N. 605 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2006

Ordinanza  del  4 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il
22  novembre  2006)  emessa  dal  g.i.p. del tribunale di Venezia sul
ricorso proposto da Bhaumik Lopamudra

Straniero  -  Ammissione  al patrocinio a spese dello Stato per i non
  abbienti  -  Possibilita'  per lo straniero di nominare altresi' un
  interprete a spese dello Stato - Omessa previsione - Violazione del
  principio di uguaglianza - Violazione del diritto di difesa.
- Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
  art. 102.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.2 del 10-1-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del
30   maggio   2002  da  Bhaumik  Lopamudra,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Andrea  Faraon,  avverso  il  decreto del g.i.p. di rigetto
dell'istanza  di  liquidazione  delle sue competenze avendo svolto la
funzione  di  interprete nell'interesse di Akter Yesmin, imputata nel
proc. pen. n. 9235/04 R.G. G.i.p. del reato di omicidio ed ammessa al
patrocinio a spese dello Stato;

                            O s s e r v a

    La predetta Bhaumik Lopamudra ha svolto la funzione di interprete
della  lingua  Bangla  fra l'imputata ed il suo difensore, traducendo
anche in italiano delle lettere e delle audiocassette.
    Ha,  quindi,  richiesto  al  g.i.p.  la  liquidazione  dei propri
compensi  in  ragione  del  numero  di vacazioni sia per l'accesso al
carcere,  sia per la sua presenza in tribunale, sia per le traduzioni
delle   lettere   e   delle   audiocassette   nonche'  per  l'accesso
all'ospedale  del  figlio  della  Akter  e per una sessione presso lo
studio del legale con i parenti della Akter.
    Il  g.i.p.  ha  respinto  la  richiesta  facendo  presente che il
difensore   avrebbe   dovuto   provvedere  a  nominare  a  suo  tempo
l'interprete quale consulente.
    Rileva  questo  giudice che nel testo unico citato che disciplina
il  patrocinio  nel processo penale non e' in alcun modo previsto ne'
la  nomina  di  un  interprete da parte dell'imputato o, comunque, un
intervento privato di tale ausiliario ne' tanto meno il pagamento del
compenso allo stesso da parte dello Stato.
    E'   previsto   semplicemente  che  possano  essere  nominati  un
sostituto del difensore, un investigatore ed un consulente tecnico di
parte (artt. 101 e 102, d.P.R. n. 15/2002).
    Oltretutto,  l'art. 105 precisa che il g.i.p. liquida il compenso
all'ausiliario  del  magistrato  stesso  e non ad altri e la lett. b)
dell'art. 6  legge  4  agosto  1955,  n. 848, riguarda specificamente
l'udienza, cioe' la trattazione del processo davanti al magistrato.
    Trattandosi  di  normativa assolutamente eccezionale - tanto piu'
che  pone  delle  spese  a  carico  dell'Erario  -  non e' consentita
un'applicazione analogica.
    Orbene,  l'istituto  del  patrocinio  a spese dello Stato ha dato
attuazione   al   precetto   costituzionale  posto  dal  terzo  comma
dell'art. 24,  che  prescrive che ai «non abbienti» siano assicurati,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione in esecuzione del principio posto dal primo comma della
stessa disposizione che tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
    La   Corte   costituzionale   ha   evidenziato  che  la  garanzia
costituzionale non puo' soffrire soluzione di continuita', perche' la
mancata  assicurazione per i non abbienti dei «mezzi» per accedere ad
una  specifica  tutela  e'  gia' essa stessa diniego della tutela con
sostanziale  vulnerazione  anche  del primo comma dell'art. 24 (Corte
costituz.,  sent.  n. 194,  15/28 aprile 1992, Pres. Corasaniti, Est.
Granata).
    Ne  consegue  che  nel momento in cui e' stato previsto che anche
gli  stranieri  possano  essere  ammessi  al patrocinio a spese dello
Stato  deve  essere  conseguentemente  loro  consentita con la dovuta
efficacia l'esplicazione della loro tutela difensiva.
    Ed e' di tutta evidenza la esigenza di avvalersi dell'opera di un
interprete  per  il  soddisfacimento delle piu' elementari necessita'
difensive  consistenti  non  solo,  come  nel  caso  di specie, nella
necessita'  di  tradurre  alcuni  documenti da produrre all'autorita'
giudiziaria ma anche e soprattutto nella necessita' - primaria per un
imputato - di poter conferire con il proprio difensore.
    Altrimenti,  subisce  una notevole riduzione il diritto difensivo
della  persona  la  quale ha la possibilita' che il proprio difensore
venga retribuito dallo Stato in quanto non abbiente ma, a causa delle
sue  precarie  condizioni  economiche,  non ha poi la possibilita' di
consultarsi in alcun modo col legale.
    E'   violato,   quindi,   l'art. 24   della   Costituzione  -  ed
indirettamente  anche l'art. 3 - nel momento in cui non e' consentito
allo  straniero  ammesso  al  patrocinio a spese dello Stato di poter
esplicare  appieno  le  proprie  necessita'  difensive  a mezzo di un
interprete,  cioe'  a  mezzo di un soggetto naturalmente indicato per
aiutare una persona di lingua non italiana.
    Del   resto,  la  lettera  n)  dell'art. 3  dello  stesso  d.P.R.
n. 115/2002  nel  definire  ausiliari  del  magistrato  il perito, il
consulente  tecnico,  l'interprete,  il  traduttore e qualunque altro
soggetto competente in una determinata arte o professione equipara in
un certo senso tali persone e le loro attivita'.
    L'omessa previsione di tale possibilita' per lo straniero ammesso
al  patrocinio  non  e'  manifestamente  infondata nei termini di cui
sopra  ed  incide in maniera essenziale nella risoluzione del ricorso
giacche' esso, altrimenti, deve essere respinto.
                              P. Q. M.
    Solleva  d'ufficio  questione  di legittimita' costituzionale per
l'omessa  previsione nell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
della  possibilita'  per  lo  straniero  di nominare un interprete in
contrasto  con l'art. 24 della Costituzione e sospende il giudizio in
corso.
    Manda  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale  dopo  la  notifica  dell'ordinanza  al Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Non  e' necessaria la notifica alle parti in quanto di essa viene
data  lettura  in udienza al difensore della ricorrente mentre non e'
obbligatorio l'intervento del p.m.
    La   cancelleria,  altresi',  comunichera'  il  provvedimento  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Venezia, addi' 4 maggio 2006
                         Il Presidene: Gallo
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