N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 dicembre 2006

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 21 dicembre 2006

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data  25 luglio  2005, con la quale si dichiara che i
  fatti  per  cui  si procede penalmente nei confronti dell'on. Carlo
  Taormina  per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Tenente
  Colonnello  Garofano  Luciano  concernono  opinioni  espresse da un
  membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto
  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal G.I.P. del
  Tribunale  di  Milano per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti
  attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati 25 luglio 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.1 del 3-1-2007 )
    Procedimento 34125/04 RGNR - 230763/05 RG g.i.p. nei confronti di
Taormina  Carlo  nato  a  Roma il 16 dicembre 1940, difeso di fiducia
dall'avv.  Pier  Paolo  Dell'Anno  del  Foro  di  Roma,  indagato  in
relazione ai seguenti reati:
        del  reato  di  cui agli artt. 81 cpv., 595, comma 2, 3 c.p.,
13, 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 perche' formalmente investendo la
qualita'   di  difensore  di  fiducia  di  Franzoni  Anna  Maria  nel
procedimento  penale avente ad oggetto l'omicidio di Samuele Lorenzi,
consumato  in  Cogne  il  30  gennaio  2002, con piu' atti distinti e
successivi  esecuti di un medesimo disegno criminoso, rilasciava piu'
interviste o dichiarazioni a diverse testate giornalistiche nonche' a
diverse  reti  televisive  -  di  seguito esemplificate - nelle quali
offendeva   reiteratamente  la  reputazione  del  Tenente  Colonnello
Garofano  Luciano,  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  il quale
ultimo   nella   qualita'   di  comandante  del  Reparto  Carabinieri
Investigazioni  Scientifiche  (R.I.S.)  di  Parma  in data 2 febbraio
2002,  congiuntamente ai propri collaboratori, era stato destinatario
di  un  incarico  di consulenza tecnica collegiale conferitogli dalla
Procura della Repubblica di Aosta nell'ambito del procedimento penale
sopra richiamato.
    In  particolare,  Taormina  Carlo  poneva  in  essere le seguenti
condotte criminose:
        1)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
rilasciando  la  seguente  indimostrata  dichiarazione, pubblicata in
data   27   aprile   2004,  a  pagina  13,  sul  quotidiano  «Libero»
nell'articolo  a  firma di Cristina Lodi: «So per certo che il perito
tedesco  e  il  colonnello del R.I.S., si sono incontrati. E lo hanno
fatto   in   piu'  occasioni,  si  saranno  messi  d'accordo»,  cosi'
insinuando  che  il  ten. col. Garofano, quale consulente tecnico del
p.m.  della  Procura  della  Repubblica presso il Tribunale di Aosta,
avrebbe  incontrato  fuori  della sede istituzionale il perito, dott.
Schmitter,  nominato  dal  g.u.p.  del  Tribunale  di Aosta prima del
deposito  della  perizia,  per  influenzarne  le conclusioni e quindi
mettendo in dubbio anche l'obbiettivita' del perito medesimo.
    In Milano il 27 aprile 2004.
        2)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
attraverso  un  comunicato  fatto all'agenzia giornalistica «ANSA» in
data  24  maggio  2004,  testualmente  affermando,  a proposito della
sopravvenuta  sparizione di un frammento biologico dal reperto 28/2B:
«Omissis   ...   la   perizia  del  professor  Boccardo  ha  chiarito
definitivamente  la questione, e cioe' che in effetti la manomissione
della  prova  da  parte  del  R.I.S.  di  Parma  e' stata consumata»,
lasciando  cosi'  intendere  falsamente  che  la  perizia  del  prof.
Boccardo  avesse  accertato  che  il  piccolo frammento osseo, la cui
presenza  era  stata  rilevata  al microscopio ottico all'interno del
calco  (reperto  28/2B),  fosse  ad  un  certo  punto  «sparito»  per
un'attivita'  intenzionale  ed  illecita  manipolazione  del  reperto
medesimo  ad opera del R.I.S., cosi' additando implicitamente il ten.
col.  Garofano,  che  quella  struttura  dirigeva, quale autore di un
fatto  illecito,  mentre  in realta' il prof. Boccardo da' unicamente
atto  (pag.  66  perizia  e  pagg. 103 e 104) che L'unica certezza e'
rappresentata  dal fatto che nel periodo compreso tra il 17 settembre
2002  e 24 ottobre 2003 il frammento sopra menzionato sia fuoriuscito
dall'interno della cavita' formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18».
