N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2006

Ordinanza   emessa   il   5   luglio   2006   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  24  gennaio  2007)  dal  tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Aiello Calogero

Reati  e  Pene  -  Prescrizione - Termini piu' brevi introdotti dalla
  legge  n. 251/2005  - Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in
  primo  grado  ove  vi  sia  stata  la dichiarazione di apertura del
  dibattimento   -   Violazione   del   principio  di  eguaglianza  -
  Irragionevole differenziazione del regime transitorio in base ad un
  evento  processuale  accidentale  -  Ingiustificata  disparita'  di
  trattamento   fra   imputati  del  medesimo  reato  commesso  prima
  dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Provvedendo   sull'eccezione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 10,  comma  3, legge n. 251/2005 sollevata dai difensori di
Aiello  Calogero imputato, nell'ambito del procedimento n. 10315/2005
R.G.  Dib, n. 7797/02 R.G.N.R., del reato previsto dagli artt. 56-317
c.p.;
    Preso  atto che il dibattimento e' stato aperto all'udienza del 4
maggio 2005;
    Considerato  che  in  base  alla disciplina dettata dall'art. 157
c.p.  nella formulazione anteriore all'entrata in vigore, della legge
n  251/2005,  i  termini  di  prescrizione ordinaria e massima sono i
seguenti: anni 10 e anni 15;
    Preso  atto  che,  applicando  la  disciplina dettata dall'art. 6
legge n. 251/2005, il termine massimo di prescrizione piu' favorevole
introdotto  dallo jus superveniens sarebbero interamente decorso alla
data del 25 marzo 2006 e dunque precedentemente alla odierna udienza;
    Considerato,   inoltre,   che   la   norma   transitoria  di  cui
all'art. 10,  comma 3, legge n. 251/2005 e' ostativa all'applicazione
dei  piu'  brevi  termini  di prescrizione, in quanto la stessa pone,
come limite, quello della apertura del dibattimento; atteso che viene
sollevata  dalle  difese  degli  imputati questione di illegittimita'
costituzionale  della  predetta  norma transitoria, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione;
    Ritenuto  che  il  dato  temporale  suindicato rende rilevante la
questione  in  relazione ai possibili esiti del procedimento, osserva
quanto segue.
    L'art  25 Cost. non impone la retroattivita' di norme penali piu'
favorevoli ma vieta esclusivamente la retroattivita' in malam partem.
    Si  e' discusso sulla portata di tale norma e da piu' parti si e'
ipotizzato   che   nonostante   la   mancata   enunciazione  espressa
dell'obbligo  di  retroattivita'  delle  norme  piu' favorevoli tale'
principio possa ricavarsi da una valutazione complessiva del sistema.
    E'  stato  affermato  che  cio' potrebbe, se mai, dipendere da un
mutamento  della  valutazione  sociale  del fatto tipico (Corte cost.
277/1990).
    Ne discende che, a fronte di quanto disposto dall'art. 2, comma 2
e  3  c.p., non vi e' l'obbligo di sancire la retroattivita' di norme
che  non  traggano  ragion d'essere dal mutato giudizio sul disvalore
del fatto.
    Correlativamente  puo'  ammettersi  che, nonostante la previsione
generale   contenuta   nell'art.   2,   comma   3  c.p.   -  relativa
all'applicazione   retroattiva  di  una  disciplina  che  prevede  un
trattamento  sostanziale  piu'  favorevole  con  il  solo  limite del
giudicato  - nondimeno il legislatore possa escluderla con riguardo a
taluni reati o a talune norme.
    Ma,  nell'avvalersi  di  tale  facolta'  il  legislatore non puo'
eludere  il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e deve
dunque assicurare il pari trattamento dei cittadini.
    Cio'   significa   che   quella   esclusione   deve   avere   una
giustificazione razionale.
    In  tale  quadro  va  privilegiata  la considerazione del tipo di
reato  e,  dunque,  una  valutazione  correlata  al fatto, mentre non
sembra  consentita  una  esclusione  che dipenda da fattori del tutto
estrinseci,  estranei  alla  logica  del trattamento sanzionatorio e,
piu' in generale della disciplina di carattere sostanziale.
