui pregiudizievole.
    Rilevato che d'altra parte, il fatto in se' della fuoriuscita dal
territorio   dello   Stato,   se   da  un  lato  potrebbe  soddisfare
astrattamente   il   contenuto   del   provvedimento  di  espulsione,
dall'altro   esporrebbe  in  modo  irrazionale  e  ingiustificato  lo
straniero  ad  altre  conseguenze personali e giuridiche perfino piu'
gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza clandestina in Italia,
in  quanto  non  potendo  raggiungere  in  condizioni di sicurezza il
proprio  Paese,  questi  si troverebbe per lo piu' costretto a optare
per  altre soluzioni costituite dal necessario e contestuale ingresso
nel  territorio  di  altro  Stato,  appartenente  o  meno  all'Unione
europea, finendo cosi' con il dovere accettare il rischio, certamente
inesigibile,  di subire altre ripercussioni legali in danno della sua
liberta'.
    Rilevato   infine   che,   per   quanto  concerne  i  profili  di
incompatibilita'  con  il  fondamentale  principio  di cui all'art. 3
Cost., la normativa di cui all'art. 14, comma 5-ter-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998,  realizza  il  risultato  di  una  indebita e arbitraria
disparita'  di  trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti
per  i  quali  invece,  malgrado la loro obiettiva maggiore gravita',
l'arresto  e' reso solamente facoltativo in base ai principi generali
dettati dal codice di procedura penale;
                              P. Q. M.
    Ritenuta  la  non  manifesta  l'inammissibilita',  per  i  motivi
anzidetti,  delle  questioni  sollevate  e  ritenuta altresi' la loro
rilevanza  nel  presente  procedimento per gli effetti favorevoli che
deriverebbero,   in   capo   all'indagato,   dall'accoglimento  delle
questioni medesime;
    Dispone  la  sospensione del presente procedimento di convalida e
la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale affinche' si
pronunci sulle questioni sollevate;
    Ordina  l'immediata  liberazione  e  scarcerazione  di Djamel Ben
Mohamed,  nato in  Algeria  il  19  dicembre 1980 se non detenuto per
altra  causa,  risultando allo stato carente il presupposto dei gravi
indizi  di  colpevolezza  in  ordine  alla  consumazione  del delitto
contestato,   apparendo   non  sufficientemente  supportata  la  tesi
accusatoria  inerente alla effettiva possibilita' ed esigibilita' nei
confronti  dello  straniero  di  adempiere utilmente ed efficacemente
l'ordine  di  espulsione,  e  non  essendo  stata  peraltro richiesta
l'applicazione di alcuna misura custodiale;
    Rigetta  la  richiesta  di  applicazione  della  misura cautelare
dell'obbligo  di presentazione alla p.g. non sussistendo alcuna delle
esigenze   cautelari   richieste   dalla   legge,  e  apparendo  anzi
l'esecuzione  di  tale  misura  del tutto incompatibile con l'obbligo
giuridico  gravante  sull'indagato  di  lasciare  il territorio dello
Stato, in conformita' alle decisioni dell'autorita' competente.
    Manda  la  cancelleria  per  tutti  gli adempimenti relativi alla
instaurazione del relativo giudizio dinanzi la Corte costituzionale a
sensi delle vigenti disposizioni.
        Licata, addi' 6 maggio 2006
                          Il giudice: Genna
06C1171