    In Roma il 24 maggio 2004.
        3)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
rilasciando  la  seguente  falsa dichiarazione, pubblicata in data 25
maggio  2004  sul  quotidiano «Il Giornale», nell'articolo a firma di
Gian  Marco  Chiocci:  «La perizia del professor Boccardo ha chiarito
definitivamente la questione, e cioe' che la manomissione della prova
da  parte  del  R.I.S.  di Parma e' stata consumata», lasciando cosi'
intendere  falsamente  che  la  perizia  del  prof.  Boccardo  avesse
accertato  che  il piccolo frammento osseo, la cui presenza era stata
rilevata al microscopio ottico all'interno del calco (reperto 28/2B),
fosse  ad  un  certo punto «sparito» per un'attivita' intenzionale ed
illecita  manipolazione  del  reperto  medesimo  ad opera del R.I.S.,
cosi'  additando  implicitamente  il  ten.  col. Garofano, che quella
struttura  dirigeva,  quale  autore  di  un fatto illecito, mentre in
realta'  il  prof.  Boccardo  da'  unicamente atto (pag. 66 perizia e
pagg. 103 e 104) che «L'unica certezza e' rappresentata dal fatto che
nel  periodo  compreso  tra il 17 settembre 2002 e 24 ottobre 2003 il
frammento sopra menzionato sia fuoriuscito dall'interno della cavita'
formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18».
    In Milano il 25 maggio 2004.
        4)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
attraverso un comunicato fatto all'agenzia giornalistica ANSA in data
28  giugno  2004  nel  quale  -  sul  falso  presupposto che il libro
«Delitti   imperfetti»  di  cui  e'  autore  il  ten.  col.  Garofano
contenesse  anche  la  trattazione  del caso di Cogne - attribuiva al
ten.  col.  Garofano, al quale faceva esplicito riferimento con l'uso
della  dizione  letterale», ... inquirenti che si ammantano di grande
prestigio.  «  -  la  promozione  ed attuazione di una ... vergognosa
operazione  di  inquinamento  dell'informazione ...», chiedendosi ...
come   sia   possibile  che  un  alto  ufficiale  dia  notizia  della
pubblicazione  dl  un libro dove si tratta anche del caso di Cagne il
giorno  prima dell'udienza che si e' tenuta oggi, facendo in modo che
tutti  i  tg  ne parlassero ... "e" ... speculando su fatti di questa
gravita' ...».
    In Roma il 28 giugno 2004.
        5)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
attraverso il mezzo televisivo in data 6 maggio 2004, allorquando nel
corso  della  trasmissione  televisiva del canale RAI Uno «La vita in
diretta»  dal  titolo  «Chi  ha  ucciso  il piccolo Samuele», essendo
intervistato  sempre a proposito della sparizione del frammento osseo
sopra  citato,  espressamente  parlava di «... alterazione dei dati e
dei  materiali  probatori  ... »; ... di «... un'operazione fatta dai
Carabinieri  su  un frammento osseo che e' stata da noi sventata ...»
con  manifesto  riferimento  al  ten.  col.  Luciano  Garofano, cosi'
additandolo  ancora  una volta quale autore o, comunque, responsabile
di un fatto delittuoso.
    In Parma, il 6 maggio 2004.
        6)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
attraverso  il  mezzo  televisivo in data 25 maggio 2004, allorquando
intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Studio Aperto» del
canale  Italia 1 dal titolo «Indagate sul R.I.S. di Parma», affermava
che  qualcuno  ha  fatto  sparire  il  frammento  osseo e che bisogna
verificare l'operato del Colonnello Garofano e dei suoi collaboratori
sul  presupposto  che  costoro  avessero manomesso il reperto, cos'i'
additandolo  ancora  una volta quale autore o, comunque, responsabile
di un fatto delittuoso
    In Parma, il 25 maggio 2004;
        7)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
attraverso il mezzo televisivo in data 22 settembre 2004, allorquando
intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Porta a Porta» del
canale  Rai  1,  condotta  dal  giornalista  Bruno  Vespa,  affermava
falsamente, in ordine alle investigazioni svolte dal R.I.S. di Parma,
che:  «questa  sentenza»  -  riferendosi alla sentenza di condanna di
Annamaria  Franzoni  emessa  dal g.u.p. di Aosta - «tra le varie cose
che  contiene,  alle  pagine  14  e  15  definisce non tecniche e non
scientifiche tutte le attivita' svolte dagli investigatori del R.I.S.
