N. 443 ORDINANZA 6 - 22 dicembre 2006
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva - Ammissione al beneficio - Preclusione per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, in combinato disposto con la legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater. - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.(GU n.51 del 27-12-2006 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 1 agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in combinato disposto con l'art. 58-quater della legge 25 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2006, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non prevedono l'esclusione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena nei confronti dei soggetti cui e' stata revocata una misura alternativa alla detenzione, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; che il rimettente riferisce che, con ordinanza del 10 dicembre 2005, il Magistrato di sorveglianza aveva negato al condannato (la cui pena termina il 6 marzo 2007) la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge n. 207 del 2003; che tale provvedimento era giustificato dal fatto che il 22 luglio 2004 il soggetto aveva subito la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale; che il condannato ha proposto reclamo sostenendo di non aver beneficiato di alcuna misura alternativa alla detenzione, essendo stato l'affidamento revocato sin dal suo inizio, ed invocando la sentenza n. 278 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003; che la citata sentenza della Corte costituzionale ha determinato «l'abrogazione in toto» del citato art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003, con la conseguente possibilita' ed, anzi, in presenza degli altri presupposti di legge, la doverosita', stante l'assenza di discrezionalita' del Magistrato di sorveglianza nella concessione del beneficio, dell'accesso alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena da parte di chi ha subito la revoca di una misura alternativa per «fatto colpevole»; che, secondo il rimettente, la normativa risultante dalla predetta declaratoria di incostituzionalita' risulta confliggente con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; che sarebbe infatti irragionevole, e percio' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il sistema derivante dal combinato disposto dell'art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 207 del 2003, dal momento che la revoca della misura ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354 del 1975, da un lato, impedisce l'accesso, fra le altre misure alternative, a quella costituita dall'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della stessa legge, e, dall'altro, impone la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, misura, peraltro, piu' favorevole; che detto sistema, inoltre, vanificherebbe la funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione; che, secondo il giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante dal momento che, ove venisse dichiarata l'incostituzionalita' del combinato disposto delle norme censurate, il beneficio in esame, altrimenti concedibile sussistendo gli altri presupposti di legge, non sarebbe applicabile al caso di specie. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubita della legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non prevede, come causa ostativa del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, la revoca di una misura alternativa alla detenzione, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza del sistema che si viene a determinare dal momento che, in caso di revoca di misura ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354 del 1975, da un lato e' impedito l'accesso, fra le altre misure alternative, a quella costituita dall'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della stessa legge, e dall'altro si impone la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, misura piu' favorevole; nonche' dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perche' sarebbe vanificata la funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale, in quanto ogni misura alternativa alla detenzione, accanto alla funzione di rieducazione, risponde all'esigenza «specialpreventiva» di impedire nuovi comportamenti illeciti attraverso la predisposizione di una griglia di prescrizioni piu' o meno cogenti, esigenza che sarebbe frustrata dalla concessione della sospensione condizionata della esecuzione della pena di cui all'art. 1 della legge n. 207 del 2003 al condannato che, proprio per avere violato quelle prescrizioni, abbia subito la revoca della misura alternativa; che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata della pena detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell'automatismo che si rinviene nella norma denunciata con i principi di proporzionalita' e di individualizzazione della pena; che, pertanto, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della predetta sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, ex plurimis, ordinanze n. 326 del 2006, n. 346, n. 229 e n. 206 del 2005).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C1187