N. 594 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 1° febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 2006) dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento sul ricorso proposto da 3S S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Benevento. Imposte e tasse - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Contributi conseguiti automaticamente dalle imprese, nella forma di crediti di imposta, prima dell'8 luglio 2002 - Obbligo per i beneficiari, a pena di decadenza dall'agevolazione, di comunicare i dati informativi sugli investimenti entro il 28 febbraio 2003, utilizzando modello approvato (entro il 31 gennaio 2003) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate - Previsione sopravvenuta incidente su diritto gia' maturato - Contrasto con le norme dello Statuto dei diritti del contribuente che stabiliscono la irretroattivita' delle disposizioni tributarie e il termine minimo per l'esplicazione di nuovi adempimenti - Violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti fra Amministrazione e contribuente, e di imparzialita' e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Lesione del diritto di difesa. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62. - Costituzione, artt. 24 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, commi 1 e 2.(GU n.1 del 3-1-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 478/04, depositato il 29 aprile 2004, avverso avviso recupero n. RE3CR0500030/2004 assente 2002, credito imposta, contro Agenzia entrate Ufficio Benevento proposto dal ricorrente: 3S S.r.l., rapp. te leg. De Curtis Antonietta, via Costantino Crisci 33 - 82010 Moiano (Benevento), difeso da: Cuozzo dott. Giovanni, via Giovanni XXIII 11 - 82010 Moiano (Benevento). Svolgimento del processo Con atto di recupero di credito n. RE3CR0500030/2004, notificato in data 9 marzo 2004, l'Agenzia delle Entrate di Benevento procedeva nei confronti della soc. 3 S a r.l. al recupero del credito di imposta relativamente alle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, deducendo, fra l'altro, che la societa' non aveva adempiuto all'obbligo dell'invio del modello CVS all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2003. L'ufficio recuperava, quindi, l'intero importo del credito di imposta con i relativi interessi, applicando, altresi', le relative sanzioni. Avverso il predetto atto proponeva ricorso la societa'. Contestava, nel merito, la pretesa fiscale ritenendola illegittima e chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero. Deduceva, fra l'altro che l'art. 62 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 era da considerare illegittimo per i seguenti motivi: a) perche' assegnava al contribuente, per l'invio del menzionato modello CVS, un termine inferiore a sessanta giorni, in violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente; b) perche' introduceva una norma avente efficacia retroattiva, andando esso ad incidere, su diritti gia' acquisiti, in violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Resisteva l'Agenzia delle entrate con memoria di costituzione. Eccepiva fra l'altro la inammissibilita' del ricorso perche' non sottoscritto dal difensore abilitato ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 546 del 1992. Motivi della decisione Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni con le quali la societa' ricorrente deduce la illegittimita' dell'art. 62 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002: a) per violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente, nella parte in cui esso art. 62 prevede un termine di adempimento, a carico del contribuente, inferiore a sessanta giorni; b) per violazione dell'art. 11 delle disposizioni della legge in generale, nella parte in cui esso finisce per assumere efficacia retroattiva, andando ad incidere su diritti gia' acquisiti. Dette eccezioni si traducono, a giudizio di questo Collegio, in una eccezione di illegittimita' costituzionale del citato art. 62 della legge n. 289/2002, per contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione. Al fine di valutare la rilevanza della prospettata eccezione di legittimita' costituzionale, che viene, comunque, sollevata d'ufficio, e' necessario esaminare in primo luogo l'eccezione di nullita' del ricorso introduttivo sollevata dall'ufficio per la mancata sottoscrizione da parte del difensore. E' evidente, infatti, che la eventuale fondatezza di detta eccezione, importando la nullita' del ricorso introduttivo, renderebbe ininfluente, ai fini della decisione, la menzionata questione di legittimita' costituzionale. Va rilevato in proposito, in punto di fatto, che, nel caso di specie, il ricorso e' stato sottoscritto dalla parte, mentre il mandato conferito al difensore abilitato, rilasciato in calce al ricorso, risulta sottoscritto dal difensore per l'autentica. Orbene e' da ritenere, conformemente ad autorevole giurisprudenza in tal senso, che la sottoscrizione del difensore, apposta per autenticazione in calce alla procura difensiva, e' idonea, da sola, a legittimare la piena validita' del ricorso. Tanto premesso e' da considerare senz'altro rilevante, ai fini della decisione della presente controversia, la sollevata eccezione di legittimita' costituzionale, sia sotto il profilo innanzi esaminato, sia sotto ogni altro profilo essendo evidente che la eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 