di  Parma»,  cosi'  portando  all'attenzione  dell'opinione  pubblica
l'esistenza  di  un asserito preciso giudizio di un organo giudicante
che avrebbe censurato complessivamente l'attivita' tecnica svolta dal
R.I.S.  di  Parma nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Samuele
Lorenzi  e  cosi'  sostanzialmente  offendendo la professionalita' di
tutti  gli investigatori coinvolti nelle indagini ed, in particolare,
del  ten.  col.  Garofano  che  quella  struttura  dirige, mentre, in
realta',  il  giudice alle pagine 14 e 15 della sentenza testualmente
ritiene  «tecnicamente  poco  convincente»  la  sola «sperimentazione
eseguita dai consulenti del p.m. e consistita nel portare colpi ad un
fantoccio,  avente  le  dimensioni  del  corpo  del bimbo, intriso di
sangue  di maiale, cosi' credendo di dimostrare che le macchie che si
formavano  sulla  casacca del pigiama indossata dall'autore del fatto
nella  sperimentazione  erano  simili  in tutto a quelle riscontrate,
nella realta', sulla casacca stessa, che quindi si assumeva indossata
dall'assassino».
    In Parma, li' 22 settembre 2004;
        8)  offendeva  la  reputazione del ten. col. Garofano Luciano
attraverso  il  mezzo televisivo in data 22 ottobre 2004, allorquando
intervistato  e  mandato  in  onda  nella  trasmissione  «La  vita in
diretta»  del  canale Rai 1 condotta dal giornalista Michele Cucuzza,
riferendosi  alle  indagini  svolte dalla Procura della Repubblica di
Aosta  in  merito alla sparizione del frammento biologico del reperto
28/2B,  affermava  esplicitamente  che  «doveva  essere  indagato per
averlo sottratto, il Colonnello Garofano (faccio io il nome, non c'e'
problema)»  stessa  accusa  poi  ripetuta  in  data  8 novembre 2004,
intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Porta a Porta» del
canale  Rai  1,  condotta  dal  giornalista  Bruno Vespa, nella quale
occasione  affermava:  «Io  le  dico  che  di  fronte  alla caduta in
verticale  di  tutti  gli  elementi probatori portati dai Carabinieri
alla  Procura,  si  e'  arrivati  al  punto  di dover far emergere la
scomparsa,  far scomparire un frammento osseo appartenente al piccolo
Samuele  per  dimostrare, dunque, come ultima spiaggia che quella era
una fonte di responsabilita», sempre additando esplicitamente il ten.
col. Garofano come autore di un fatto illecito;
    In Parma, il 22 ottobre 2004 e 8 novembre 2004;
    Reato    ulteriormente    aggravato   dal   consistere   l'offesa
nell'attribuzione di un fatto determinato.

                              F a t t o

    Garofano    Luciano,    Comandante    del   Reparto   Carabinieri
Investigazioni  Scientifiche  di  Parma, proponeva, in data 26 luglio
2004  e  19  novembre 2004, due querele nei confronti dell'avv. Carlo
Taormina in relazione a ripetute affermazioni (ritenute diffamatorie)
effettuate  dal  querelato,  parlamentare  e  difensore di fiducia di
Franzosi   Annamaria,   imputata  dell'omicidio  del  figlio  Lorenzi
Samuele, sia su quotidiani che in trasmissioni televisive.
    Il  p.m.  elevava  le incolpazioni sopra riportate nell'avviso di
conclusione delle indagini preliminari del 20 aprile 2005.
    La  Camera  dei  deputati,  nella  seduta  del  25  luglio  2005,
deliberava che i fatti in questione concernevano opinioni espresse da
un  membro  del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi
dell'art. 68 primo comma della Costituzione.
    Il  p.m.,  con  atto  depositato  il 21 settembre 2005, formulava
richiesta   di   archiviazione   per   difetto  della  condizione  di
procedibilita'.
