MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2007 

Variazione  della  responsabilita'  della conservazione in purezza di
alcune varieta' agrarie.
(GU n.29 del 5-2-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Visti  i  propri  decreti  con  i  quali  sono state iscritte nei
relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le
varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e'
stato  indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
    Viste  le  richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
    Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
    Considerato  che  la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/1971  nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso
parere   favorevole   alla   variazione   di   responsabilita'  della
conservazione in purezza di dette varieta' nei registri;
    Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  responsabilita'  della  conservazione  in purezza delle sotto
elencate  varieta'  gia'  assegnata  ad  altra  ditta  con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

          ---->   Vedere Elenco da pag. 51 a pag. 54  <----

    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 16 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:

    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.