MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 febbraio 2007 

Riconoscimento,  al  sig.  Issa Ali Rida, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di ingegnere.
(GU n.45 del 23-2-2007)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Issa Ali Rida, nato ad Alep (Siria) il
10 gennaio  1959,  cittadino  siriano,  diretto ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Siria,  ai  fini  dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  ingegneria  civile», conseguito presso l'«Universita' di
Aleppo» in data 4 novembre 1986;
  Considerato  che  l'istante  e' scritto all'«Ordine degli ingegneri
civili» al n. 6668 dal 19 gennaio 1987;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 21 novembre 2006;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella sezione A, settore civile ambientale dell'albo
degli  psicologi  e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di
alcuna misura compensativa;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  integrazioni  e  14 e 39 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote
relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui
all'art.   3   del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e  successive
integrazioni,  non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in
possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Roma rilasciato in data 27 agosto 2004
con scadenza 27 agosto 2009;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
  Al  sig.  Issa  Ali  Rida, nato ad Alep (Siria) il 10 gennaio 1959,
cittadino  siriano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 13 febbraio 2007
                                          Il direttore generale: Papa