N. 46 ORDINANZA 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice  di  pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto
  pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita
  -  Conseguente  improponibilita'  dell'azione esperita - Denunciata
  lesione  del  principio  di  uguaglianza  nonche'  del diritto alla
  tutela   giurisdizionale   -   Questione  identica  ad  altra  gia'
  dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  comma 1,   introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del  d.l.
  27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
  comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Giovanni Maria FLICK;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1,  della  legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza
del  20  giugno 2005  dal Giudice di pace di Gorizia nel procedimento
civile  vertente  tra  Mario  Bevilacqua  ed  il Prefetto di Gorizia,
iscritta  al  n. 137  del  registro ordinanza 2006 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  1ª  serie  speciale,  n. 19,
dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che il Giudice di pace di Gorizia, con Ordinanza emessa
il  20 giugno 2005, nel corso di un procedimento di opposizione ad un
verbale  di  contestazione  di violazioni del codice della strada, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  24 della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  introdotto  dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge
27  giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed integrazioni al codice della
strada),  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  1° agosto  2003,  n. 214,  «nella  parte  in  cui,  a  pena di
inammissibilita',   prevede   che  il  ricorso  al  giudice  di  pace
competente  per  territorio  puo'  essere proposto dal trasgressore o
dagli  altri  soggetti  indicati nell'art. 196, qualora non sia stato
effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta  nei  casi  in  cui e'
consentito»;
        che,  quanto  alla  non manifesta infondatezza, il rimettente
rileva che la censurata disposizione, non consentendo al destinatario
del  verbale  di  contestazione,  nel caso in cui abbia effettuato il
predetto   pagamento  in  misura  ridotta,  di  proporre  il  ricorso
giurisdizionale,   contrasterebbe   con   l'art. 3   Cost.,   perche'
determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra detto
destinatario  ed  i  soggetti  che,  pur  avendo  pagato  la sanzione
amministrativa  irrogata  con ordinanza-ingiunzione, possono proporre
ricorso al giudice di pace;
        che  infatti,  sottolinea  il  giudice a quo, il pagamento in
misura   ridotta   non   costituisce   acquiescenza   al  verbale  di
contestazione,  perche'  diretto  esclusivamente ad impedire che tale
verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;
        che  la  censurata  disposizione  violerebbe  anche l'art. 24
Cost., perche' impedirebbe a chi ha effettuato il pagamento in misura
ridotta di agire in giudizio;
        che,  quanto  alla  rilevanza,  il  giudice a quo osserva che
l'opposizione  dovrebbe essere dichiarata inammissibile, ai sensi del
denunciato  art. 204-bis,  comma 1, del codice della strada, perche',
nella  specie,  il  ricorrente  ha  effettuato il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale
di contestazione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   il   quale  ha  chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata
manifestamente  infondata, perche' su di essa la Corte costituzionale
si e' gia' pronunciata nel senso della non fondatezza con la sentenza
n. 468 del 2005.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Gorizia  dubita,  in
riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimita'
dell'art. 204-bis,  comma 1,  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285   (Nuovo   codice   della   strada),  introdotto  dall'art. 4,
comma 1-septies,  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed   integrazioni   al   codice   della   strada),   convertito,  con
modificazioni,  dall'art. 1,  comma 1,  della  legge  1° agosto 2003,
n. 214, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace,
in  opposizione  al verbale di contestazione di violazione del codice
della strada, non puo' essere proposto dal trasgressore o dagli altri
soggetti  indicati  nell'art. 196  dello  stesso  codice, qualora sia
stato  effettuato,  se  consentito, il pagamento in misura ridotta, e
cioe'   pari   al   minimo   edittale  della  sanzione  prevista  per
l'infrazione;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  la disposizione censurata
determinerebbe  una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra la
