MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 19 dicembre 2006, n. 3958 

Recesso   di   societa'   cooperative  dalle  Associazioni  nazionali
riconosciute,  ai  sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947, n. 1577, e 3 del
decreto  legislativo  2  agosto  2002,  n.  220,  di  rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo.
(GU n.301 del 29-12-2006)
 
 Vigente al: 29-12-2006  
 

                                  Alla      Confederazione      delle
                                  cooperative italiane
                                  Alla     Lega    nazionale    delle
                                  cooperative e mutue
                                  All'Associazione   generale   delle
                                  cooperative italiane
                                  All'Unione   nazionale  cooperative
                                  italiane
                                  All'Unione italiana cooperative
                                  A tutte le societa' cooperative

  L'argomento   rappresenta   uno  dei  temi  di  recente  sottoposti
all'attenzione  della  Autorita'  di  vigilanza, ed il sovrapporsi di
sedimenti  normativi ed amministrativi diretti a scopi non omogenei e
licenziati  in  tempi  differenti,  ha  condotto a cristallizzare uno
scenario regolamentare poco chiaro e soprattutto fomite di incertezze
comportamentali.  Onde gettare un supplemento di luce sull'argomento,
la  direzione  generale  ha  ritenuto  di  avvalersi del parere della
commissione   centrale  per  le  cooperative;  quest'ultima  in  data
19 aprile   2006   e'   pervenuta  ad  esprimere  un  parere  unanime
sull'argomento.  Lo  stesso  parere  e'  stato  poi  approvato in via
definitiva nella seduta del 6 giugno 2006.
  A  conclusione  dell'iter  rassegnato si ritiene opportuno prendere
posizione  circa il tema del recesso della societa' cooperativa dalla
associazione  nazionale  riconosciuta,  ai sensi degli articoli 5 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del movimento cooperativo. Si
precisa  che la presente si limita ad effettuare una ricognizione del
sistema attualmente vigente e non ha, quindi, natura innovativa.
Recesso dal rapporto associativo.
  Si  stima  opportuno rammentare come la Suprema corte di cassazione
(con  orientamento indiscusso a far tempo dalla fondamentale sentenza
n.  4244  del 14 maggio 1997), a proposito della disposizione ex art.
24,  comma 2  del codice civile, articoli il proprio ragionamento nel
senso  che  l'adesione ad un'associazione riconosciuta, presupponendo
l'accordo  delle  parti  anche in ordine allo scopo dell'associazione
stessa   ed   alle  regole  del  suo  ordinamento  interno,  comporta
l'assoggettamento  dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso
e  puo'  legittimamente  comportare  -  senza  che risulti violata la
liberta'  negativa  di associazione, tutelata, al pari della liberta'
(positiva)  di associazione, dall'art. 18 Cost., il differimento, per
un  periodo  di  tempo  determinato  negozialmente  o statutariamente
stabilito,  dell'efficacia  dell'atto  di  recesso  dell'associato  e
quindi   la  permanenza  dell'associato  nell'associazione  per  tale
periodo,   con   conseguente   persistenza   di  tutti  gli  obblighi
associativi  (e  non  solo  di quelli di natura finanziaria) anche in
presenza del dissenso sopravvenuto dell'associato dagli scopi e dalle
modalita' operative dell'associazione. Rimane pero' salva la facolta'
di  recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga
meno  un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione,
ovvero - nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base
ideologica,  politica  o  religiosa) - allorche' l'associato dissenta
dalle  finalita'  dell'associazione, dovendo in tal caso prevalere il
diritto    (costituzionalmente   garantito   ed   assolutamente   non
comprimibile  ex  articoli 2  e  21  Cost.) di manifestare le proprie
opinioni  e  di  autodeterminarsi  in ordine ad esse, con conseguente
cessazione  immediata  del  vincolo  associativo,  anche  se  possono
persistere vincoli meramente finanziari.
Natura associativa specifica.
  Presupposto  indefettibile  per  l'esercizio del recesso per giusta
causa  in  parola  e' dunque il carattere di associazione di tendenza
rivestito  dalle  associazioni  nazionali  in parola; da segnalare in
tema  l'art.  5  del  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86, convertito
dalla  legge 20 maggio 1988, n. 160 («norme in materia previdenziale,
di  occupazione  giovanile  e  di  mercato del lavoro, nonche' per il
potenziamento  del  sistema  informatico  del  Ministero del lavoro e
della   previdenza  sociale»),  per  il  quale  «la  capacita'  delle
associazioni   nazionali   di   assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo,  riconosciute  con  decreto  del  Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
del   Capo   provvisorio  dello  Stato  14 dicembre  1947,  n.  1577,
ratificato,  con  modificazioni,  dalla  legge 2 aprile 1951, n. 302,
deve  intendersi  limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate
