N. 48 ORDINANZA 5 - 20 febbraio 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Reati nella produzione, importazione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione - Applicabilita' delle norme anteriori alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge - Dedotta disparita' di trattamento tra imputati e lamentata violazione del principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo - Sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa modificativa della disposizione censurata - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547. - Costituzione, artt. 3 e 25(GU n.9 del 28-2-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 27 marzo 2006 dal Tribunale di Torino nel procedimento a carico di P.C.A. ed altro, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 27 marzo 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale prevede che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse; che il rimettente premette che l'art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 ha trasformato in illecito amministrativo le fattispecie gia' configurate come reato dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, ivi compresa quella contestata agli imputati nel giudizio a quo; che, tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, le violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge rimangono soggette alla disciplina previgente; che il giudice a quo deduce il contrasto di tale disposizione transitoria con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, assumendo che «il permanere della rilevanza penale [...] delle condotte commesse anteriormente al 1° gennaio 2006 costituisce elemento di evidente ed inammissibile discordanza con il diverso trattamento riservato a coloro che abbiano commesso il fatto dopo l'entrata in vigore della legge»; che, ad avviso del rimettente, venuto meno il disvalore penale e la riprovazione sociale per le violazioni indicate dall'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, non sussistono ragionevoli motivi che giustifichino l'ultrattivita' della norma incriminatrice; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o, comunque, manifestamente infondata. Considerato che il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in forza del quale, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 - norma oggetto della disciplina transitoria censurata - e' stato sostituito dall'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007); che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007. Il Presidente: Flick Il redattore: Tesauro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0199