BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Bilancio degli intermediari finanziari
(GU n.48 del 27-2-2007)

  Con  provvedimento del 12 febbraio 2007, il Governatore della Banca
d'Italia comunica quanto segue:
    Il  decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (di seguito il
«decreto»),  che  definisce  l'ambito  di  applicazione  dei principi
contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci societari, prevede - tra
l'altro  -  che  gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'«elenco
speciale»  di  cui  all'art. 107 del Testo Unico Bancario redigano il
bilancio   individuale   e  quello  consolidato  secondo  i  principi
contabili internazionali IAS/IFRS.
    Il  medesimo  provvedimento  stabilisce  inoltre  che  gli  altri
intermediari  finanziari (es. quelli iscritti nell'elenco generale di
cui  all'art.  106  del  Testo  Unico  Bancario)  non  sono  tenuti a
rispettare i principi IAS/IFRS.
    Essi  possono, tuttavia, utilizzare tali criteri, nel caso in cui
siano  tenuti  a  redigere  il bilancio consolidato (cfr. articoli 3,
comma 2  e 4, comma 5 del decreto) ovvero siano inclusi in gruppi che
redigono   il   bilancio  consolidato  secondo  i  criteri  contabili
IAS/IFRS, (cfr. art. 4, comma 4 del decreto).
    Al  riguardo,  e'  stato chiesto a quali disposizioni devono fare
riferimento  nella  compilazione  del  bilancio  gli intermediari che
vogliano avvalersi delle richiamate facolta' concesse dal decreto.
    Sul  punto, si precisa che gli intermediari finanziari diversi da
quelli  iscritti nell'«elenco speciale» di cui all'art. 107 del Testo
Unico  Bancario  che  intendono redigere il bilancio individuale o di
gruppo  in  conformita'  ai  principi contabili internazionali, fanno
riferimento  a quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia
del   14 febbraio  2006  per  gli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'«elenco speciale».