    In   particolare,   mentre   alcuni  benefici  potrebbero  trarre
giustificazione  dallo  specifico  andamento  del  processo in quanto
strettamente  correlati  ad  esso  per  il  fatto di postulare scelte
processuali  dell'imputato  (come  nel  caso  della  citata  sentenza
n. 277/1990   che   si   occupo'  del  regime  transitorio  dei  riti
alternativi  al  dibattimento),  non  sembra possibile introdurre una
disciplina  transitoria  riguardante  la  entrata  in  vigore  di una
disciplina  sostanziale,  quale quella della prescrizione, che faccia
dipendere   la  esclusione  della  retroattivita'  della  norma  piu'
favorevole  solo  dall'evoluzione  del processo e dallo stadio in cui
esso  sia pervenuto ad una certa data, costituendo tale evoluzione ed
il  relativo  stadio  processuale  aspetti  irrilevanti  rispetto  al
decorso, uguale per tutti, del termine di prescrizione, che non trova
la  sua ragione d'essere nel processo ma che anzi, per certi profili,
ad esso si contrappone.
    Nel   caso   in   cui   l'effetto  retroattivo  della  disciplina
sopravvenuta  sia correlato al mero dato che il processo abbia o meno
varcato  una  certa  soglia,  puo'  prospettarsi  una  disparita'  di
trattamento  tra  coloro  che  hanno commesso il medesimo reato prima
dell'entrata  in vigore della nuova normativa, alcuni dei quali, solo
perche'  piu'  rapidamente processati, si trovino ad essere giudicati
in  base alla disciplina previgente a differenza degli altri che, per
cause  piu'  diverse, abbiano beneficiato di un iter processuale piu'
lento.
    Non possono invocarsi, per giungere a valutazioni opposte, quelle
situazioni  correlate  alla concessioni di amnistie o alla previsione
di   effetti   estintivi   lerivanti   da   condoni,   in   cui   sia
specificatamente  individuato un dato temporale di riferimento che e'
all'evidenza  connaturato al tipo di beneficio e comunque ha riguardo
alla data di commissione del reato.
    Cio'  posto  la  scelta  del legislatore consacrata dall'art. 10,
comma 3, legge n. 251/2005 di rendere applicabile retroattivamente la
nuova  disciplina  in  tema  di prescrizione di cui all'art. 6, legge
n. 251/2005  solo  nel  caso  in  cui  non sia stato ancora aperto il
dibattimento  sembra in contrasto con l'art. 3 Cost., perche' vale ad
introdurre  un differenziato regime a fronte di situazioni identiche,
rispetto  alle  quali  la  linea demarcazione individuata, costituita
dall'apertura    del   dibattimento,   appare   priva   di   concreta
giustificazione.
    Ne'   sembra   possibile  sostenere  che  le  norme  in  tema  di
prescrizione  abbiano  natura  processuale e siano dunque soggette al
diverso   principio  «tempus  regit  actum»,  cosi'  come  sembra  da
escludere  che  abbia natura processuale la norma transitoria dettata
dall'art. 10,  legge  n. 251/2005,  la quale al contrario richiama al
secondo  comma,  prima  parte,  l'art. 2 c.p. e prevede di seguito un
regime  transitorio  differenziato solo per la norma che introduce la
nuova   disciplina   in  tema  di  prescrizione,  di  fatto  erodendo
parzialmente la sfera di applicazione di quest'ultima.
    Poiche'  in  base  alla  nuova  disciplina il reato oggetto della
imputazione  sarebbe  estinto  per  prescrizione, deve prendersi atto
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10 comma 3, legge n. 251/05 per
contrasto con l'art. 3 Cost.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestatamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  comma   3,  legge  5
dicembre 2005 ,n. 251, per contrasto con l'art. 3 Cost;
    Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti,  sia  notificata  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
        Perugia, addi' 5 luglio 2006
                      Il Presidente: Cristiani
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