N. 443 ORDINANZA 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento  penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
  della pena detentiva - Ammissione al beneficio - Preclusione per le
  persone  condannate  che  abbiano  subito  la  revoca di una misura
  alternativa  alla  detenzione  -  Mancata  previsione  - Denunciata
  violazione  dei  principi di ragionevolezza e di rieducazione della
  pena  - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale
  della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della
  questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
- Legge  1°  agosto  2003,  n. 207,  art. 1,  comma 3,  in  combinato
  disposto con la legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
(GU n.51 del 27-12-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della   legge   1 agosto   2003,   n. 207  (Sospensione  condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),
in  combinato  disposto  con  l'art. 58-quater  della legge 25 luglio
1975,  n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle  misure  privative  e  limitative  della liberta), promosso con
ordinanza  del  13 febbraio  2006  dal  Tribunale  di sorveglianza di
Cagliari, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
    Udito  nella  camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2006, il Tribunale di
sorveglianza  di  Cagliari  ha  sollevato  questione  di legittimita'
costituzionale   del   combinato  disposto  dell'art. 1  della  legge
1 agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della
pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell'art. 58-quater
della   legge   26 luglio   1975,   n. 354   (Norme  sull'ordinamento
penitenziario  e  sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della  liberta),  nella  parte  in cui non prevedono l'esclusione del
beneficio  della  sospensione condizionata dell'esecuzione della pena
nei   confronti  dei  soggetti  cui  e'  stata  revocata  una  misura
alternativa  alla  detenzione,  per  contrasto  con gli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione;
        che   il   rimettente   riferisce   che,  con  ordinanza  del
10 dicembre  2005,  il  Magistrato  di  sorveglianza  aveva negato al
condannato  (la  cui  pena  termina  il  6 marzo 2007) la sospensione
condizionata  dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 1 e ss.
della legge n. 207 del 2003;
        che  tale  provvedimento  era  giustificato  dal fatto che il
22 luglio 2004 il soggetto aveva subito la revoca dell'affidamento in
prova al servizio sociale;
        che  il condannato ha proposto reclamo sostenendo di non aver
beneficiato  di  alcuna  misura  alternativa alla detenzione, essendo
stato  l'affidamento  revocato  sin  dal  suo inizio, ed invocando la
sentenza   n. 278  del  2005  con  cui  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 3,
lettera d), della legge n. 207 del 2003;
        che   la   citata  sentenza  della  Corte  costituzionale  ha
determinato  «l'abrogazione  in  toto»  del  citato  art. 1, comma 3,
lettera d),   della   legge  n. 207  del  2003,  con  la  conseguente
possibilita'  ed, anzi, in presenza degli altri presupposti di legge,
la  doverosita',  stante l'assenza di discrezionalita' del Magistrato
di  sorveglianza  nella  concessione del beneficio, dell'accesso alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione della pena da parte di chi
ha subito la revoca di una misura alternativa per «fatto colpevole»;
        che,  secondo  il  rimettente,  la normativa risultante dalla
predetta declaratoria di incostituzionalita' risulta confliggente con
gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
        che sarebbe infatti irragionevole, e percio' in contrasto con
l'art. 3  della  Costituzione,  il  sistema  derivante  dal combinato
disposto   dell'art. 58-quater   della   legge   n. 354  del  1975  e
dell'art. 1, comma 3, della legge n. 207 del 2003, dal momento che la
revoca  della misura ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354 del
1975,   da   un  lato,  impedisce  l'accesso,  fra  le  altre  misure
alternative,   a  quella  costituita  dall'affidamento  in  prova  al
servizio   sociale   di   cui  all'art. 47  della  stessa  legge,  e,
dall'altro,  impone  la  concessione  della  sospensione condizionata
dell'esecuzione della pena, misura, peraltro, piu' favorevole;
        che   detto  sistema,  inoltre,  vanificherebbe  la  funzione
rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale
dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione;
        che,  secondo  il giudice a quo, la questione di legittimita'
costituzionale   sarebbe  rilevante  dal  momento  che,  ove  venisse
dichiarata  l'incostituzionalita'  del combinato disposto delle norme
censurate,  il beneficio in esame, altrimenti concedibile sussistendo
gli  altri  presupposti  di legge, non sarebbe applicabile al caso di
specie.
    Considerato  che  il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubita
della legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1,
comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),
e  dell'art. 58-quater  della  legge  26 luglio  1975,  n. 354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta),  nella  parte  in  cui non
prevede,   come   causa  ostativa  del  beneficio  della  sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena,  la  revoca di una misura
alternativa   alla   detenzione,  per  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  per  l'irragionevolezza  del  sistema  che  si viene a
determinare  dal  momento  che,  in caso di revoca di misura ai sensi
dell'art. 51-ter  della legge n. 354 del 1975, da un lato e' impedito
l'accesso,  fra  le  altre  misure  alternative,  a quella costituita
dall'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale di cui all'art. 47
della  stessa  legge,  e  dall'altro  si  impone la concessione della
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  pena,  misura piu'
favorevole;  nonche'  dell'art. 27,  terzo comma, della Costituzione,
perche'  sarebbe  vanificata la funzione rieducativa e di prevenzione
speciale  attribuita  alla  sanzione  penale,  in  quanto ogni misura
alternativa  alla  detenzione, accanto alla funzione di rieducazione,
risponde   all'esigenza   «specialpreventiva»   di   impedire   nuovi
comportamenti  illeciti  attraverso la predisposizione di una griglia
di  prescrizioni  piu' o meno cogenti, esigenza che sarebbe frustrata
dalla  concessione  della  sospensione  condizionata della esecuzione
della  pena  di  cui  all'art. 1  della  legge  n. 207  del  2003  al
condannato  che, proprio per avere violato quelle prescrizioni, abbia
subito la revoca della misura alternativa;
        che,   successivamente  alla  proposizione  della  questione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 255  del  2006,  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,  della legge
1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non prevede che il giudice
di  sorveglianza  possa negare la sospensione condizionata della pena
detentiva   al   condannato   sulla   base  di  un  giudizio  di  non
meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell'automatismo che si
rinviene  nella norma denunciata con i principi di proporzionalita' e
di individualizzazione della pena;
        che,  pertanto,  va  ordinata  la  restituzione degli atti al
giudice  rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza
della  questione  proposta,  alla  luce  della  predetta sopravvenuta
sentenza  di  questa  Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, ex
plurimis,  ordinanze  n. 326  del  2006,  n. 346, n. 229 e n. 206 del
2005).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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