N. 669 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 2006

Ordinanza  del 13 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il
5  dicembre  2006)  emessa  dalla  Corte  d'appello  di  L'Aquila nei
procedimenti  civili  riuniti  promossi da Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica ed altri contro Camiscia
Anita ed altri.
Impiego  pubblico  - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli
  del   personale   amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  statale
  (A.T.A.)  -  Trattamento  economico  -  Previsione,  con  norma  di
  interpretazione   autentica   dell'attribuzione   del   trattamento
  economico  annuo  in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato
  deteriore  trattamento  di  detto  personale rispetto ai lavoratori
  A.T.A.,  a  parita'  di  qualifica  ed  anzianita'  di  servizio  -
  Violazione del principio di uguaglianza.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.5 del 31-1-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Sciogliendo  la  riserva,  di  cui  al  verbale  dell'udienza del
12 gennaio 2006, ha pronunciato la seguente ordinanza in controversia
in  materia  di  lavoro, n. 973 del ruolo generale dell'anno 2004, su
appello  proposto  il 22 ottobre 2004 dall'appellante Ministero della
istruzione, della universita' e della ricerca, con l'Avvocatura dello
Stato;
    Contro  la  parte  appellata Camiscia Anita, ed altri, con l'avv.
Gabriele  Salvatore,  ed  altri,  avverso  sentenza  n. 262  del  di'
16 luglio 2004, notificata il 18 ottobre 2004, del giudice del lavoro
del Tribunale di Lanciano, ed altre.
    Si  controverte dell'inquadramento, e del conseguente trattamento
di  lavoratori  dipendenti  dal  Ministero  appellante, al quale sono
stati  trasferiti,  provenendo da ente locale (la provincia), siccome
in  servizio  in  istituzione scolastica, con mansioni amministrative
(cosi' detto «personale ATA»).
    Gli   appellati   pretendono   un   trattamento   superiore,   in
considerazione   della   anzianita'   maturata   precedentemente   al
trasferimento,  e  la  loro  domanda  e' stata accolta dal giudice di
primo grado.
    Il Ministero datore di lavoro impugna la sentenza'; resistono gli
appellati lavoratori.
    Nel  corso  del  presente  processo  di appello e' intervenuta la
norma della cui costituzionalita' si dubita.
    Trattasi  dell'articolo unico, comma 218, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), del seguente tenore:
        «il  comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si
interpreta  nel  senso  che il personale degli enti locali trasferito
nei  ruoli  del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
statale  e  inquadrato  nelle  qualifiche  funzionali  e  nei profili
professionali  dei  corrispondenti  ruoli  statali,  sulla  base  del
trattamento   economico   complessivo   in   godimento  all'atto  del
trasferimento,  con  l'attribuzione  della  posizione  stipendiale di
importo  pari  o  immediatamente  inferiore  al  trattamento annuo in
godimento  al  31  dicembre  1999  costituito  dallo stipendio, dalla
retribuzione   individuale   di   anzianita'   nonche'  da  eventuali
indennita',   ove   spettanti,   previsto  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell'inquadramento.   L'eventuale   dfferenza   tra  l'importo  della
posizione  stipendiale  di  inquadramento  e  il trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad  personam  e considerata utile previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento  della successiva posizione stipendiale. E' fatta salva
l'esecuzione  dei  giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge».
    Orbene,  l'applicazione  della  norma  in questione alle cause in
corso  comporterebbe una inevitabile e non riassorbibile, neppure con
il  decorso  del  tempo, diversita' di trattamento tra lavoratori con
mansioni  del tutto analoghe, e vicende lavorative pregresse del pari
analoghe.