62 della legge n. 289/2002, finirebbe per travolgere la pretesa tributaria dell'ufficio che in detta norma trova il suo fondamento. La sollevata eccezione di legittimita' costituzionale appare, altresi', non manifestamente infondata per i motivi di seguito riportati. Va premesso, in punto di fatto, che l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 attribuisce alle imprese «che attuano nuovi investimenti», «un contributo nella forma di credito di imposta», condizionando detta attribuzione all'invio al «centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammortamento complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data». L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ha sancito l'obbligo per «i soggetti che hanno conseguito il diritto a contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002», di inviare entro il 28 febbraio 2003, «a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente» ed utilizzando un modello da predisporsi dal direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. Appare evidente, da quanto sopra riportato, che il disposto dell'art. 62 della citata legge n. 289 del 2002 realizza una duplice violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente. Esso, infatti, si configura, per un verso, come retroattivo, andando ad incidere sul diritto al contributo gia' in precedenza maturato in favore dell'imprenditore, contravvenendo, in tal modo al disposto del citato art. 3, primo comma; viola, per altro verso, il secondo comma del medesimo art. 3, ponendo a carico del soggetto un adempimento da realizzarsi in un periodo di tempo inferiore ai sessanta giorni. Orbene le predette violazioni dell'art. 3 dello Statuto del contribuente si configurano, altresi', a parere di questa Commissione; come violazioni degli artt. 97 e 24 della Costituzione. L'art. 1 dello Statuto del contribuente sancisce espressamente che le disposizioni in esso contenute sono dettate «in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione». Il che significa che, a giudizio del legislatore, ogni disposizione precettiva dello Statuto del contribuente e' espressione di un principio costituzionale. La regola enunciata ha trovato piena applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione la quale, dopo avere ripetutamente statuito che il dubbio interpretativo sulla portata di una qualsiasi disposizione tributaria deve essere risolto dall'interprete nel senso piu' conforme ai principi dello Statuto, ha aggiunto, significativamente, (Cass. 14 aprile 2004, n. 7080) «che l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate». E', ovviamente, compito dell'interprete individuare i principi costituzionali contenuti in ogni singola norma dello Statuto del contribuente. In siffato, compito, pero' l'interprete non puo' non tener conto delle indicazioni, anche indirette, che provengono dal legislatore medesimo. Con specifico riguardo all'art. 3 dello Statuto del contribuente, e' da ritenere che il legislatore abbia avvertito la necessita' di sancire la irretroattivita' della legge tributaria e la impossibilita' di assegnare al contribuente, per gli adempimenti a suo carico, un termine inferiore a sessanta giorni, sul presupposto che la retroattivita' della predetta legge e l'assegnazione di un termine inferiore ai sessanta giorni, sia contrario al principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente. Principio questo che deve essere osservato non solo dall'amministrazione finanziaria in fase applicativa, ma anche dallo stesso legislatore tributario all'atto dell'emanazione delle fonti normative (Cass. 14 aprile 2004, n. 7080). A detto presupposto, ritiene questa commissione di doversi attenere. Orbene non v'e' dubbio che il principio di correttezza e buona fede e' riconducibile all'art. 97 della Costituzione essendo evidente che in assenza di correttezza e di buona fede non possono certo essere assicurati «il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione». Con specifico riferimento all'inosservanza del termine minimo di sessanta giorni da assegnare al contribuente per gli adempimenti a suo carico, viene, altresi', in rilievo la violazione dell'art. 24 della Costituzione. E' da ritenere, infatti, che il legislatore medesimo abbia considerato il termine di sessanta giorni, come quello minimo indispensabile perche' il contribuente possa esplicare gli adempimenti a suo carico a tutela dei suoi diritti e, quindi, del diritto alla difesa. A nulla rileva poi che l'art. 24 della Costituzione non figuri fra quelli richiamati dall'art. 1, primo comma, dello Statuto del contribuente. L'elencazione contenuta in quest'ultima disposizione normativa e' da considerare, infatti, non tassativa, ben potendo il giudice ordinario, nel rocedimento di individuazione di ipotesi di contrarieta' fra legge ordinaria e principi costituzionali, scorgere in alcune norme dello Statuto del contribuente la estrinsecazione di principi costituzionali deducibili da altre disposizioni della Carta costituzionale, oltre quelle espressamente richiamate dalla citata legge ordinaria n. 212/2000. Premesso quanto innanzi gli atti del procedimento vanno rimessi dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione, in relazione anche all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Benevento, il 1° febbraio 2006. Il Presidente: Tazza Il relatore: Nicolella 06C1211