REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2006, n. 36 

Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 al sensi
dell'Art.  9,  comma 1,  lettera a),  terzo  alinea  della  direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.
(GU n.4 del 3-2-2007)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
                          2 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
  Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici
    1.  Per  la  stagione venatoria 2006/2007 e' autorizzato, sentito
l'Istituto  nazionale per la fauna selvatica, per le ragioni previste
dall'Art.  9,  comma 1,  lettera a),  terzo  alinea  della  direttiva
comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione
degli   uccelli   selvatici,  il  prelievo  in  deroga  di  esemplari
appartenenti  alla  specie  storno  (Sturnus  vulgaris)  al  fine  di
prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione,
con le seguenti modalita':
      a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non
piu'  di  tre  colpi,  non  sono  consentiti  richiami  ne'  vivi ne'
elettroacustici;
      b) modalita'  di  prelievo: da appostamento fisso,o temporaneo,
oppure in forma vagante;
      c) luogo  di  applicazione  e  periodo:  su tutto il territorio
regionale  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge al
31 gennaio 2007;
      d) limite   massimo   di   prelievo  giornaliero  per  soggetto
autorizzato: n. 10 capi;
      e) limite   massimo   di   prelievo   stagionale  per  soggetto
autorizzato: n. 90 capi;
      f) giornate  aperte  al  prelievo:  tutte le giornate in cui e'
consentita  la  caccia alla migratoria con l'esclusione di martedi' e
venerdi';
      g) controllo:  monitoraggio  attraverso  la  certificazione dei
prelievi realizzata mediante apposita scheda di rilevazione.
    2.  Il  prelievo  e'  autorizzato  ai  cacciatori in possesso del
tesserino   venatorio   regionale  che  ne  facciano  richiesta  alla
amministrazione  provinciale  di competenza e che risultino essere in
possesso  dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione,
rilasciata dalle province.
    3.  I prelievi devono essere annotati sull'apposita scheda per il
prelievo  in  deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere
restituite  alle  province  competenti, le quali provvedono, entro il
30 aprile  2007,  ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi
ai prelievi effettuati.
    4.  Le  funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui
all'Art. 27 della legge n. 157/1992.
    5.  La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in
vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 31 ottobre 2006
                              BURLANDO