N. 462 ORDINANZA 13 - 28 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  dinanzi  al  Prefetto  avverso il verbale di accertamento - Mancata
  previsione  di  un  termine  maggiore  per  il ricorrente residente
  all'estero  -  Denunciata irragionevole disparita' di trattamento e
  lamentata  violazione del principio di imparzialita' della pubblica
  amministrazione -   Inapplicabilita'   della  norma  impugnata  nel
  giudizio a quo - Mancanza del requisito della rilevanza - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 203,
  comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  dinanzi  al  giudice  di  pace avverso il verbale di accertamento -
  Mancata  previsione  di  un  termine  maggiore  per  il  ricorrente
  residente  all'estero  -  Denunciata  irragionevole  disparita'  di
  trattamento  e  lamentata violazione del principio di imparzialita'
  della   pubblica   amministrazione   -   Esclusione   -   Manifesta
  infondatezza della questione.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.1 del 3-1-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Giovanni Maria FLICK;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 203, comma 1,
e  204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo
codice  della strada), promosso con ordinanza del 3 novembre 2005 dal
giudice  di  pace  di  Fano nel procedimento civile vertente tra Free
Shop  s.a.  e  l'Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino,
iscritta  al  n. 75  del  registro  ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 12,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di  Fano, con ordinanza del
3 novembre    2005,    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 203 (recte: art. 203, comma 1) e 204-bis
(recte:  art. 204-bis,  comma 1)  del  decreto  legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione;
        che  nel  giudizio  principale  e' stato impugnato il verbale
redatto  dalla Polizia stradale di Pesaro in data 4 dicembre 2002, di
accertamento  dell'infrazione  sanzionata dall'art. 142, comma 8, del
d.lgs. n. 285 del 1992;
        che,  secondo  il  rimettente,  a  fronte  dell'eccezione del
convenuto,  di  inammissibilita' dell'opposizione, in quanto proposta
oltre   il   termine   di   sessanta   giorni  stabilito  dal  citato
art. 204-bis,  comma 1,  l'istante  ha  dedotto  che siffatto termine
dovrebbe  essere  raddoppiato qualora, come nella specie, il presunto
trasgressore risieda all'estero;
        che, quindi, il giudice a quo censura gli artt. 203, comma 1,
e  204-bis,  comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, «nella parte in cui
non    prevedono    un   termine   maggiore   per   la   proposizione
dell'opposizione  avanti  l'autorita' giudiziaria (od amministrativa)
avverso  il  verbale di accertamento inerente a violazioni del codice
della  strada  -  dalla  sua notifica - per l'interessato che risieda
all'estero»;
        che,  a suo avviso, le norme denunciate violerebbero l'art. 3
Cost.,  in  quanto  non  prevedono  «il  raddoppio  dei  termini  per
l'opposizione  per  i  residenti  all'estero», diversamente da quanto
stabilito dall'art. 205 dello stesso decreto legislativo;
        che,  inoltre,  l'art. 201,  comma 1,  del  d.lgs. n. 285 del
1992,  nel  caso  in  cui il trasgressore risieda all'estero, accorda
alla   pubblica   amministrazione   un  piu'  ampio  termine  per  la
notificazione  del verbale di accertamento dell'infrazione, mentre le
disposizioni  censurate  non  prevedono  un  piu'  lungo  termine per
proporre  opposizione,  qualora  il  ricorrente  risieda  all'estero,
realizzando  in tal modo una ingiustificata disparita' di trattamento
tra situazioni omologhe;
        che,  infine,  entrambe  le norme in questione, «per i motivi
sopra  espressi», violerebbero anche l'art. 97 Cost. ed «il principio
di imparzialita»;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo,  nell'atto  di  intervento  ed  in  una successiva
memoria, che sia dichiarata manifestamente inammissibile la questione
avente ad oggetto l'art. 203, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, in
quanto  la  norma  non  e'  applicabile  alla fattispecie oggetto del
giudizio principale;
        che,   ad   avviso   della   difesa  erariale,  la  questione
concernente    l'art. 204-bis,    comma 1,   del   medesimo   decreto
legislativo,   sollevata   in   riferimento   all'art. 97  Cost.,  e'
manifestamente   inammissibile,   mentre   le  censure  formulate  in
relazione  all'art. 3 Cost. sono manifestamente infondate, poiche' il
termine  dallo  stesso previsto e' idoneo a garantire l'esercizio del
diritto di difesa - coincidendo peraltro con il «termine raddoppiato»
stabilito  dall'art.  205  citato  -  e  la fattispecie oggetto della
disposizione non e' comparabile con quella disciplinata dall'art. 201
del d.lgs. n. 285 del 1992.
