N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2006
Ordinanza emessa il 15 luglio 2006 dal G.I.P. del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Litteri Rosario Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena. - Codice penale, art. 69, comma quarto, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.(GU n.8 del 21-2-2007 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva, O s s e r v a In data 24 marzo 2006 Litteri Rosario e' stato arrestato nella flagranza del reato previsto dall'articolo 73, d.P.R. n. 309/1990 e citato davanti al giudice innanzi al quale, a seguito di giudizio immediato, ha richiesto il giudizio abbreviato. All'imputato viene contestata la detenzione di grammi 12 di cocaina (con principio attivo pari a grammi 2,5 circa), non finalizzata all'uso personale e senza autorizzazione. Ritiene questo giudice che, alla luce delle modalita' della detenzione, delle condizioni soggettive dell'imputato e del quantitativo esiguo della sostanza detenuta, qualora non appaia dimostrata, secondo il giudicante, la sussistenza della detenzione per esclusivo uso personale, pare chiara la configurabilita', nel caso di specie, della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (fatto di lieve entita), avuto particolare riguardo alla modesta quantita' dello stupefacente detenuto, in parte verosimilmente acquistato dal Litteri per uso personale: l'episodio delittuoso, nel suo insieme, in riferimento alla consistenza qualitativa e quantitativa della droga oggetto dell'addebito, presenta connotati tali da poter essere definito di minore, minima offensivita' per la collettivita' (in proposito cfr., fra le ultime, Cassazione 19 ottobre 2004, Bassi e altri; Cassazione 3 novembre 2004, Nwbodo e altri; Cassazione 2 dicembre 2004, Grado e altri; Cassazione 3 febbraio 2005, Pronest; Cassazione 21 giugno 2005, Lantani e altro). In diritto, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimita', cosi' costante da costituire diritto vivente, secondo il quale, con la previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non si e' introdotta una fattispecie autonoma di reato bensi' una circostanza attenuante ad effetto speciale (cosi', anche da ultimo, Cassazione 24 febbraio 2005, Cianchetta e Cassazione 21 dicembre 2004, D'Aquilio), soggetta ovviamente, nel caso di concorso con una o piu' circostanze aggravanti, al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69, comma 4 c.p., (in questo senso, espressamente, cfr. Cassazione 15 ottobre 2002 Mazzei; Cassazione 17 aprile 1998, Piccardi; Cassazione 12 dicembre 1997, Vassalli; Cassazione 16 aprile 1997, Bettoschi; Cassazione 8 luglio 1933, Cappelli; Cassazione 4 novembre 1992, Pezzolet), con l'ulteriore conseguenza che, in caso di ritenuta equivalenza, la pena e' determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze, ai sensi dell'art. 69, comma 3 c.p. Il comma 4 dello stesso art. 69 prescrive che il suddetto giudizio di comparazione (o di bilanciamento) delle circostanze sia esteso anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole. Tuttavia, detto comma e' stato modificato dall'art. 3 della legge n. 251/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo: a seguito della novella (consistita nell'aggiunta della locuzione: «esclusi i casi previsti dall'art. 99, comma 4, nonche' dagli art. 111 e 112, comma 1, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti»), nel caso di recidiva reiterata, eventuali circostanze attenuanti potranno tutt'al piu' essere valutate equivalenti rispetto alla recidiva medesima. Nella fattispecie l'imputato e' recidivo reiterato, atteso che lo stesso ha riportato altre condanne. La recidiva reiterata puo' essere ritenuta, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo, dichiarazione che non ha natura costitutiva (Cassazione 16 marzo 2004, Marchetta e Cassazione 6 maggio 2003, Andreucci). La finalita' del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., che attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza o equivalenza in caso di concorrenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, e' quella risultante dallo schema dell'art. 133 c.p., dovendosi cosi' valutare il fatto delittuoso, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto da tale norma, nella sua complessita', avuto anche riguardo alle circostanze inerenti la persona del colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o negativi qualificanti il reato ed il suo autore, ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo; in altri termini, si tratta di apprezzare la personalita' del colpevole e l'identita' del fatto, onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto (in questo senso cfr., da ultimo, Cassazione 28 giugno 2005, Matti). Nel caso di specie, va evidenziato che la gravita' del fatto e la conseguente pericolosita' della condotta risultano di modesta entita' (avuto riguardo alla detenzione di un piccolo quantitativo di droga) e che l'imputato non ha precedenti specifici. In considerazione di questi elementi, prima della ricordata novella, la circostanza attenuante ad effetto speciale sarebbe stata ritenuta senz'altro prevalente sulla contestata recidiva, valutazione ora preclusa dalla formulazione dell'art. 69 ultimo comma c.p. Nel caso di specie, dunque, concessa detta attenuante in equivalenza con la contestata recidiva, la pena minima da infliggere all'imputato prima della applicazione della diminuente per il rito sarebbe quella di anni sei reclusione e 26.000 di multa, prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, pena che appare manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato, il quale se non fosse recidivo ex art. 99, comma 4 c.p., potrebbe essere condannato ad una pena prevista nel minimo di anni uno e 3000 euro cosi' come previsto dal novellato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'attuale formulazione dell'art. 69, comma 4 c.p., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251/2005, appare in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3, primo comma della Costituzione e, quindi, con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza. E' noto che la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' e della qualita' della sanzione penale; nel contempo, pero', il giudice delle leggi ha evidenziato in numerose pronunzie (cfr., ad es., le ordinanze 438/2001, 207/1999, 368/1995, 435/1998, 456/1997) che l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere sindacato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo, quindi, a una disparita' di trattamento palesemente irragionevole. Anche da ultimo, il Giudice delle leggi ha opportunamente ribadito che a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (Cost. sentenza n. 78/2005). La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame, avente una modesta offensivita', confliggono anche con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma della Costituzione), non apparendo soddisfacente, per motivare eventualmente la compatibilita' della norma in esame con detta funzione, la mera possibilita' di avvalersi, solo in sede esecutiva, delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento. La preclusione imposta al giudice di formulare eventualmente un giudizio di prevalenza di una o piu' circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, senza eccezione alcuna, comporta un appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero essere assai diverse e potrebbe imporre come nel caso di specie l'applicazione di una pena manifestamente sproporzionata ed irragionevole, l'espiazione della quale non consentirebbe una rieducazione del condannato. Certamente, sono ipotizzabili altri casi ove l'irragionevolezza della norma contestata sarebbe ancora piu' evidente. Volendo fare un solo esempio (ma ve ne potrebbero essere tanti analoghi), si pensi all'imputato, in precedenza condannato per un'ingiuria e per una minaccia (fatti commessi in due diverse occasioni, non avvinti dal vincolo della continuazione, giudicati con separati processi), il quale ceda una dose di eroina ad una terza persona: configurata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (necessariamente) equivalente alla recidiva reiterata, l'imputato dovrebbe essere condannato alla pena minima di otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa! La questione proposta, dunque, appare rilevante nel giudizio de quo (dovendo il giudicante emettere una sentenza di condanna ad una pena non inferiore a quella prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990) e manifestamente non infondata (alla luce delle valutazioni sommariamente espresse).
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99 quarto comma codice penale. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 15 luglio 2006 Il giudice per le indagini preliminari: Ferrara 07C0165