N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2006
Ordinanza del 24 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) emessa dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Pubblidue S.r.l. contro Comune di Milano Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Opposizione a piu' ordinanze riguardanti violazioni soggettivamente ed oggettivamente connesse - Competenza del tribunale ove l'importo complessivo delle sanzioni comminate ecceda il limite di trenta milioni di lire - Mancata previsione - Disparita' di trattamento fra «il cittadino destinatario di una sanzione amministrativa superiore a lire 30 milioni ed il cittadino al quale, per il medesimo fatto, venga irrogata una sanzione di uguale importo, ma attraverso piu' provvedimenti della P.A. (i quali, singolarmente, rientrerebbero nella competenza del giudice di pace)». - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, comma terzo, aggiunto dall'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. - Costituzione, art. 3.(GU n.8 del 21-2-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Nel ricorso ex art. 22 legge n. 689/1981 promosso da Pubblidue S.r.l., con l'avv. Francesco Laruffa, attrice opponente; Contro Comune di Milano, con il funzionario delegato, convenuto resistente. Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge n. 11 marzo 1953 n. 87. Pubblidue S.r.l. con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 depositato il 30 maggio 2005, chiedeva l'annullamento di n. 58 ordinanze-ingiunzioni emesse dal Sindaco di Milano ed in precedenza notificate, e con il quale le venivano inflitte sanzioni economiche per un complessivo importo di lire 69.600.000 (pari ad Euro 35.645,40). Tutte le ordinanze-ingiunzioni anzidette riguardavano asserite violazioni della normativa riguardante i cartelloni pubblicitari. La ricorrente affermava che dette ordinanze-ingiunzioni dovevano ritenersi nulle sotto i vari profili denunziati. In via pregiudiziale la ricorrente tuttavia segnalava la incostituzionalita' dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 (introdotto dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) nella parte in cui detta norma non prevedeva la competenza del tribunale per il caso del superamento del limite di valore di 30 milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. Al riguardo l'opponente sottolineava che il terzo comma dell'art. 22-bis, piu' sopra ricordato, dispone che «l'opposizione si propone avanti il tribunale se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire 30 milioni» Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, resisteva nel merito all'impugnazione e riteneva manifestamente infondata la sollevata questione di incostituzionalita' dell'art. 22-bis legge n. 689/1981. Autorizzate dal giudice le memorie di replica alle rispettive tesi sollevare dalle parti, queste ultime provvedevano ad illustrare le rispettive istanze. Alla successiva udienza fissata per discussione, il Comune di Milano rinunziava alla opposizione, manifestata nella comparsa di costituzione, alla ravvisata incostituzionalita' rilevata dalla opponente. Il giudice adito in ordine a tale questione di carattere pregiudiziale, ritiene di osservare quanto segue. L'eccepita incostituzionalita' appare a questo giudice senz'altro profilabile per ragioni in larga parte riconducibill alle considerazioni esposte dalla societa' ricorrente e non contrastate dal Comune di Milano resistente. Al riguardo e' innanzitutto pacifico in fatto che l'opponente abbia promosso un giudizio relativo ad un numero di ordinanze-ingiunzioni il cui importo complessivo ascende ad Euro 35.945,40 che supera sensibilmente l'importo di lire 30 milioni previsto dal ricordato art. 22-bis. In secondo luogo occorre rilevare che la ratio del tetto massimo di lire 30 milioni si colloca in linea con l'intero sistema delle competenze per valore incentrato sul principio secondo cui le questioni di una certa rilevanza economica debbono essere affidate al tribunale e non al giudice onorario. Tale principio infatti presidia sia la competenza per valore delle cause ordinarie, sia la diversa competenza per valore delle cause relative all'infortunistica stradale. Nella specie come ricordato piu' sopra, e come fatto palese dal contenuto del ricorso, l'opponente ha impugnato sanzioni amministrative per un importo ampiamente superiore al «tetto massimo» di lire 30 milioni. Tale realta', ad avviso di questo giudice, non puo' essere trascurata in ragione del fatto che il ricordato importo di Euro 35.945,40 consegue alla somma di singole sanzioni ciascuna delle quali pari a lire 1.200.000, e che quindi, considerate singolarmente rientrerebbero senz'altro nella competenza di valore di questo giudice. Ed infatti le singole ordinanze-ingiunzioni impugnate riguardanti reiterate sanzioni tutte identiche fra di loro sia per l'importo di lire 1.200.000, sia per la norma che la p.a. assume violata, rientrano in una medesima fattispecie ed in una medesima sequenza procedimentale. Cio' comporta che anche qualora la ricorrente avesse proposto, non gia' un unico ricorso avverso 58 sanzioni identiche fra loro bensi' 58 distinti ricorsi, l'art. 274 c.p.c. avrebbe imposto, in via necessaria al fine di evitare contrasti di giudicati, la riunione di tutti i 58 separati procedimenti in un procedimento unico con conseguente riproposizione dell'attuale situazione che vede codesto giudice investito di un'unica causa il cui valore supera i 30 milioni di lire. In nessun caso quindi l'adito giudice avrebbe potuto conoscere di singole opposizioni a sanzioni amministrative il cui valore rientrava nella propria competenza. Alla luce di quanto precede e' del tutto evidente come il ricordato art. 22-bis, come sopra integrato, non prevede che la competenza venga attribuita al tribunale allorquando per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva (come avvenuto nel caso di specie) il valore della causa superi il complessivo importo di lire 30 milioni. Tale situazione - che non dipende da un cumulo di cause altrimenti eliminabile stante la chiara disposizione di cui all'art. 274 c.p.c. - da' quindi adito ad una disparita' di trattamento non consentito dall'art. 3 della Costituzione tra il cittadino destinatario di una sanzione amministrativa superiore a lire 30 milioni e il cittadino al quale, per il medesimo fatto venga irrogata una sanzione di uguale importo ma attraverso piu' provvedimenti della p.a. (i quali, singolarmente, rientrerebbero nella competenza del giudice di pace). Ed invero, come piu' sopra ricordato, l'inderogabile meccanismo della riunione di cui all'art. 274 c.p.c. che giustamente evita la possibilita' di un conflitto di giudicati, non consente che le singole sanzioni di competenza del giudice di pace divengano oggetto di separati processi il cui valore sarebbe di competenza del giudice di Pace medesimo. Osserva infine questo giudice che il presente giudizio proprio perche' incentrato sulla eccepita illegittimita' incostituzionale delle disposizioni di cui all'art. 22-bis della legge n. 689/1981 integrato con l'art. 98, del d.lgs. n. 507/1999 non puo' essere definito indipendentemente dall'anzidetta questione di costituzionalita'. Ed infatti questo giudice risulta investito di una causa riconducibile all'art. 22-bis dianzi ricordato, il cui valore supera la previsione della competenza massima del giudice di pace ivi stabilita in lire 30 milioni. Detta questione inoltre non appare a questo giudice manifestamente infondata in ragione delle considerazioni esposte piu' sopra.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 23 legge n. 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22-bis terzo comma della legge n. 689/1981 introdotto con l'art. 98 del d.lgs. n. 507/1999 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina che gli atti del processo siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il processo medesimo a mente dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. Milano, addi' 10 gennaio 2006 Il giudice di pace: Polastri Menni 07C0186