N. 588 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2006
Ordinanza emessa il 10 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 2006) dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Rovere Mirco Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2 - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parita' delle parti - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112.(GU n.1 del 3-1-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza. Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.g. d'udienza dell'art. 593 c.p.p. cosi' come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui limita l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma secondo c.p.p., nonche' dell'art. 10, comma secondo stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 111, 112 della Costituzione; La Corte osserva: il testo dell'art. 593 c.p.p. cosi' come sopra novellato appare in contrasto innanzitutto con il principio di parita' della parti (art. 111 della Costituzione) per effetto dell'introdotta preclusione all'appello del p.m., il p.m. stesso viene ridotto al ruolo di mero promotore dell'azione penale con potere estremamente limitato di incidere sulla vicenda processuale penale quando essa volga alla negazione dell'accusa, mentre nell'architettura della delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. il ruolo del p.m. e' identificato non come «accusatore», ma come organo di giustizia (cfr. direttiva 37, sentenza n. 88/2001 della Corte costituzionale). La «finalita' di giustizia» risulterebbe irrimediabilmente frustrata se la presenza obbligatoria del p.m., stabilita' ex lege a pena di nullita', si riducesse a vana perorazione, potendo il giudice disattendere le tesi di accusa senza esporsi a censure se non quelle, estremamente limitate, della sopravvenienza di nuove prove, e a quelle del ricorso per cassazione (mentre nessun limite incontra l'appello dell'imputato quando la sentenza sia a lui favorevole). Appare altresi' palesemente irrazionale (art. 3 della Costituzione) un sistema che riconosce al p.m. il potere di appellare contro le sentenze di condanna se ritenute troppo miti rispetto alla gravita' del fatto contestato, negandogli al contrario il potere di proporre appello contro le pronunce assolutorie, persino se, eventualmente, del tutto ingiustificate alla luce delle prove gia' acquisite e delle circostanze in fatto ed in diritto gia' emerse dagli atti del giudizio. Ulteriore profilo di incostituzionalita' del testo novellato dell'art. 593 c.p.p. discende dal principio di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), trattandosi di precetto da riferire proprio al p.m. come all'organo a cui gli artt. 73-74 ord. giud. conferiscono le attribuzioni di repressione dei reati e di tutela della collettivita' dalle aggressioni della criminalita'. L'appello contro le sentenze di assoluzione dell'imputato, a torto o a ragione ritenuto penalmente responsabile dal p.m., si pone e si estrinseca come inequivoca espressione del potere-dovere del p.m. di appellare in vista delle attribuzioni ordinamentali di cui sopra (cfr. sentenza n. 280/1995 Corte costituzionale). La rilevanza della questione proposta e' altresi' incontestabile perche' dal suo accoglimento deriverebbe l'ammissibilita' dell'appello qui proposto dal p.g., che il nuovo testo legislativo esclude.
P. Q. M. Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal p.g. d'udienza; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al p.g., al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso, nella Camera di consiglio della IV Sezione penale della Corte di appello, in Torino, il 10 aprile 2006. Il Presidente: Strazzuso 06C1181