    Il  querelante  proponeva  opposizione  sollecitando il giudice a
sollevare   il   conflitto   di   attribuzione   dinanzi  alla  Corte
costituzionale.
    All'udienza  camerale del 16 gennaio 2006, rinviata per legittimo
impedimento a comparire dell'indagato, il p.m. depositava memoria con
analogo invito al giudice.
    All'udienza  del 13 marzo 2006 l'opponente ribadiva la richiesta,
la  difesa  dell'indagato insisteva nell'accoglimento della richiesta
di archiviazione, il giudice si riservava.
                         Motivi del ricorso
    Il presente conflitto deve ritenersi ammissibile sotto il profilo
soggettivo  (questo  giudice  e'  competente  a decidere, nell'ambito
delle  funzioni giurisdizionali attribuite, sulla asserita illiceita'
della  condotta  dell'indagato  di cui alle incolpazioni e, quindi, a
dichiarare  la  volonta'  del  potere  cui  appartiene)  e  oggettivo
(sussistenza  dei  presupposti  per l'applicazione dell'art. 68 primo
comma della Costituzione, lesione della propria sfera di attribuzioni
giurisdizionali,   costituzionalmente   garantita,   da  parte  della
delibera della Camera dei deputati).
    Nella  relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  (per la
maggioranza), che ha proposto all'Assemblea di dichiarare che i fatti
oggetto   del   procedimento   penale  a  carico  dell'avv.  Taormina
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle sue funzioni, si legge che l'on. Taormina aveva
esposto,  durante  la  sua  audizione,  quanto  segue: i fatti (ossia
l'omicidio   di   Lorenzi  Samuele  avvenuto  a  Cogne)  erano  stati
all'attenzione dell'attivita' parlamentare sin da subito.
    Erano   state   presentate   alcune  interrogazioni  relative  al
bombardamento mediatico sulla vicenda e sui protagonisti.
    Egli,  il  22  aprile  2002,  aveva  depositato un'interrogazione
rivolta  al  Ministro  della  giustizia in cui, evidenziando anomalie
nelle svolgimento dell'inchiesta, aveva chiesto iniziative ispettive.
    Laddove  nell'interrogazione  aveva ipotizzato che «non sarebbero
state   adottate,   quanto   meno   negligentemente,   dagli   organi
investigativi  le  doverose  e  necessarie  cautele per preservare il
luogo  del  delitto  da  eventuali  inquinamenti  posti  in essere da
soggetti interessati», con l'espressione «soggetti interessati» aveva
inteso  riferirsi  non  solo  al  novero  delle  persone che potevano
risultare  indagate  per  l'omicidio  del  bambino  ma anche ad altri
protagonisti della vicenda giudiziaria.
    Cio'  che  gli  veniva  imputato  in  qualita' di difensore della
Franzoni  costituiva  null'altro  che  lo sviluppo e la proiezione di
condotte  che  aveva  gia'  posto  in  essere  da  deputato  prima di
assumere, nel settembre del 2002, il mandato difensivo.
    La relazione giungeva alla conclusione che nelle dichiarazioni di
un parlamentare avvocato non possono essere arbitrariamente scisse le
due  posizioni,  a  meno  che  non  se  ne  abbiano  indizi  sicuri e
incontrovertibili, nella fattispecie mancanti, e che l'interrogazione
parlamentare  dell'on.  Taormina  di  fatto  conteneva  gli  elementi
contenutistici  di  critica  allo svolgimento del procedimento penale
condotto  dall'Autorita' Giudiziaria di Aosta, poi sviluppate in modo
piu'  dettagliato nelle dichiarazioni contestate nel procedimento per
diffamazione.
    L'Assemblea, come detto, nella seduta del 25 luglio 2005 votava a
favore della detta proposta della giunta.
    La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  ha  fissato, in
relazione  all'immunita' ex art. 68 primo comma della Costituzione, i
seguenti principi:
        l'insindacabilita'  opera  anche  qualora le divulgazioni del
parlamentare  awengano  all'esterno del Parlamento («extra moenia») o
attraverso atti non tipici della funzione parlamentare;
        occorre,  tuttavia,  affinche' possa invocarsi in questi casi
l'insindacabilita',   che   sussista   un  nesso  funzionale  tra  la
dichiarazione  resa  «extra  moenia»  e l'espletamento delle funzioni
parlamentari;
        tale  nesso  esiste  «se  ed in quanto esista una sostanziale
corrispondenza   di   significato   con   opinioni  gia'  espresse  o
contestualmente espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari, non
essendo  sufficiente  una  mera  comunanza di argomenti» (Corte cost.
sent. n. 28 del 12 gennaio 2005).
