N. 454 ORDINANZA 13 - 28 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio   di   legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
  Intervento in giudizio di soggetto estraneo al procedimento a quo -
  Inammissibilita'.
Gioco  e  scommesse  -  Rilascio  della licenza per l'esercizio delle
  scommesse  - Conseguimento della concessione «dello Stato italiano»
  -  Necessita'  -  Dedotta  disparita'  di  trattamento in danno dei
  titolari  di  concessioni  rilasciate in un altro Stato dell'Unione
  europea,  nonche'  asserita  lesione  della  liberta' di iniziativa
  economica  -  Prospettazione di dubbi in ordine alla compatibilita'
  comunitaria  delle  norme interne censurate - Omessa motivazione in
  ordine all'applicabilita' delle norme stesse nei giudizi principali
  -   Conseguente   difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza  delle
  questioni - Manifesta inammissibilita'.
- R.D.   18 giugno 1931,  n. 773,  art. 88,  richiamato  dalla  legge
  13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.1 del 3-1-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 88 del regio
decreto  18  giugno 1931,  n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi   di   pubblica   sicurezza),   come   richiamato  dall'art. 4,
comma 4-bis,  della  legge  13 dicembre  1989, n. 401 (Interventi nel
settore  del  giuoco  e  delle  scommesse  clandestini e tutela della
correttezza  nello  svolgimento di manifestazioni sportive), promossi
dal  Tribunale  di  Teramo  con  ordinanze  del 25 ottobre 2004 (n. 8
ordinanze)  e  del 10 dicembre 2004 (n. 3 ordinanze), rispettivamente
iscritte  ai nn. da 28 a 35, da 74 a 76 del registro ordinanze 2005 e
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 9, 1ª
serie  speciale, dell'anno 2005, nonche' dal Tribunale di Sassari con
ordinanza  del  19 novembre  2004,  iscritta  al  n. 234 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di De Felice Gianni, Giancola
Michele,  Martegiani  Mauro, Di Gaetano Andrea, Picca Alfonso, Rapone
Alessandro,  Iannetti  Pasquale,  Peroni  Gabriele, Sanna Maria Rita,
Serafini  Domenico nonche' gli atti di intervento della Newbet S.r.l.
in liquidazione e del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 21 novembre 2006 e nella Camera
di  consiglio  del  22 novembre  2006  il  giudice  relatore Giuseppe
Tesauro;
    Uditi  l'avvocato  Daniela Agnello per De Felice Gianni, Giancola
Michele,  Martegiani  Mauro, Di Gaetano Andrea, Picca Alfonso, Rapone
Alessandro, Iannetti Pasquale, Peroni Gabriele, Sanna Maria Rita, gli
avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova e Alberto M. Quaglia
per  Serafini Domenico e l'avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  con  otto  ordinanze  del  25 ottobre  2004 e tre
ordinanze  del  10 dicembre  2004, di tenore analogo, il Tribunale di
Teramo   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  41  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 88
del  regio  decreto  18  giugno 1931,  n. 773 (Approvazione del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza), «cosi' come richiamato»
dall'art. 4,   comma 4-bis,  della  legge  13 dicembre  1989,  n. 401
(Interventi  nel  settore  del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela   della   correttezza   nello  svolgimento  di  manifestazioni
sportive),  nella  parte in cui richiede, quale conditio sine qua non
della   licenza  per  l'esercizio  delle  scommesse,  «il  preventivo
rilascio  della  concessione  da  parte  esclusivamente  dello  Stato
italiano»;
        che  il  rimettente  e'  investito  del riesame di decreti di
sequestro  preventivo  adottati  nel  corso  di procedimenti penali a
carico  di  soggetti  indagati  per  il reato di esercizio abusivo di
attivita'  di  giuoco  o di scommesse di cui all'art. 4, comma 4-bis,
della  legge  n. 401  del  1989,  per  aver esercitato, in assenza di
licenza, la raccolta di scommesse su eventi sportivi, in collegamento
con  un  bookmaker  stabilito  e  regolarmente  autorizzato nel Regno
Unito;
        che, a fronte dell'eccezione dei soggetti passivi dei decreti
di  sequestro preventivo, volta a far valere l'incompatibilita' della
normativa  italiana  in  materia  di  gestione  delle scommesse e dei
concorsi pronostici con gli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce
la  Comunita'  europea  del  25 marzo  1957, reso esecutivo con legge
14 ottobre  1957,  n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam
del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209),
il  Tribunale  di Teramo osserva che gia' la Suprema Corte, a sezioni
unite,  «raccogliendo  la  sollecitazione  della  Corte di giustizia»
(sentenza  della  Corte  di  giustizia,  6 novembre  2003,  in  causa
C-243/01,  GAMBELLI),  ha  affermato  che  le restrizioni ai principi
della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi
determinate  dalla  disciplina  in  parola sono giustificate ai sensi
dell'art. 46  del Trattato CE, perseguendo finalita' di controllo per
motivi  di  ordine pubblico (sentenze della Corte di cassazione, sez.