posizione di chi, destinatario del suddetto verbale di contestazione,
paghi  la sanzione in misura ridotta e quella di chi, destinatario di
un'ordinanza-ingiunzione  per  violazioni  del  codice  della strada,
effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta;
        che, sottolinea il Giudice di pace, solo nel primo caso e non
nel  secondo  il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria  preclude la
proposizione del ricorso giurisdizionale;
        che,  inoltre,  la medesima disposizione violerebbe l'art. 24
Cost.,  perche'  impedirebbe di agire in giudizio a chi ha effettuato
il pagamento in misura ridotta;
        che  questione  analoga  a quella sollevata dal rimettente e'
stata  gia'  dichiarata  non  fondata da questa Corte con la sentenza
n. 468 del 2005;
        che  con  tale  pronuncia  si  e'  escluso  che  la censurata
disposizione  violi  l'art. 3  Cost.,  perche' il pagamento in misura
ridotta  e'  un  beneficio  «offerto  al  contravventore  in funzione
deflattiva  dei  procedimenti  contenziosi,  sia  amministrativi  che
giurisdizionali,  alla  pari  di  analoghi istituti presenti in altre
discipline processuali», con la conseguenza che «la situazione di chi
non  si  avvale  del  rimedio del gravame per lucrare il beneficio» -
consentendo  alla  norma  di  raggiungere  il  suo  effetto deflativo
consistente   nell'impedire   l'insorgere  di  qualsiasi  contenzioso
avverso  il  verbale  di  contestazione  -  non  puo'  essere posta a
raffronto con quella di chi, invece, «si avvale del rimedio»;
        che non puo' indurre a conclusioni diverse l'osservazione del
rimettente,   secondo   cui   il  pagamento  in  misura  ridotta  non
costituisce   acquiescenza   al   verbale   di   contestazione  della
violazione,  perche' tale pagamento sarebbe diretto esclusivamente ad
impedire che detto verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;
        che  infatti,  nel  caso  di  pagamento  in  misura  ridotta,
l'interessato  manifesta proprio la volonta' di prestare acquiescenza
all'accertamento  della  responsabilita' per le violazioni contestate
(come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze
della  Corte  di  cassazione  n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e,
quindi,  di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a cio'
si  sia  eventualmente  indotto al fine di impedire che il verbale di
contestazione  acquisti  efficacia di titolo esecutivo «per una somma
pari  alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e
per  le  spese del procedimento» (art. 203, comma 3, del codice della
strada);
        che   diverso   e'   il  caso  del  pagamento  a  seguito  di
ordinanza-ingiunzione,   perche'   l'interessato,   in   quest'ultima
ipotesi,   ha  gia'  instaurato  un  contenzioso  amministrativo  che
riguarda proprio il verbale di contestazione, con cio' dimostrando la
volonta'  di  non  fruire del beneficio e di accettare il rischio che
tale  procedimento  possa concludersi con un'ordinanza-ingiunzione di
pagamento  di  una  somma non inferiore al doppio del minimo edittale
per ogni singola violazione contestata (art. 204, comma 1, del codice
della strada);
        che,  pertanto,  la  scelta  del  legislatore  di  attribuire
l'effetto  di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento
in  misura  ridotta, e non anche al pagamento della sanzione inflitta
con  l'ordinanza-ingiunzione,  si  giustifica  per  il  fatto  che la
suddetta  finalita'  deflativa  puo'  essere compiutamente realizzata
soltanto  nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non e'
stata  prestata  acquiescenza  ed  anzi  e'  gia' stato instaurato un
contenzioso;
        che  la  medesima  sentenza  n. 468  del  2005  ha escluso la
denunciata  violazione  dell'art. 24 Cost. sulla base del rilievo che
«la  scelta  tra  pagare  in misura ridotta (e cioe' la somma pari al
minimo  edittale della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione)
ed  impugnare  invece  il  verbale»  costituisce il risultato «di una
libera   determinazione   dell'interessato,   il  quale  non  subisce
condizionamenti  di  sorta», in quanto, «qualora opti per l'esercizio
del  diritto di azione, non per questo e' destinato, necessariamente,
a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria»;
        che,  dunque,  poiche'  il  rimettente  non prospetta profili
diversi  da  quelli  gia'  presi  in esame o comunque tali da indurre
questa  Corte  a  modificare il precedente orientamento, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del  decreto-legge  27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e  24  della  Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di  Gorizia  con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0197