    Nel presente procedimento non ricorrono i menzionati presupposti.
    Punto di partenza e' l'analisi del contenuto della interrogazione
parlamentare  del  22  aprile  2002.  L'interrogazione  e' rivolta al
Ministro della giustizia e nella premessa fa riferimento a:
        dichiarazioni  e  comportamenti  di  esponenti dell'Autorita'
Giudiziaria   di   Aosta   che  potrebbero  aver  leso  il  prestigio
dell'ordine giudiziario;
        violazione   dell'obbligo   di   segretezza  della  indagini,
ripetute  interviste rilasciate dai magistrati del pubblico ministero
ai  mass  media  senza  il  rispetto  dei  requisiti di continenza ed
equilibrio e non conformi ad etica professionale;
        comportamento    eccentrico   del   g.i.p.   nel   rilasciare
interviste,  divulgazione  dell'ordinanza  cautelare  del  g.i.p. via
internet;
        supposta    mancata   adozione,   da   parte   degli   organi
investigativi,  delle  cautele per preservare il luogo del delitto da
eventuali  inquinamenti  posti in essere da soggetti interessati (con
particolare    riguardo    al   momento   immediatamente   successivo
all'intervento  della  notizia di reato e delle forze dell'ordine con
concreta  possibilita'  che  l'arma del delitto, mai ritrovata, possa
essere stata sottratta proprio in quel periodo temporale);
        orientamento  delle  indagini da parte del pubblico ministero
sia in ordine a quanto riferito dalla Franzoni circa i nominativi dei
responsabili  del  delitto sia in seguito alla decisine del Tribunale
della  Liberta'  di  Torino  di  annullare  l'ordinanza cautelare del
g.i.p.  (in  particolare  il Procuratore di Aosta aveva pubblicamente
affermato che intendeva indagare unicamente a carico della Franzoni).
    L'interrogante  vuole  quindi  conoscere  se  il  Ministro  della
giustizia  intenda  disporre  un'ispezione  al  fine  di  appurare la
sussistenza   dei   fatti  indicati  nella  premessa  e  adottare  le
iniziative di sua competenza anche di carattere disciplinare.
    Ebbene  il contenuto della interrogazione e' del tutto differente
dalle  tematiche  delle  dichiarazioni  oggetto  delle incolpazioni a
carico del querelato.
    L'interrogazione  e'  incentrata sui comportamenti, processuali e
non,  dell'Autorita'  Giudiziaria  di Aosta, le dichiarazioni oggetto
della  querela  riguardano tutt'altro aspetto della vicenda in quanto
ineriscono  al comportamento del tenente colonnello Garofano (che era
stato  incaricato  dal  p.m.  di  svolgere  indagini  tecniche)  e ne
contestano l'operato.
    Non  solo  non  sussiste  tra l'interrogazione e le dichiarazioni
asseritamente  diffamatorie  identita'  sostanziale  di  contenuto ma
manca anche la comunanza di argomenti o tematiche.
    Ne'  puo'  darsi  rilievo  al  fatto  che nella interrogazione si
sollecitano  verifiche  per  appurare  negligenti comportamenti degli
organi  investigativi  circa  l'adozione di cautele volte ad impedire
inquinamenti  probatori e a quanto esposto da Taormina nell'audizione
in  Giunta  laddove  ha  specificato  che con l'espressione «soggetti
interessati»  intendeva  riferirsi  non  solo  ai potenziali indagati
dell'omicidio   ma   anche   ad  «altri  protagonisti  della  vicenda
giudiziaria».
    Da  un  lato,  posto  che l'interrogazione e' rivolta al Ministro
della   giustizia,   con   richiesta  di  ispezione  e  di  eventuali
attivazioni  di procedimenti disciplinari, non si vede come la stessa
possa  essere  inerente a soggetti diversi dai magistrati che si sono
occupati della vicenda.