unite penali, 26 aprile 2004, nn. 23271, 23272 e 23273);
        che  il giudice a quo condivide l'orientamento della Corte di
cassazione  limitatamente  alla  valutazione della compatibilita' con
gli artt. 43 e seguenti del Trattato CE della previsione dell'art. 88
del  r.d.  n. 773  del  1931 concernente la necessita' di ottenere la
licenza di polizia per l'esercizio delle scommesse, mentre, posto che
l'art. 88  citato  «si giustifica per la tutela dell'ordine pubblico,
ma  non  si  giustifica  per  la  limitazione  che  pone in ordine al
requisito   della   nazionalita'   della  concessione»,  ritiene  che
l'art. 4,  comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, nella sola parte
in cui sanziona l'esercizio dell'attivita' in assenza di concessione,
vada  disapplicato  per  contrasto con il diritto comunitario, «tanto
piu'  che  la  possibilita' per le societa' di partecipare alle gare,
anche  se introdotta dall'art. 22, comma 11, legge n. 289 del 2002 e'
rimandata di molti anni, apparendo attualmente inapplicabile»;
        che,  prosegue  il  rimettente,  permanendo, al contrario, la
rilevanza  penale dell'esercizio dell'attivita' in assenza di licenza
di  polizia,  in  quanto  «il  giudice  non sembra possa disapplicare
l'art. 88  t.u.l.p.s.  soltanto  in parte», va sollevata questione di
costituzionalita';
        che,  invero,  «pur  essendo  la  normativa sulle concessioni
incompatibile   con   il   Trattato»,   il  citato  art. 88  consente
l'esercizio  dell'attivita'  di  scommesse  «soltanto  ai titolari di
concessione  italiana»  e, per tale via, configura una ingiustificata
disparita'  di  trattamento  in  danno dei titolari di concessione di
altro  Stato membro dell'Unione europea nonche' un ostacolo alla loro
liberta' di iniziativa economica;
        che,  con l'unica eccezione del giudizio di costituzionalita'
promosso  con  l'ordinanza  n. 33  del  2005,  si sono costituiti gli
indagati   nei   procedimenti   penali   a  quibus,  concludendo  per
l'accoglimento  della  questione  e  svolgendo,  in  tal senso, ampie
argomentazioni,  con  ricostruzione  del  quadro  normativo nazionale
nonche'  della  giurisprudenza nazionale e comunitaria sul tema della
compatibilita'  della  disciplina  censurata  con le disposizioni del
Trattato CE;
        che  nel  giudizio promosso con l'ordinanza n. 28 del 2005 ha
depositato  atto  d'intervento  la  Newbet  S.r.l.  in  liquidazione,
deducendo,  a  sostegno della legittimazione all'intervento medesimo,
di  essere  titolare  di  un interesse sostanziale contrario a quello
posto  a base della censura di costituzionalita', insistendo, quindi,
per  la  manifesta inammissibilita' o la manifesta infondatezza della
questione;
        che nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 34 del 2005 e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare
la questione inammissibile o manifestamente infondata;
        che,  con  ordinanza  del  19 novembre  2004, il Tribunale di
Sassari  -  pronunciando  anch'esso  in  sede  di  riesame avverso il
decreto  di  sequestro  preventivo emesso dal Giudice per le indagini
preliminari  presso il Tribunale di Sassari in un procedimento penale
a  carico  di  persona indagata in ordine al reato di cui all'art. 4,
comma 4-bis,  della  legge  n. 401  del  1989, per aver esercitato la
raccolta  delle  scommesse, in collegamento con un bookmaker inglese,
in  assenza  di  licenza  -  ha sollevato, in riferimento ai medesimi
parametri   costituzionali,   analoga   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 88  del  r.d.  n. 773 del 1931, «cosi' come
richiamato   dall'articolo 4,   comma 4-bis,  della  legge  481/1989»
(recte:  legge  n. 401 del 1989), nella parte in cui «richiede, quale
condizione  indispensabile  per il rilascio della licenza di polizia,
il    preventivo    conseguimento   della   concessione,   da   parte
esclusivamente dello Stato italiano»;
        che  il  rimettente  esclude  di  poter far luogo ad un nuovo
rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di giustizia, avendo quest'ultima
gia'  statuito  che  «una  normativa  nazionale  contenente divieti -
penalmente   sanzionati   -   di   svolgere  attivita'  di  raccolta,
accettazione,  prenotazione  e trasmissione di proposte di scommessa,
relative,   in   particolare,   a  eventi  sportivi,  in  assenza  di