    Considerato che il Giudice di pace di Fano dubita, in riferimento
agli   artt. 3   e   97   della   Costituzione,   della  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 203 (recte: art. 203, comma 1) e 204-bis
(recte:  art. 204-bis,  comma 1)  del  decreto  legislativo 30 aprile
1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), nella parte in cui, nel
disciplinare  il termine per la proposizione dell'opposizione «avanti
l'autorita'  giudiziaria  (od  amministrativa)» avverso il verbale di
accertamento  di violazioni del codice della strada, non stabiliscono
un termine piu' lungo, qualora il ricorrente risieda all'estero;
        che,   ad   avviso   del   rimettente,  le  norme  denunciate
violerebbero l'art. 3 Cost. sia in quanto, diversamente dall'art. 205
del  d.lgs.  n. 285  del 1992, non prevedono il raddoppio dei termini
per  l'impugnazione  del  verbale di accertamento della violazione di
norme  del  codice  della strada, nel caso in cui l'opponente risieda
all'estero,  sia  in  quanto  l'art. 201 di detto decreto legislativo
accorda  alla pubblica amministrazione un piu' lungo termine, qualora
detto  verbale  debba  essere  notificato  ad  un  soggetto residente
all'estero,  realizzando  in  tal modo un'irragionevole disparita' di
trattamento tra situazioni omologhe;
        che,  inoltre,  secondo il giudice a quo, «per i motivi sopra
espressi», entrambe le norme si porrebbero in contrasto con l'art. 97
Cost. e con «il principio di imparzialita»;
        che    la    questione    di    legittimita'   costituzionale
dell'art. 203,  comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 e' manifestamente
inammissibile  per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale
la  parte  ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento
dell'infrazione  innanzi  all'autorita'  giudiziaria  e,  dunque, nel
medesimo  non e' applicabile siffatta disposizione, che disciplina la
diversa  fattispecie  dell'impugnazione  di  detto  verbale  mediante
ricorso al prefetto;
        che  le  censure  concernenti  l'art. 204-bis,  comma 1,  del
medesimo  decreto legislativo svolte in riferimento all'art. 3 Cost.,
sono  manifestamente  infondate,  poiche',  in virtu' di un principio
costantemente  affermato da questa Corte, le determinazioni in ordine
alla   fissazione  dei  termini  processuali  rientrano  nella  piena
discrezionalita'   del   legislatore,   con   il  solo  limite  della
ragionevolezza (sentenze n. 161 del 2000; n. 134 del 1985; n. 121 del
1984),  e  l'eventuale  irrazionalita'  intrinseca  di un termine, in
quanto  ritenuto  eccessivamente breve, deve essere valutata caso per
caso,  considerando  le  particolari  caratteristiche di ogni singolo
procedimento (sentenze n. 161 del 2000; n. 138 del 1975);
        che  il  termine  fissato  dal  citato art. 204-bis, comma 1,
tenuto  conto della struttura semplificata del procedimento in esame,
non  e'  intrinsecamente  irragionevole,  non  sussistendo neppure la
denunciata   disparita'   di  trattamento  rispetto  alla  situazione
disciplinata  dall'art. 205  del d.lgs. n. 285 del 1992, che concerne
la  diversa,  non  comparabile,  fattispecie dell'opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione   e,   peraltro,  stabilisce  in  favore  del
ricorrente  che  risieda all'estero il termine di sessanta giorni per
proporre  opposizione,  che  coincide con quello previsto dalla norma
censurata;
        che  neanche  sussiste  la  dedotta disparita' di trattamento
rispetto alla fattispecie oggetto dell'art. 201 del d.lgs. n. 285 del
1992,  in  quanto la regolamentazione dei termini per gli adempimenti
interni  al  procedimento  amministrativo e la disciplina concernente
l'impugnazione  dell'atto  della  pubblica amministrazione innanzi al
giudice riguardano situazioni non omogenee, quindi, non comparabili;
        che, infine, la censura svolta in relazione all'art. 97 Cost.
e'   manifestamente   infondata,   poiche',  secondo  la  consolidata
giurisprudenza  di questa Corte, il principio di buon andamento della
pubblica  amministrazione  non  riguarda  l'esercizio  della funzione
giurisdizionale  e  puo'  essere  invocato  soltanto  con riferimento
all'organizzazione  degli  uffici  giudiziari  (tra  le piu' recenti,
ordinanze n. 337 e n. 44 del 2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 203,  comma 1,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
giudice di pace di Fano, con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis,  comma 1, del citato
decreto  legislativo  n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli
artt. 3  e  97  della  Costituzione,  dal medesimo giudice di pace di
Fano, con la stessa ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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