    In   secondo   luogo   le   precisazioni  relative  ai  «soggetti
interessati»  appaiono  incomprensibili:  non vi e', infatti, chi non
veda,  alla  luce  del  tenore  complessivo  dell'interrogazione, che
soggetti  interessati  all'inquinamento  probatorio altri non possono
essere  (secondo  logica)  che  l'autore  dell'omicidio  o  eventuali
favoreggiatori.
    Il  riferimento,  fatto  nell'audizione  in  giunta,  agli «altri
protagonisti   della  vicenda  giudiziaria»  come  rientranti  tra  i
«soggetti  interessati» non si vede come possa costituire un aggancio
alle  espressioni  oggetto  di  querela  e  fare  scattare  il  nesso
funzionale di cui si e' detto.
    Si  aggiunga  che,  come  emerge  dal  verbale della seduta della
Giunta  del 29 giugno 2005, alla domanda del relatore Aurelio Gironda
Velardi  se  con  la  frase  dell'interrogazione  del  22 aprile 2002
(quella  relativa ai «soggetti interessati») l'on. Taormina intendeva
riferirsi  anche  al  tenente  colonnello  Garofano,  Taormina non ha
fornito risposta.
    Il   verbale   (allegato  2  all'opposizione  alla  richiesta  di
archiviazione),  infatti, sul punto, recita: «Aurelio Gironda Veraldi
(AN)  relatore  domanda  se  con  la frase dell'interrogazione del 22
aprile  2002  poc'anzi  ricordata  l'on. Taormina intendeva riferirsi
anche  al tenente colonnello Garofano, Carlo Taormina (FI) sottolinea
che  nonostante  che il fatto di sangue sia avvenuto nella primissima
mattinata  del  30  gennaio  2002  e che i primi soccorsi siano stati
prestati  alle 8,54, soltanto alle 14 del medesimo giorno la casa dei
Lorenzi   e'  stata  perimetrata,  sicche'  nell'intervallo  si  puo'
ipotizzare  che possano essere avvenuti episodi di inquinamento delle
prove».
    Ulteriore  riprova,  quindi,  della insussistenza del detto nesso
funzionale.
    Va  aggiunto,  da  ultimo,  che  le  dichiarazioni  asseritamente
diffamatorie sono successive di ben due anni all'interrogazione e che
sono  relative  a  fatti  e circostanze che Taormina poteva conoscere
solo perche' difensore della Franzoni e non come parlamentare.
    Detta  interrogazione,  in definitiva, nulla ha a che fare con le
affermazioni   di   cui   alle  incolpazioni  relative  al  Garofano,
affermazioni  che  non costituiscono affatto espressione di attivita'
parlamentare  ne' sviluppo o proiezione di condotte che, con la detta
interrogazione,  gia'  aveva  posto  in  essere  da deputato, ma sono
unicamente   inerenti   e  trovano  la  loro  ragione  nell'attivita'
difensiva  svolta dall'Avv. Taormina nel procedimento penale a carico
della Franzoni.
    Ne  consegue  che le opinioni ed espressioni manifestate dall'on.
Taormina  non  possono  ritenersi  rese nell'esercizio delle funzioni
parlamentari,  per  mancanza  del nesso funzionale, e pertanto non e'
invocabile   l'immunita'  prevista  dall'art. 68  primo  comma  della
Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23, 25, 26, 37 legge 11
marzo 1953 n. 87;
    Dispone la sospensione del giudizio in corso a carico di Taormina
Carlo    e   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato;
    Chiede che la Corte costituzionale:
        dichiari ammissibile il conflitto;
        dichiari che non spettava alla Camera dei deputati deliberare
che  i  fatti  per  i  quali  e  in  corso il procedimento penale nei
confronti   del  deputato  Taormina  Carlo,  di  cui  alle  riportate
incolpazioni,   riguardano   opinioni   espresse  da  un  membro  del
Parlamento  nell'esercizio  della  sue funzioni parlamentari ai sensi
dell'art.  68  primo comma della Costituzione, annulli la delibera di
insindacabilita'  adottata della Camera dei deputati nella seduta del
25 luglio 2005.
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
        Milano, addi' 20 marzo 2006
                         Il giudice: Tacconi
          Avvertenza:
              L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa
          con  ordinanza  n. 378/2006  e  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 46 del 22 novembre 2006.
06C1191