concessione   o   autorizzazione   rilasciata   dallo   Stato  membro
interessato,   costituisce   una   restrizione   alla   liberta'   di
stabilimento  e alla libera prestazione dei servizi» e che «spetta al
giudice  del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue
concrete  modalita'  di applicazione, risponda realmente ad obiettivi
tali  da  giustificarla  e  se  le  restrizioni  che  essa impone non
risultino  sproporzionate rispetto a detti obiettivi» (sentenza della
Corte di giustizia 6 novembre 2003, in causa C-243/01, GAMBELLI);
        che  lo  stesso  rimettente  richiama le decisioni con cui le
sezioni unite penali della Corte di cassazione sono intervenute, dopo
la   citata   sentenza  della  Corte  di  giustizia,  a  ribadire  la
compatibilita'  della  legislazione  italiana con le disposizioni del
Trattato  CE  (sentenze della Corte di cassazione, sez. unite penali,
26 aprile 2004, nn. 23271, 23272 e 23273);
        che,  a  suo  avviso,  se l'art. 88 del r.d. n. 773 del 1931,
alla  luce  dei principi enunciati dalla suprema Corte, «trova la sua
giustificazione,  nonche'  la  sua  compatibilita'  con  la normativa
comunitaria,  nella  tutela  dell'ordine  pubblico,  non  puo'  dirsi
altrettanto,  allorche'  pone  il  requisito della nazionalita' della
concessione»;
        che,  pertanto, la disposizione determina un'ingiustificabile
discriminazione  in  danno  dei titolari di concessioni rilasciate in
altro Stato dell'Unione europea, ponendosi, al contempo, in contrasto
con  il  principio  della  liberta'  di  iniziativa economica privata
stabilito dall'art. 41 della Costituzione;
        che si e' costituito nel giudizio l'indagato nel procedimento
a  quo, concludendo per l'accoglimento della questione, anche in base
a profili ulteriori rispetto a quelli dedotti dal rimettente.
    Considerato  che  il  Tribunale di Teramo, in funzione di giudice
del  riesame,  dubita  della legittimita' costituzionale dell'art. 88
del  regio  decreto  18  giugno 1931,  n. 773 (Approvazione del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  cosi' come richiamato
dall'art. 4,   comma 4-bis,  della  legge  13 dicembre  1989,  n. 401
(Interventi  nel  settore  del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela   della   correttezza   nello  svolgimento  di  manifestazioni
sportive), nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per
l'esercizio delle scommesse al previo conseguimento della concessione
«dello Stato italiano»;
        che,  secondo  il  rimettente, le norme censurate violano gli
artt. 3  e  41 della Costituzione, in quanto, consentendo l'esercizio
dell'attivita'  di  scommessa  «soltanto  ai  titolari di concessione
italiana»,  operano  una  ingiustificata disparita' di trattamento in
danno   dei  «titolari  di  concessioni  rilasciate  in  altro  Stato
dell'Unione  europea (da equiparare a quelle nazionali)», ostacolando
la liberta' di iniziativa economica di questi ultimi;
        che  analoga  questione di costituzionalita' dell'art. 88 del
r.d. n. 773 del 1931, come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della
legge  n. 401  del  1989,  e'  sollevata,  in riferimento ai medesimi
parametri,  dal  Tribunale  di  Sassari,  in  funzione di giudice del
riesame;
        che,   attenendo   le  questioni  di  costituzionalita'  alle
medesime  norme, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con un'unica decisione;
        che,  preliminarmente,  deve  essere dichiarato inammissibile
l'intervento   spiegato   dalla   Newbet   S.r.l.   in  liquidazione,
trattandosi  di  soggetto  estraneo al procedimento a quo, in capo al
quale   non   e'  configurabile  una  posizione  giuridica  garantita
suscettibile  di essere direttamente incisa dalla decisione di questa
Corte  (ordinanza  letta  all'udienza  del  6 giugno 2006, allegata a
sentenza   n. 279  del  2006;  ordinanza  letta  all'udienza  del  21
giugno 2005, allegata a sentenza n. 345 del 2005);
        che,   prima   ancora   di  valutare  l'ammissibilita'  delle
questioni di costituzionalita' sotto diverso profilo, va rilevato che
il  Tribunale  di  Teramo  ed  il  Tribunale  di  Sassari evidenziano
problemi di compatibilita' comunitaria delle norme denunciate;
        che,  infatti,  i  giudici  a  quibus  muovono dalla premessa
secondo   cui   la  previsione  della  necessaria  titolarita'  della