    Infatti,  mentre  i lavoratori gia' in precedenza alle dipendenze
del    Ministero   beneficerebbero   della   progressione   economica
conseguente  al decorso del tempo, prevista per i dipendenti statali,
secondo il regime retributivo gia' fruito, e di cui continuerebbero a
fruire,  ai  lavoratori  appellati,  transitati  successivamente alle
dipendenze  del  ministero,  non verrebbe riconosciuta ed erogata una
retribuzione   di  pari  importo,  ma  una  retribuzione  di  importo
inferiore,  perche' calcolata tenendo conto soltanto della anzianita'
di  servizio  maturata  successivamente  al  trasferimento,  e non di
quella maturata precedentemente.
    Appare  infatti di tutta evidenza che la retribuzione costituisce
il  corrispettivo della attivita' lavorativa svolta nel periodo preso
in considerazione, e non in quello pregresso.
    E  se  nel  periodo  di  riferimento ad un lavoratore compete una
determinata   retribuzione,   calcolata  anche  alla  stregua  di  un
parametro   costituito   dallo  svolgimento  pregresso  di  attivita'
lavorativa,  tale  parametro  deve  essere applicato correttamente, a
tutti i soggetti che si trovino in condizioni analoghe.
    E  quindi,  per  il pregresso, puo' distinguersi soltanto se esso
presenti  una  qualche  diversita',  e  non  se,  come  nel  caso  in
questione,  l'attivita'  lavorativa  sia stata del tutto analoga, non
potendosi  attribuire  una qualche rilevanza a differenze ininfluenti
ed  irrilevanti, ai fini della valutazione e della considerazione del
sinallagma   contrattuale,   quale   e'  quella  rappresentata  dalla
identita' del datore di lavoro.
    Una  discriminazione  del  trattamento,  se  derivante da fattore
ininfluente,  tra lavoratori che svolgano la medesima attivita', alle
dipendenze  dello  stesso  ente  pubblico  che  li retribuisce, e che
abbiano   una  analoga  storia  professionale,  puo'  costituire  una
violazione  del  principio  di  uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
    Ne'  si  vede come tale discriminazione possa essere giustificata
da  esigenze  economiche  del  pubblico erario, quando non sussistono
motivi  per  cui vantaggi e svantaggi non vengano equamente ripartiti
tra  tutti  i  soggetti  che  si  trovino  in condizioni analoghe, ma
gravino  su  alcuni,  e avvantaggino altri, distinti tra di loro alla
stregua   di   un   criterio   privo   di  qualsiasi  razionalita'  e
giustificazione.
    Si  aggiunga che la diversita' di trattamento non e' l'effetto di
una  temporanea  discrasia  tendenzialmente superabile con il decorso
del   tempo,   ma   costituisce  una  discriminazione  permanente  ed
insuperabile,  sicche'  non  puo'  neppure essere considerata come un
inconveniente  temporaneo,  suscettibile  di essere tollerato durante
una fase di riallineamento e riconduzione del rapporto ad equita'.
    Si  consideri altresi' che una analoga discriminazione si ravvisa
tra  due  categorie di dipendenti pubblici trasferiti: infatti, oltre
ai  cosi'  detti  dipendenti  ATA,  di cui si e' detto, sono del pari
transitati dall'ente locale alla amministrazione statale, nell'ambito
della  stessa  globale  riorganizzazione  del settore, gli insegnanti
tecnico  pratici, e per essi la norma in questione non prevede alcuna
discriminazione nella determinazione della retribuzione.
                              P. Q. M.
    Alla stregua delle esposte considerazioni, deve ritenersi:
        1)    che    il    giudizio   non   possa   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale, e
        2) che la questione non sia manifestamente infondata,
    per quanto attiene al prospettato contrasto tra l'articolo unico,
comma  218  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, e l'art. 3 della
Costituzione,  e pertanto dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Sospende  il  processo  in  corso,  ordina  che  l'ordinanza  sia
notificata:
        1) alle parti in causa,
        2) al Presidente del Consiglio dei ministri,
        3) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
          L'Aquila, addi' 13 aprile 2006
                      Il Presidente: Jacovacci
07C0081