N. 604 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2005

Ordinanza   emessa   il   25 novembre   2005  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il 1° giugno 2006) dal tribunale di Salerno - Sezione
distaccata  di  Cava de' Tirreni, nel procedimento civile promosso da
Senatore Pasquale contro Palumbo Anna.

Procedimento  civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per
  la   costituzione   in  giudizio  dell'opponente  -  Necessita'  di
  depositare l'atto in Cancelleria (negli orari di apertura e dunque)
  entro la mattina del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto
  -  Contrasto  con  il diritto di notificare l'opposizione anche nel
  pomeriggio  del  medesimo  giorno - Lesione del diritto di difesa -
  Disparita'   di  trattamento  rispetto  agli  opponenti  a  decreto
  ingiuntivo per causa di lavoro.
- Codice  di  procedura civile, artt. 147, 415, 447 [recte: 447-bis],
  641.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.2 del 10-1-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nella  causa promossa da Senatore Pasquale rappresentato e difeso
dall'avv.  Daniele  Angrisani  presso  il  cui  studio  elettivamente
domicilia in Cava de' Tirreni alla via Vincenzo Vimo n. 31, in virtu'
di  mandato in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificatogli,
opponente;
    Contro Palombo Anna rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Degli
Esposti  presso  il  cui  studio  elettivamente domicilia in Cava de'
Tirreni  alla via M. Garzia n. 17, in virtu' di mandato a margine del
ricorso per decreto ingiuntivo, opposto.

                              Premesso

    Con  atto notificato il 26 luglio 2002, il sig. Pasquale Senatore
conveniva  in  giudizio  la sig. Anna Palombo, proponendo opposizione
avverso  il decreto ingiuntivo n. 698/2002, reso dal Presidente della
sezione  del  Tribunale  di  Cava  de'  Tirreni.  L'istante eccepiva,
preliminarmente,  l'incompetenza  del  tribunale adito e, nel merito,
l'insussistenza  della  pretesa dell'opposto, deducendo di vantare un
maggior  credito  derivante  dalla  mancata  azione  del preavviso di
rilascio   dell'immobile   locato.  In  tal  guisa  spiegava  domanda
riconvenzionale  nei  confronti  dell'opposto per la residua somma di
Euro  323,29 oltre interessi al tasso legale. Nel provvedere alla sua
costituzione  in  giudizio,  l'opposto,  con  comparsa  depositata in
cancelleria  in  data  29 novembre 2002, impugnando estensivamente il
contenuto   dell'atto   di  opposizione,  deducendone,  innanzitutto,
l'inammissibilita'  dell'opposizione  medesima  per tardivita', oltre
che   la  sua  infondatezza  nel  merito.  Osservava  in  particolare
l'opposto  che  il  d.i.,  da cui e' scaturito l'odierno giudizio, e'
stato  notificato  il  19  giugno 2002, mentre l'opposizione e' stata
notificata  il  26 luglio 2002 ed iscritta a ruolo il 1° agosto 2002.
L'iscrizione a ruolo quindi e' avvenuta dopo quarantatre giorni dalla
notifica  del  decreto  ingiuntivo  opposto con la conseguenza che il
relativo  atto  di  opposizione  deve  considerarsi inammissibile per
tardiva costituzione.

                            O s s e r v a

    In   virtu'   della   sollevata  eccezione  di  inammissibilita',
dell'opposizione,    questo   giudice   ritiene   rilevante   e   non
manifestamente  infondata il profilo di incostituzionalita' sollevata
dal  ricorrente  in  opposizione  in  riferimento  al  contrasto  tra
l'art. 641,  415  e  447  c.p.c.  con  gli  articoli  3  e  24  della
Costituzione. L'opponente a decreto ingiuntivo ha tempo di notificare
fino  all'ultimo  minuto  del  quarantesimo giorno. Tale diritto puo'
essere  esercitato  passando  l'opposizione all'ufficiale giudiziario
per  la  notifica  fino  all'ultimo  minuto  del quarantesimo giorno.
L'ufficiale  giudiziario  ha il potere di notificare fino alle ore 18
dello  stesso giorno ex art. 147 c.p.c. ma a quell'ora la cancelleria
e'  chiusa.  Se  dunque  l'opponente deve depositare l'opposizione in
cancelleria  entro  i quaranta giorni, non puo' notificare all'ultimo
minuto  del  quarantesimo giorno. In questo modo andrebbe leso il suo
diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e viene
leso  l'art. 3 della stessa perche' si crea disparita' di trattamento
tra  soggetti  opponenti  di  un  d.i.  ordinario  rispetto  ad altri
opponenti di un decreto rito lavoro.
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di
incostituzionalita' degli articoli 641, 415, 447 e 147 c.p.c. con gli
articoli  3  e  24  della  Costituzione  e  per l'effetto dichiara la
sospensione  del  presente  giudizio dando ordine alla cancelleria di
trasmettere il presente fascicolo alla Corte costituzionale.
      Cava de' Tirreni, addi' 25 novembre 2005
                         Il g.o.t.: Salomone
07C0003