per  legge  o per statuto, con esclusione di ogni atto o attivita' di
natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di
cooperative  aderenti.  Gli  atti eccedenti i limiti predetti debbono
intendersi  affetti da nullita». Questa disposizione conforta la tesi
della  natura  «ideale»  di tali associazioni, che era stata divisata
ancor prima dell'intervento del legislatore).
Le modalita' del recesso in questione.
  Quindi,  subordinare il recesso per giusta causa da un'associazione
di tendenza al pagamento previo delle spettanze associative significa
fare  opera  di  misconoscimento  dei  valori  primi dell'ordinamento
giuridico.  Pertanto  e'  indispensabile  distinguere  un recesso cd.
contrattuale  regolato  al  momento della adesione ed uno «per giusta
causa»  (il  quale  ultimo ha un effetto immediatamente estintivo sul
rapporto   associativo,   fatte   salve   le   eventuali   «pendenze»
patrimoniali che debbono essere esercitate in maniera disgiunta anche
dinanzi  alla  competente  autorita' giudiziaria). Il rapporto tra le
due  tipologie  di  recesso  seguira'  il  principio  per cui la mera
adduzione-allegazione  delle  motivazioni  (sufficiente ex ipsa re in
tema  di  recesso  per  giusta causa da una associazione di tendenza)
costituira'   motivo   di   sospensione   immediata   dagli  obblighi
associativi (esclusi quelli di tipo patrimoniale) del recedente.
  La  dichiarazione  di  recesso dovra' essere effettuata dall'organo
che venga dimostrato attualmente competente a deliberare sul punto, a
termini di statuto.
  Cio'  posto  in termini generali, e' necessario tuttavia, ricordare
che  l'adesione  in  questione  produce due obblighi ex lege; uno per
l'associazione  che  e' quello di effettuare la revisione cooperativa
nell'anno  o  nel  biennio  ed uno per la societa' cooperativa che e'
quello  di  erogare  il  contributo  ispettivo  all'associazione  cui
aderisce  piuttosto  che  al  bilancio  dello  Stato;  e,  quindi, la
disciplina  del  concreto operare del principio in parola deve essere
armonizzata  e  resa  coerente  con  la disciplina legale di cui agli
obblighi teste' enunciati i quali ultimi presuppongono da parte delle
associazioni  un'attivita'  di tipo latamente organizzatorio la quale
sia pre-adempitiva degli obblighi revisorio e di assistenza. Per tale
motivo  e cioe' per ponderare anche l'interesse associazionistico, la
disciplina della debenza delle quote associative deve essere riferita
a quella in essere al 1° gennaio di inizio del biennio ispettivo fino
a  che  il  recesso  non sia comunicato, nelle forme dovute, entro il
30 settembre  dell'anno  antecedente  l'inizio del biennio ispettivo,
cioe'  tre  mesi prima, per come stabilito dall'art. 24, comma 2, del
codice civile.
  Ferma,  cioe',  la  necessita'  che  la  disciplina  statutaria sia
conformemente  articolata  secondo  il  principio  di  cui sopra, non
occorre  distinguere  tra  societa'  cooperative soggette a revisione
biennale  e  societa'  cooperative  soggette a revisione annuale, dal
momento  che la ulteriore variabile data dall'obbligo contributivo ha
invece, per tutte, cadenza biennale, si hanno le seguenti evenienze:
    a) recesso    esercitato    successivamente    alla   maturazione
dell'obbligazione contributiva, cioe' dopo il 30 settembre degli anni
pari  (ed indipendentemente dal momento della effettuazione materiale
del  pagamento) =  il pagamento del contributo del biennio successivo
deve essere effettuato all'associazione da cui si e' associativamente
receduto;
    b) recesso     esercitato    anteriormente    alla    maturazione
dell'obbligazione  contributiva,  cioe'  entro  il 30 settembre degli
anni  pari  (ed  indipendentemente  dal  momento  della effettuazione
materiale  del  pagamento) =  il pagamento del contributo deve essere
effettuato  alla associazione di nuova adesione o versato, in caso di
non associazione, al bilancio dello Stato.
  E'  appena  il  caso  di  evidenziare  che  qualora si verifichi la
fattispecie  sub a),  la  cooperativa  che  ha receduto, ancorche' in
ritardo,  per  il  biennio che sopravviene deve considerarsi receduta
per  il biennio successivo e che la stessa ha diritto alla revisione,
annuale  o  biennale,  per  la  quale ha versato il contributo; resta
salva  la  facolta'  della  cooperativa di rinunciare a tale diritto,
stipulando  un  nuovo  contratto  associativo  ovvero esplicitando la
volonta'  di  essere  revisionate  dal  Ministero e sopportandone, in
entrambi i casi, i relativi oneri economici.
  In  virtu' del superiore principio di liberta' associativa, dunque,
eventuali   disposizioni   statutarie  delle  associazioni  nazionali
riconosciute  per  la  rappresentanza,  l'assistenza  e la tutela del
movimento  cooperativo debbono essere adeguate al suesposto principio
di  diritto  e, comunque, laddove non fosse necessario un adeguamento
formale  ma  risultasse  conferente  il testo attualmente vigente, lo
stesso    non   potra'   essere   interpretato   prescindendo   dalle
considerazioni dianzi svolte.
    Roma, 19 dicembre 2006
                                Il Ministro dello sviluppo economico:
                                                 Bersani