N. 45 ORDINANZA 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale - Infrazioni al codice della strada - Sorpasso
  vietato  -  Sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione
  della  patente  di  guida  -  Applicabilita'  senza  limitazioni  o
  restrizioni  anche  al trasgressore che svolge attivita' lavorativa
  di   conducente  di  autoveicoli  -  Denunciato  contrasto  con  il
  principio  lavorista,  con  il diritto al lavoro, con la tutela del
  lavoro   e   con   il  principio  di  eguaglianza  -  Insufficiente
  descrizione   della  fattispecie  oggetto  del  giudizio  a  quo  -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 148,
  comma 16,  nel  testo  modificato  dall'art. 3,  comma 4,  del d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 1, 3, 4 e 35.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Giovanni Maria FLICK;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 148,
comma 16,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo
codice  della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
1° agosto  2003,  n. 214, promosso con ordinanza del 10 novembre 2005
(pervenuta  alla  Corte costituzionale il 15 luglio 2006) dal Giudice
di  pace  di  Amandola,  nel procedimento civile vertente tra Soletti
Nazzareno  e  la  Prefettura di Ascoli Piceno, iscritta al n. 316 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 1ª serie speciale, n. 38, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di  Amandola  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli
articoli 1,  3,  4 e 35 della Costituzione - dell'art. 148, comma 16,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge
27  giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed integrazioni al codice della
strada),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214;
        che  il  Giudice  a quo - nel premettere, in fatto, di essere
stato  adito  da  un  ricorrente  che «svolge attivita' lavorativa di
agente  di  commercio»  (nulla,  pertanto,  precisando sulla natura e
l'oggetto   del   giudizio   pendente   innanzi  ad  esso)  -  deduce
l'illegittimita'  costituzionale  della  suddetta disposizione, nella
parte  in  cui  prevede,  per  l'infrazione  contemplata dal medesimo
art. 148  del  codice  della  strada,  la  sanzione  accessoria della
sospensione   della  patente,  senza  pero'  stabilire  «limitazioni,
riduzioni  della  sanzione,  o  altre  cautele,  nei  casi  in cui il
trasgressore  svolge attivita' lavorativa, consistente nella guida di
autoveicolo»;
        che  la norma censurata violerebbe, in ragione di tale omessa
previsione,  innanzitutto  gli  articoli 1, 3 e 4 della Costituzione,
secondo  i  quali  la  Repubblica «e' fondata sul lavoro, promuove le
condizioni  che  lo  rendono  effettivo e lo tutela», attribuendogli,
inoltre, «rango primario rispetto ad altri valori od interessi»;
        che   essa,   inoltre,   contrasterebbe,  sempre  secondo  il
rimettente,  con  l'art. 35  della  Carta  fondamentale, «che dispone
l'eguaglianza  tra  i  cittadini»,  giacche'  parifica  al  «caso del
normale  utente della strada» che per effetto della sospensione della
patente  subisce  «soltanto  un  disagio», quello del soggetto per il
quale   «la   sospensione   della   patente  costituisce  preclusione
dell'attivita'   lavorativa   con  conseguenti  effetti  sconvolgenti
l'economia propria e familiare»;
        che,  su  tali  basi,  e  non senza osservare che il giudizio
devoluto  al  suo  esame «non puo' essere definito» indipendentemente
dalla   soluzione   di   tale  questione,  il  rimettente  chiede  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma censurata;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  eccependo,  in  via  pregiudiziale,  l'inammissibilita' della
questione,  «perche' l'ordinanza omette completamente di illustrare i
fatti  della  vicenda  processuale  e non consente di operare nessuna
valutazione    sulla   rilevanza   del   prospettato   incidente   di
costituzionalita»,  e  richiamando,  sul punto, numerose decisioni di
questa Corte, ed in particolare l'ordinanza n. 396 del 2005, relativa
alla medesima norma oggi censurata;
        che, nel merito, la difesa erariale esclude la violazione del
principio  di eguaglianza, atteso che il predetto art. 148, comma 16,
del   codice   della   strada   «prevede   un   identico  trattamento
sanzionatorio  per  identiche  trasgressioni ed in presenza di eguali
situazioni di recidiva»;
        che,  per  contro,  tale  principio  -  osserva  l'Avvocatura
generale  dello Stato - sarebbe invece violato proprio accogliendo la
tesi  del Giudice a quo, e cioe' «introducendo sanzioni differenziate
per  le  stesse  violazioni»  in  base  a considerazioni di carattere
puramente   soggettivo,   «inerenti  alle  condizioni  personali  del
trasgressore ed alla natura dell'attivita' da lui esercitata»;
        che, infine, tale differenziazione non e' neppure «imposta da
esigenze  di  tutela  del  lavoro, a favore di soggetti che conducono
automezzi nell'esercizio della propria attivita», atteso che la norma
censurata  -  conclude  la  difesa  erariale - risulta «finalizzata a
salvaguardare  i  beni della vita, della sicurezza e dell'incolumita'
pubblica,  e tende quindi a tutelare diritti e valori che per la loro
assolutezza  non  possono  essere  sacrificati in nome di concorrenti
esigenze personali del trasgressore».
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di Amandola ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli
articoli 1,  3,  4  e  35  della  Costituzione  -  dell'articolo 148,
comma 16,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo
codice  della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto 2003, n. 214;
        che - indipendentemente dalla constatazione che questa Corte,
in  relazione  all'applicazione  della misura della sospensione della
patente,   seppure  con  riferimento  alla  materia  della  sicurezza
pubblica,  ha  gia' avuto modo di affermare che ne' l'art. 3, secondo
comma, ne' l'art. 4, ne' l'art. 35 Cost. escludono che il legislatore
possa,  per l'esercizio di determinate attivita', imporre modalita' e
limiti  a  tutela  di  interessi  ed  esigenze  di  evidente  rilievo
costituzionale  -  deve  rilevarsi  come  l'insufficiente descrizione
della  fattispecie  oggetto  del giudizio a quo comporti la manifesta
inammissibilita' della questione sollevata dal rimettente;
        che,  difatti,  quando  risulti «carente la descrizione della
fattispecie  oggetto dei giudizi a quibus», e dunque allorche' «dalle
ordinanze  di  rimessione  non  si  comprende con chiarezza quale sia
l'oggetto  di  tali giudizi e, in particolare, in cosa si identifichi
la  pretesa  sostanziale  dei  ricorrenti» (evenienze che sussistono,
entrambe,  nel  caso  in  esame), da cio' deriva «l'impossibilita' di
vagliare  l'effettiva  applicabilita'  della  norma censurata ai casi
dedotti»,  e  con  essa  la manifesta inammissibilita' delle relative
questioni  di  legittimita'  costituzionale  (cosi',  e con specifico
riferimento  ad  un  incidente di costituzionalita' avente ad oggetto
proprio la norma oggi censurata, l'ordinanza n. 396 del 2005);
        che  alla  stregua  di tali rilievi va, dunque, dichiarata la
manifesta  inammissibilita'  della questione sollevata dal Giudice di
pace di Amandola.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 148,  comma 16,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo   modificato   dall'art. 3,   comma 4,   del  decreto-legge  27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214,  sollevata  - in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della
Costituzione  -  dal  Giudice  di  pace  di Amandola, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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