concessione   «nazionale»  ai  fini  dell'esercizio  delle  scommesse
integra  una restrizione alla liberta' di stabilimento ed alla libera
circolazione  dei  servizi,  in  contrasto  rispettivamente  con  gli
artt. 43  e  49  del  Trattato CE, senza che la normativa restrittiva
possa  essere  interamente  giustificata  da ragioni rilevanti per il
diritto comunitario;
        che, a loro avviso, in particolare, l'art. 88 del r.d. n. 773
del  1931,  mentre  appare  confortato  da ragioni di ordine pubblico
nella parte in cui stabilisce l'obbligo dei gestori dell'attivita' di
scommesse  di  munirsi  dell'autorizzazione di polizia, non lo e' la'
dove  pone  il  requisito della titolarita' di una previa concessione
rilasciata esclusivamente dall'autorita' italiana;
        che,  peraltro,  il  Tribunale  di Teramo fa cenno anche alle
perduranti conseguenze della discriminazione in danno degli operatori
stabiliti in altro Stato dell'Unione europea determinata, in ipotesi,
dal  regime  che,  fino  all'emanazione della legge 27 dicembre 2002,
n. 289  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria 2003), impediva alle
societa'   di   capitali   quotate   in   borsa  della  Comunita'  la
partecipazione   alle   gare  per  l'affidamento  delle  concessioni,
nonostante lo stesso Tribunale, in altro procedimento, abbia posto, a
tale proposito, un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia, non
ancora deciso;
        che  la  discriminazione  prospettata  dai giudici rimettenti
come  violazione  degli  artt. 3 e 41 della Costituzione configura in
sostanza una questione di compatibilita' delle disposizioni censurate
con  norme  comunitarie  provviste  di  effetto  diretto,  quali  gli
artt. 43 e 49 del Trattato;
        che   la   soluzione   di  una  questione  di  compatibilita'
comunitaria    assume   priorita'   logica   e   giuridica   rispetto
all'incidente di costituzionalita';
        che  -  in  base  alla  consolidata  giurisprudenza di questa
Corte, fondata sull'art. 11 della Costituzione - il giudice nazionale
deve  dare  piena  ed  immediata  attuazione  alle  norme comunitarie
provviste  di efficacia diretta e non applicare in tutto o anche solo
in  parte  le  norme  interne  con  esse ritenute inconciliabili, ove
occorra  previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi
dell'art. 234  del  Trattato  CE;  e, inoltre, lo stesso giudice puo'
investire  questa Corte della questione di compatibilita' comunitaria
nel  caso  di  norme dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante
osservanza  del  Trattato,  in  relazione  al  sistema  o  al  nucleo
essenziale    dei   suoi   principi,   nell'impossibilita'   di   una
interpretazione  conforme,  nonche' qualora la non applicazione della
disposizione    interna    determini    un   contrasto,   sindacabile
esclusivamente   dalla   Corte   costituzionale,   con   i   principi
fondamentali  dell'ordinamento  costituzionale  ovvero  con i diritti
inalienabili  della  persona  (sentenze  n. 168  del 1991, n. 232 del
1989,  n. 170  del  1984,  n. 183 del 1973, n. 98 del 1965, ordinanze
n. 536 del 1995 e n. 132 del 1990);
        che,  in  conclusione,  posto che le censure si risolvono nel
dubbio  circa  la  compatibilita'  comunitaria delle norme impugnate,
manifestato  dai  rimettenti  sotto profili diversi, taluno dei quali
attualmente  all'esame della Corte di giustizia, non e' adeguatamente
motivata  l'applicabilita'  delle disposizioni di diritto interno nei
giudizi a quibus;
        che,  pertanto,  le  questioni di legittimita' costituzionale
devono  essere  dichiarate  inammissibili  per difetto di motivazione
sulla rilevanza.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  l'inammissibilita'  dell'intervento  in  giudizio della
Newbet S.r.l. in liquidazione;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 88  del  regio  decreto  18
giugno 1931,  n. 773  (Approvazione  del  testo  unico delle leggi di
pubblica  sicurezza), cosi' come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis,
della  legge  13 dicembre  1989,  n. 401  (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento  di  manifestazioni  sportive), sollevate, in riferimento
agli  artt. 3  e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo e dal
Tribunale di Sassari con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C1199