N. 602 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2005
Ordinanza emessa il 14 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006) dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Momen Otman Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalita' della pena - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.(GU n.2 del 10-1-2007 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento a carico di Momen Otman nato in Marocco il 1° gennaio 1978 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Sabrina Musumeci del foro di Genova. O s s e r v a Il sedicente Momen Otman e' stato tratto a giudizio direttissimo, previa convalida dell'arresto, per rispondere del seguente delitto: reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 cosi' come modificato dall'art. 13 della legge n. 189/2002 e dall'art. 1 della legge n. 271/2004, perche' - senza giustificato motivo - si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di Piacenza (provvedimento in data 9 maggio 2005 notificatogli in pari data) di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. In Genova accertato il 25 maggio 2005. L'imputato, identificato in sede di arresto a mezzo dei rilievi fotodattiloscopici, ha proposto personalmente richiesta di giudizio abbreviato. Disposto il rito alternativo prescelto ed acquisito il fascicolo del p.m., le parti hanno formulato le conclusioni su cui il giudice e' chiamato a pronunziarsi. La fattispecie sottoposta a giudizio e' l'ipotesi, ora delittuosa, prevista dall'art. 14, comma 5-ter prima parte, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e disciplina la condotta dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis. Nel caso di specie la condotta di cui all'imputazione e' da inquadrare nella norma indicata poiche' si propetta appunto che l'attuale imputato si sia indebitamente trattenuto in Italia senza osservare l'ordine dato dal questore di Piacenza ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, fattispecie al presente punita con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Se all'esito del giudizio fosse ritenuta la colpevolezza di Momen Otman per il fatto prospettato a suo carico, dovrebbe essere applicata, in assenza di un giustificato motivo (estremamente limitato nell'applicazione secondo l'orientamento interpretativo espresso da Cass., sez. un., 29 ottobre/27 novembre 2003 n. 45801), il trattamento sanzionatorio della reclusione che la disposizione prevede nella misura minima di un anno e massima di quattro anni. Come e' noto, in precedenza la condotta illecita ascritta costituiva ipotesi di reato meno grave in quanto aveva natura contravvenzionale ed era punita con l'arresto da sei mesi ad un anno. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, si e' pervenuti all'attuale formulazione della disposizione mentre la sanzione prima applicabile e' stata mantenuta solo per la meno grave ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo. Il legislatore ha introdotto l'innovazione in questione dopo che la Corte costituzionale aveva, con pronunzia n. 223/2004, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 rilevando che l'arresto obbligatorio era privo di sbocco sul terreno processuale e rappresentava una misura fine a se' stessa, mai trasformabile nella custodia cautelare in carcere od in una qualsiasi altra misura coercitiva, e quindi carente di copertura costituzionale. Su tale presupposto sono state introdotte le modifiche che hanno portato all'elevazione del limite edittale a seguito della conversione del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, operata con legge 12 novembre 2004, n. 271 e, di conseguenza, alla possibile applicazione di misure cautelari, ove ritenute necessarie, per condotte del tipo di quella oggetto del presente giudizio. In realta' la ratio originaria del d.lgs. n. 286/1998 era quella di privilegiare l'allontanamento dello straniero, in presenza dei presupposti di legge, dal territorio dello Stato. Anche la disciplina relativa al nulla-osta, rilasciato di ufficio in sede di convalida dell'arresto e denegato solo in presenza di preclusive esigenze processuali tali da giustificare il trattenimento dell'extracomunitario, denota la finalita' di favorire l'espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato. Ne' sembrerebbe esservi stata, nell'ambito del fenomeno dell'immigrazione clandestina, alcuna modificazione significativa atta a giustificare, sul piano criminale, la maggiore afflittivita' del trattamento sanzionatorio da ultimo introdotto. Ove si considerino poi i presupposti da cui era scaturita la decretazione d'urgenza di cui al d.l. 14 settembre 2004, n. 241, non puo' sottacersi che la motivazione addotta nella premessa del provvedimento era stata quella di adeguare l'attuale disciplina in materia di espulsioni a seguito della sentenza n. 222/2004 della Corte costituzionale rivolta ad assicurare le garanzie previste dall'art. 13 Cost. anche agli stranieri per i quali fosse stato disposto l'accompagnamento alla frontiera. Prendendo spunto da cio' l'iniziativa legislativa, adottata con la normativa di cui al d.l. n. 241/2004 conv. con legge n. 271/2004, ha di fatto introdotto in sede di conversione un piu' grave trattamento sanzionatorio per alcuni reati, fra cui quello sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Nell'ipotesi in esame ritiene questo giudice che la pena ivi prevista, in particolare quella minima che dovrebbe essere applicata all'imputato in caso di condanna trattandosi di soggetto privo di precedenti dattiloscopici e di pendenze giudiziarie, risulti nel sistema innovato non conforme al disposto degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. Invero emerge che, per altre ipotesi similari (ad esempio l'art. 650 c.p. o l'art. 2, legge n. 1423/1956), il fatto illecito ha connotazioni contravvenzionali ed e' punito con una pena di specie diversa e piu' contenuta. Vi e' anche da evidenziare che il pregresso apparato sanzionatorio distingueva nettamente l'ipotesi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 punita con l'arresto da sei mesi a un anno, il cui presupposto era l'inosservanza dell'ordine di cui all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, dalla fattispecie prevista dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni, ritenuta piu' grave, in quanto riguardante lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter. Nell'attuale sistema le due ipotesi, differenti fra loro perche' caratterizzate da condotte non omologabili sul piano oggettivo e soggettivo, si trovano invece equiparate con la previsione comune, nel minimo edittale, di una pena, per entrambi gli illeciti, di un anno di reclusione. Al riguardo il legislatore, che pure ha previsto per il piu' grave reato contemplato dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, una pena maggiore quanto al massimo (fino a cinque anni di reclusione) rispetto a quella irrogabile per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (fino a quattro anni di reclusione), non ha invece inteso differenziare il trattamento sanzionatorio minimo che risulta determinato, in entrambi i casi, nella misura di un anno mentre, sul piano repressivo e preventivo, le esigenze punitive, per le caratteristiche dei fatti, non si presentano omogenee. Ritiene questo giudice, condividendo la richiesta della difesa cui ha aderito il p.m., che il sistema normativo introdotto con le norme sopra richiamate si ponga in contrasto, oltre i limiti della ragionevolezza, con le disposizioni costituzionali poiche' condotte illecite diverse per il disvalore sociale vengono ad essere parificate in termini punitivi, il che configura la violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione. Peraltro la sanzione cosi' prevista per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, oggetto del presente giudizio, non sembra neppure conforme al criterio posto dall'art. 27, terzo comma della Costituzione che prevede il principio di proporzione tra qualita' e quantita' della sanzione, da un lato, e offesa dall'altro. Viene percio' ad essere vanificato il fine rieducativo della pena che non pare idonea a svolgere, in concreto, la funzione ad essa assegnata. La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e' rilevante ai fini della decisione nel giudizio pendente avanti a questo ufficio chiamato a valutare la congruita' della pena entro i limiti posti dall'art. 132 c.p. e secondo i criteri indicati dall'art. 133 c.p. Ove il rilievo sottoposto alla cognizione della Corte costituzionale fosse condiviso, l'imputato potrebbe beneficiare, in caso di condanna, di un piu' favorevole trattamento sanzionatorio. Consegue la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, n. 271, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis. Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 14 ottobre 2005 Il giudice: Minici 07C0001